Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2016, n. 25702

ID 2736 | | Visite: 3223 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2736

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2016, n. 25702 - Operazioni di lisciatura di un pezzo al tornio e mancata informazione sui rischi connessi al farlo utilizzando la carta vetrata

1. Con sentenza 11/05/2015, La Corte d'appello di Firenze ha rideterminato la pena inflitta all'imputato M.A., condannato dal Tribunale di Prato per il reato di lesioni colpose aggravate ai sensi dell'art. 590 commi I, II e III in relazione all'art. 21 co. 1 lett. c) del d.lgs. 626/94, per avere quale datore di lavoro, legale rappresentante della "Nuova VE.ME." s.n.c. - cagionato lesioni gravi a V.R., operaio tornitore della società citata, con postumi invalidanti, per colpa consistita nel non aver provveduto all'adeguata informazione sui rischi specifici a cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia, in particolare perché il V.R., durante l'operazione di lisciatura di un pezzo al tornio, utilizzava la carta vetrata, operazione considerata pericolosa per l'incolumità dell'addetto e del cui rischio non veniva informato da parte del datore di lavoro, con ciò determinando il contatto della mano sx di V.R. con il meccanismo del tornio in rotazione, fatto accaduto il 18/01/2008.

2. L'imputato ha proposto ricorso personalmente, formulando quattro distinti motivi. 

Con il primo ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione nelle more del giudizio di legittimità.

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato il M.A. condannato per la condotta commissiva (aver impartito un ordine di provvedere alla esecuzione della lavorazione con modalità pericolose), a fronte della contestazione di una condotta omissiva (aver omesso di informare il lavoratore dei rischi specifici).

Con il terzo ed il quarto, ha dedotto rispettivamente violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (n. 25702 del 21 giugno 2016.pdf)n. 25702 del 21 giugno 2016
Cassazione Penale, Sez. 4
IT239 kB838

Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Apr 21, 2024 118

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009 Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 139/2006 [box-info]D.Lgs 139/2006 Art. 19 Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e… Leggi tutto
Decreto 6 febbraio 2024 n  49
Apr 16, 2024 131

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 ID 21696 | 16.04.2024 Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai… Leggi tutto
Atti 1  congresso nazionale malattie del lavoro  malattie professionali    1907
Apr 15, 2024 117

Atti 1° congresso nazionale malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907

Atti del 1° congresso nazionale per le malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907 ID 21691 | Palermo 19-21 ottobre 1907 - Download (link diretto) Sabato, 19 ottobre 1907, alle ore 10 antim. nell'Aula Magna della R. Università di Palermo, si è inaugurato solennemente il I Congresso… Leggi tutto

Più letti Sicurezza