Slide background




Corte di Giustizia UE Direttiva macchine: "la marcatura CE non è una formalità"

ID 2018 | | Visite: 6367 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2018

Corte di Giustizia UE Direttiva macchine: “la marcatura CE non è una formalità”

Sentenza 8.9.2005 - Causa C-40-04

Già dal 2005 la Corte sottolinea che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno. 

Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso.
__________

Negli ultimi anni l’Unione Europea è intervenuta a disciplinare l’immissione in commercio di molti prodotti mediante il meccanismo legislativo del così detto “Nuovo Approccio”.

Sostanzialmente l’Unione con il Nuovo Approccio stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che determinati prodotti (quali ad esempio le macchine da lavoro, i giocattoli, i dispostivi medici, etc…) devono possedere per poter essere considerati sicuri e poter liberamente circolare all’interno della Comunità Europea. 

Il possesso dei requisiti di sicurezza richiesti di un prodotto è “certificato” dall’apposizione della marcatura CE sullo stesso prodotto.

In tutte le discipline il soggetto incaricato di ideare, progettare e costruire i prodotti conformi ai requisiti minimi di sicurezza è il Fabbricante.

Ma che tipo di obblighi e responsabilità ricadono su distributore e importatore?

Sul punto purtroppo le direttive non sempre fanno chiarezza e spesso nell’attuazione delle stesse direttive i singoli stati membri introducono altri elementi di confusione.

Ma come spesso è successo nel diritto comunitario la Corte di Giustizia è intervenuta a far luce sulla non facile questione. 

Con la sentenza del 8 settembre 2005, emessa nella Causa C – 40/04, la Corte di Giustizia è, infatti, intervenuta a chiarire i limiti circa gli obblighi di controllo e verifica in capo all’importatore di apparecchiatura marcate CE.

Vediamo brevemente il caso.

Punto di partenza della pronuncia è il grave infortunio sul lavoro di cui è stato vittima il dipendente di una società finlandese al quale, mentre cambiava le lame di una pressa piegatrice idraulica, sono state recise otto dita. 

L’infortunio si è verificato a causa di un urto accidentale del pedale di avviamento della macchina da parte del dipendente che aveva provocato un movimento della pressa, nonostante la macchina non fosse in funzione e nonostante la stessa fosse staccata dalla corrente.

La pressa in questione risultava marcata CE, in forza della direttiva macchine (direttiva 98/37/CE) da fabbricante francese ed importata in Finlandia da imprese del luogo.

Nel corso del giudizio, il Tribunale Finlandese ha ritenuto parzialmente responsabile la società importatrice sulla base di quanto disposto dalla Legge finlandese in materia di sicurezza sul lavoro. 

In base alla normativa nazionale, infatti, il produttore, l’importatore e il venditore di una macchina hanno identici obblighi di verifica dei requisiti di sicurezza e tutela della salute dettati per l’impiego di macchine industriali sottoposte alla direttiva CE n. 98/37/CE. 

Davanti alla Suprema Corte, la Società importatrice della pressa incriminata contestava la compatibilità con le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci della normativa finlandese nella parte in cui si chiede all’’importatore di verificare la sicurezza di una macchina importata già marcata CE in un altro Stato Membro.

La Corte di Giustizia, chiamata a decidere sulla questione si è sostanzialmente pronunciata a favore dell’importatore.

La Corte ha, infatti, sottolineato che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva macchine è snellire e semplificare l’iter di definizione della conformità delle stesse macchine, promuovendone la libera circolazione nel mercato interno.

Tale obiettivo, per la Corte, sarebbe vanificato se la legislazione degli Stati Membri considerassero ugualmente responsabili della conformità delle macchine, alla stregua del fabbricante, operatori che si trovano a valle del fabbricante stesso.

Quindi, per la Corte, in presenza della marcatura CE l’importatore non è obbligato a verificare che la macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e, dunque, in caso di malfunzionamento non è penalmente responsabile degli eventuali danni subiti dal lavoratore.

Per la Corte gli Stati Membri possono unicamente, a loro discrezione, applicare delle disposizioni nazionali cheimpongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di 

1. verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato; 

2. fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

A parere di chi scrive la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un fondamentale leading case per tutte le materie disciplinate attraverso il meccanismo legislativo del Nuovo Approccio, come la direttiva macchine. 

