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ID 22646 | 01.10.2024 / In allegato
La sentenza di 1° grado Tribunale di Milano è relativa ad infortunio occorso a lavoratrice PA che svolgeva il lavoro in modalità agile, avvenuta nel settembre del 2020 in piena pandemia, durante permesso accordato.
Concesso regolarmente il permesso di assentarsi per motivi personali, al rientro la donna è caduta a terra provocandosi distorsione al piede.
Dopo essere stata medicata al pronto soccorso, a lavoratrice aveva avviato la regolare domanda di infortunio, rigettata dall’Inail con la motivazione che l’infortunio non era avvenuto per rischio lavorativo, ma per effetto di un rischio generico relativo a un evento della vita quotidiana non connesso alla prestazione lavorativa.
La decisione dell’Inail è stata in riferimento alla circolare, la 48/2017, la quale riporta che infortuni dei lavoratori avvenuti fuori dai locali aziendali sono tutelati solo se il rischio è legato alla prestazione lavorativa. La lavoratrice ricorreva contro INAIL, con richiamo dell’ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione che aveva chiarito che l’infortunio in itinere rientra in quelli tutelati dall’Inail, anche durante un permesso per motivi personali.
Il Tribunale di Milano, in primo grado, ha confermato il ricorso della dipendente, precisando che durante i permessi e le pause previste dalle norme e dalla contrattazione collettiva, i lavoratori continuano a godere delle tutele previste per le attività comprese nell’orario di lavoro, anche se si tratta di lavoro agile.
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