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Con sentenza del 24 maggio 2013 la Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, accoglieva la domanda proposta dall'Inail contro la s.r.l. O. ed il suo amministratore P.D. ed avente ad oggetto la somma chiesta in regresso ex art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e già pagata agli eredi del lavoratore O.C., deceduto in un infortunio sul lavoro.
La Corte riteneva che l'infortunio, causato da liquido espulso da una bombola a pressione con conseguenti lesioni mortali, fosse dovuto a colpa concorrente dell'infortunato nella misura del trenta per cento.
La somma di euro 315.614,16, corrisposta dall'Inail a titolo di rendita e somma capitale, doveva essere pagata in regresso dai due convenuti in giudizio, responsabili in solido.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.r.l. O. insieme al P.D., e in via incidentale l'Inail. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Memoria dell'Inail.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma l bis dello stesso art.13.

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