La legislazione del Nuovo Approccio tipicamente riconosce precisi obblighi e responsabilità in capo ai diversi operatori economici (fabbricante in primis), come peraltro la stessa Corte ha sottolineato nella Sua pronuncia.

Ne discende che la diversità di ruoli prevista nelle diverse direttive del Nuovo Approccio non può non generare anche una diversità di obblighi e responsabilità.

Peraltro occorre valutare un ulteriore aspetto. 

Se si ammettesse un uguale responsabilità di diversi operatori, analogamente a quanto fatto dalla legge Finlandese, un utente o un consumatore che volesse lamentare un difetto di conformità del prodotto acquisito potrebbe aver difficoltà a far valere i propri diritti. 

Si potrebbe, infatti, generare un passaggio - scarico di responsabilità tra un soggetto ed un altro.

Anche in questo senso la sentenza della Corte non può che essere vista come rappresentativa non solo del settore coperto dalla direttiva macchine, ma di tutti i settori disciplinati dalle direttive del Nuovo Approccio.
La pronuncia quindi non fa che ribadire un principio del Nuovo Approccio che garantisce la certezza di tutela di utenti e consumatori:


il fabbricante è il solo responsabile della conformità dei prodotti ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie.



Avv. Alessandra Delli Ponti, avvocato del Foro di Bologna
Sentenza Corte 08.09.2005 - Causa C-40-04

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (SENTENZA 8. 9. 2005 - CAUSA C-40-04.pdf)Sentenza 8. 9. 2005 - Causa C-40-04
lLa marcatura CE non è una formalità
IT955 kB880

Tags: Marcatura CE Direttiva macchine

Ultimi archiviati Sicurezza

FAQ ISIN   STRIMS studi dentistici
Mar 23, 2023 61

FAQ ISIN - Sistema STRIMS strutture sanitarie e studi dentistici e odontoiatrici

FAQ ISIN - Sistema STRIMS strutture sanitarie e studi dentistici e odontoiatrici ID 19294 | 23.03.2023 / In allegato FAQ Dal 31 marzo 2023 anche per le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di… Leggi tutto
Programmi integrati e complessivi per la protezione salute lavoratori
Mar 23, 2023 36

Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori

Programmi integrati e complessivi per la protezione e promozione della salute dei lavoratori - definizione e caratteristiche chiave ID 19293 | 23.03.2023 / In allegato Fact Sheet INAIL 2023 In Italia il Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025 richiama la necessità di adottare più efficaci e… Leggi tutto
Piano nazionale Prevenzione 2020 2025
Mar 23, 2023 44

Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025

Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025 ID 19292 | 23.03.2023 Adottato il 6 agosto 2020 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute, da… Leggi tutto
Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro
Mar 23, 2023 35

Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro: evoluzioni e mutamenti nel corso del novecento ID 19291 | 23.03.2023 / In allegato Fact sheet INAIL 2023 Il factsheet offre una panoramica sintetica sui progressivi mutamenti nell’ambito della comunicazione e dell’iconografia in… Leggi tutto
Decreto Direttoriale n  24 del 17 Marzo 2023
Mar 22, 2023 38

Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023

Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023 / Decreto iscrizione E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale ID 19285 | 22.03.2023 Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023 - Iscrizione dell’E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui… Leggi tutto
Relazione Osservatorio nazionale sulla sicurezza professioni sanitarie   2022
Mar 22, 2023 45

Relazione Osservatorio nazionale sulla sicurezza professioni sanitarie | 2022

Relazione attività dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza professioni sanitarie e socio-sanitarie anno 2022 ID 19284 | 22.03.2023 / In allegato Relazione Min. della Salute anno 2022 Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale e preoccupante di episodi di violenza nei… Leggi tutto
Smart digital monitoring systems for OSH   uses and challenge
Mar 22, 2023 55

Smart digital monitoring systems for OSH: uses and challenge

Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: uses and challenge / EU OSHA 2023 ID 19282 | 22.03.2023 This study aims to identify the types, purposes and uses of smart digital occupational safety and health (OSH) monitoring systems. It also identifies and assesses related… Leggi tutto

Più letti Sicurezza