Slide background




Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 7113 | 24 Febbraio 2021

ID 12954 | | Visite: 1420 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/12954

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 24 febbraio 2021 n. 7113

Infortunio con una pressa FTV 40/60 priva di ripari atti ad impedire il contatto degli arti superiori. Ricorso inammissibile

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7113 Anno 2021
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: NARDIN MAURA
Data Udienza: 02/02/2021

FattoDiritto

1. Con ricorso proposto personalmente O.R. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 dicembre 2019, che ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Bergamo con cui egli è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 590, comma 1 e 2 cod. pen., ascrittogli per avere cagionato lesioni personali a A.I.N. - in particolare amputazione falange distale del primo dito della mano destra ed amputazione della P3 del secondo dito- con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione dell'art. 70 d.lgs. 81/2008, consentendo l'utilizzo di una pressa FTV 40/60, priva di ripari atti ad impedire il contatto degli arti superiori dell'addetta con gli organi in movimento, così non evitando che la medesima, che indossava guanti antifortunisici forniti dalla collega D.T. posta in affiancamento alla lavoratrice, tirasse con le mani verso il basso i cavi che si trovavano dentro lo stampo in fase di carico, restando impigliata con il guanto destro fra lo stampo in uscita dalla pressa e la base su cui scorreva, con conseguente schiacciamento dell'indice che rimaneva incastrato.
2. Avverso la sentenza propone ricorso personalmente l'imputato formulando un unico motivo di impugnazione con il quale fa valere la violazione dell'art. 70 d.lgs. 81/2008 ed il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità. Sottolinea il mancato accertamento sulla data di fabbricazione della pressa, essendo la medesima stata prodotta anteriormente all'entrata in vigore della normativa sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs 81/2008, nonché l'assenza di accertamento in ordine alla non conformità dell'apparecchiatura al disposto normativo. Assume che seppure l'apparecchiatura era stata modificata, consentendo la fabbricazione di due spine elettriche per volta, anziché quella di una sola spina, ciò era stato realizzato attraverso un meccanismo di slittamento del piano operativo. Nondimeno, sia la pressa come modificata, che quella nella sua originaria versione, imponevano il caricamento della macchina con collocazione dei fili elettrici nella presa pressofusa e la loro estrazione solo alla fine del procedimento. L'incidente, come chiarito dal teste Be. del Dipartimento della Sicurezza sul lavoro, si è verificato anche per l'utilizzo dei guanti antifortunistici forniti alla lavoratrice dalla collega T. ed a causa di una non meglio identificata 'depressione del piano di lavoro', per un movimento incauto della persona offesa. Osserva che, dunque, nessuna responsabilità può essere attribuita al datore di lavoro. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente proposto, essendo stato introdotto successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 10, con cui è stata disposta la soppressione della prima parte dell'art. 613 cod. proc. pen..
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/02/2021

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 7113 Anno 2021.pdf
 
92 kB 5

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Conference Proceedings
Mag 23, 2025 21

Conference Proceedings

Conference Proceedings / INAIL 2025 ID 24012 | 23.05.2025 / In allegato Il volume raccoglie le relazioni che sono state presentate in occasione della prima edizione dell'evento Inail - ISSA "lnternational Conference on Safety & lnnovation", dedicato a soluzioni e sistemi innovativi per la… Leggi tutto
Cassazione Penale Sez  4 del 16 maggio 2025 n  18437
Mag 23, 2025 39

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437

Cassazione Penale Sez. 4 del 16 maggio 2025 n. 18437 ID 24011 | 23.05.2025 / In allegato Omessa manutenzione alle presse piegatrici. Mancanza di misure organizzative e mezzi adeguati a ridurre i rischi conseguenti alla movimentazione manuale di carichi Penale Sent. Sez. 4 Num. 18437 Anno 2025Dott.… Leggi tutto
Mag 15, 2025 502

Decreto ministeriale n. 64 del 12 maggio 2025

Decreto ministeriale n. 64 del 12 maggio 2025 ID 23981 | 15.05.2025 Decreto ministeriale n. 64 del 12 maggio 2025Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Sostituzione del rappresentante supplente della… Leggi tutto
Mag 11, 2025 566

Circolare MLPS 20 Gennaio 1982 n.13

Circolare MLPS 20 Gennaio 1982 n.13 ID 23958 | 11.05.2025 Circolare MLPS 20 Gennaio 1982 n.13Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p., manutenzione delle gru a torre automontanti. Ai sensi dell'art. 16 del decreto… Leggi tutto

Più letti Sicurezza