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1. Con sentenza 11/05/2015, La Corte d'appello di Firenze ha rideterminato la pena inflitta all'imputato M.A., condannato dal Tribunale di Prato per il reato di lesioni colpose aggravate ai sensi dell'art. 590 commi I, II e III in relazione all'art. 21 co. 1 lett. c) del d.lgs. 626/94, per avere quale datore di lavoro, legale rappresentante della "Nuova VE.ME." s.n.c. - cagionato lesioni gravi a V.R., operaio tornitore della società citata, con postumi invalidanti, per colpa consistita nel non aver provveduto all'adeguata informazione sui rischi specifici a cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in materia, in particolare perché il V.R., durante l'operazione di lisciatura di un pezzo al tornio, utilizzava la carta vetrata, operazione considerata pericolosa per l'incolumità dell'addetto e del cui rischio non veniva informato da parte del datore di lavoro, con ciò determinando il contatto della mano sx di V.R. con il meccanismo del tornio in rotazione, fatto accaduto il 18/01/2008.
2. L'imputato ha proposto ricorso personalmente, formulando quattro distinti motivi.
Con il primo ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione nelle more del giudizio di legittimità.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato il M.A. condannato per la condotta commissiva (aver impartito un ordine di provvedere alla esecuzione della lavorazione con modalità pericolose), a fronte della contestazione di una condotta omissiva (aver omesso di informare il lavoratore dei rischi specifici).
Con il terzo ed il quarto, ha dedotto rispettivamente violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

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