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Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 5 aprile 2016, n. 17003

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Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 5 aprile 2016, n. 17003 - Infortunio mortale con un escavatore: inidoneità del mezzo a lavorare con la pendenza presente nella scarpata

1. La Corte d'appello di Catanzaro, 1 sezione penale, con sentenza resa il 14 gennaio 2015 confermava la condanna emessa dal Tribunale di Paola in data 17 ottobre 2013 nei confronti di S.R., quale imputato del reato p. e p. dall'art. 589, comma 2, cod.pen., commesso in San Lucido il 19 maggio 2008 e a lui ascritto in cooperazione colposa con C. e A. R., nelle rispettive qualità indicate in rubrica e da loro ricoperte all'interno della S.R. & R. C. s.n.c., in danno del dipendente F.C..

Oggetto dell'addebito é un lavoro di scavo meccanico commissionato al F.C. in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza: il F.C. veniva incaricato di eseguire lo scavo con un escavatore su un terreno in pendio, sebbene il manuale d'uso della macchina e le etichette di pericolo avvisassero del rischio nell'utilizzo dell'escavatore con pendenze superiori al 15%; agli imputati era contestata l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 89, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 626/1994 e dell'art. 2087 cod.civ.; in specie, viene loro addebitato di avere dato il suddetto incarico al dipendente pur a fronte del rischio che ciò comportava e di avere omesso di vigilare circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, lasciando che il F.C. omettesse di allacciare le cinture di sicurezza; in tal modo, allorché l'escavatore si ribaltava, il F.C. veniva sbalzato fuori dal mezzo meccanico e decedeva.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre S.R. a mezzo del suo difensore di fiducia. Il ricorso, a premessa del quale v'é ampia narrativa sullo svolgimento del processo nelle fasi antecedenti, é articolato in due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo si duole il ricorrente della violazione della legge penale in riferimento alla censurata applicazione del principio di responsabilità oggettiva, escluso nella materia penalistica, e al riconoscimento del nesso di causalità fra la condotta del ricorrente e l'evento mortale, nesso che l'esponente ritiene insussistente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato sotto il profilo del vizio di motivazione, viene nuovamente contestata l'assenza del nesso di causalità, ravvisato dalla Corte di merito a carico del ricorrente, sebbene questi non fosse presente sul posto e l'ordine di eseguire il lavoro era stato dato al F.C. non già da lui, bensì dal preposto. 

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Cassazione Penale, Sez. 4
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