~ 2000 / 2026 ~
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"Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte dei dipendenti. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore sui luogo di lavoro, mentre incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo".
ID 14292 | 13.08.2021
Convenzione ILO C95 Protezione del salario, 1949.
Ginevra, 08 giugno 1949
The General Conference of the International Labour Organisation, Ha...

ID 14852 | 30.10.2021 / Schema sintesi allegata
Scheda di classificazione Luogh...

INAIL
Rapporto annuale 2011 10 luglio 2012
Andamento degli infortuni sul lavoro
Presentato il Rapporto Annuale INAIL 2011
E’ stato presentato questa mattina, presso la Sala ...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024