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Ordinanza Corte di Cassazione n. 21683 del 23 agosto 2019

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Ordinanza Corte Cassazione n  21683 del 23 agosto 2019

Ordinanza Corte di Cassazione n. 21683 del 23 agosto 2019 / Contratto a tempo determinato - considerato a tempo indeterminato se assente Valutazione dei Rischi SSL

ID 22871 | 05.11.2024 / Ordinanza allegata

Con l’ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di contratto a tempo determinato, qualora venisse omessa la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro, il termine del contratto stesso si considera come non apposto. Ciò significa che il contratto di lavoro stipulato formalmente a tempo determinato deve essere invece considerato a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, del Codice Civile.

La ragione di tale divieto “è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro“.
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1. Contratto di lavoro intermittente (D.Lgs. 81/2015) 

Nel caso di lavoro intermittente (D.Lgs. 81/2015) gli orientamenti dell'INL e della giurisprudenza, di merito erano granitici nell'estendere, anche al contratto di lavoro intermittente (che fosse a tempo indeterminato o a tempo determinato) stipulato in assenza di DVR, la sanzione della conversione in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare, la Circolare n. 49 del 15 marzo 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro affermava che in caso di stipula di un contratto di lavoro a chiamata in assenza di DVR, ii rapporto di lavoro dovesse essere trasformato in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che, nella maggior parte dei casi, sarebbe potuto essere a tempo parziale, non potendo in ogni caso la conversione dei rapporti di lavoro intermittenti in rapporti di lavoro ordinari confliggere con ii principio di effettività delle prestazioni.

Tale interpretazione stata ulteriormente confermata dall'INL con la nota n. 1148 del 21 dicembre 2020, nella quale stato altresì precisato come ii documento di valutazione dei rischi deve contenere, di norma, specifiche indicazioni in ordine alle tipologie contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato "comune", pena la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Secondo l'INL la contrarietà a una norma imperativa da parte di un contratto di lavoro atipico come quello intermittente comporta la sua nullità parziale ex art. 1419 c.c. e conseguentemente la conversione nella forma "comune" di lavoro subordinato.

Nello specifico, secondo l'INL, le indicazioni del DVR devono essere finalizzate:

1.a) "quanto meno" ad escludere i rischi pertinenti alle prestazioni "non comuni";
1.b) a prevedere le correlate modalità per l'effettuazione dell'attività di formazione e informazione;
1.c) ad una "più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l'ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione.

Parimenti anche la giurisprudenza di merito ha affermato che "il contratto di lavoro intermittente si considera nullo, in assenza del documento di valutazione dei rischi, con la conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato..." (Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 343 del 19 luglio 2017, conforme Tribunale di Milano n. 1806/2017).

1a. Contratto di lavoro intermittente / a tempo determinato

Ma recentemente la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 378 del 5 gennaio 2024 ha abbandonato tale decennale orientamento con un'interpretazione sistematica più aderente alla lettera della norma e operando una distinzione fra contratto a chiamata a tempo determinato e contratto a chiamata a tempo indeterminato, circa le conseguenze derivanti dalla mancata adozione del DVR da parte del datore di lavoro.

Nel percorso logico secondo cui si dipana l'ordinanza citata, in primo luogo, la Cassazione ribadisce come nell'ipotesi di contratto a termine, fattispecie in cui è compreso anche il contratto intermittente a tempo determinato, l'art. 20 comma 2 del D.lgs. 81/2015 prevede espressamente la trasformazione in contratto a tempo indeterminato per la mancata elaborazione della valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

1b. Contratto di lavoro intermittente / a tempo indeterminato

Viceversa, per quanto attiene il contratto intermittente a tempo indeterminatouna analoga sanzione era prevista dall'abrogato art. 34 comma 2-bis del D.lgs. 276/2003, la cui disciplina stata riconfermata nell'attuale versione dell'art. 13 comma 3 del D.lgs. 81/2015, unicamente nell'ipotesi di superamento del limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari.

Come ben evidenzia la Cassazione, l'art. 14 del D.lgs. 81/2015, per la violazione dei relativi divieti in esso contenuti, non contempla la conversione, poiché ii legislatore ha ritenuto che l'omessa adozione del DVR "non incidesse su alcuna clausola del contratto, determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alterasse lo schema causale".

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: "In tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in assenza di diversa previsione di legge, l'effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell'art. 2126 c.c., cosicchè deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminatoanche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per ii contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per ii rapporto previdenziale e per quello di lavoro."

Al netto dell'obbligo di legge di adottare ii DVR, sotto il profilo prettamente pratico, appare quindi oltremodo opportuno, anche sotto questo profilo, stipulare contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato che permettono di richiedere la prestazione in modo discontinuo. [cit. AdLabor]

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