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Il Tribunale di Trani, con sentenza del 15.5.2013, ha dichiarato B.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 18, comma 1, lett. d) e z), art. 29, comma 1, artt. 36 e 37, art. 41, comma 2, limitatamente all'omessa visita medica preventiva, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.

Rapporto ISTISAN 19/11 - 22.07.2019
Le radiazioni a radiofrequenze (100 kHz-300 GHz) sono utilizzate nelle telecomunicazioni e i...

EU-OSHA, 04.06.2020
Con l’inizio dell’allentamento delle restrizioni legate alla Covid-19 in tutta Europa, molte imprese e organizzazioni stanno ...

EU-OSHA, 28.02.2020
EU-OSHA’s sister agency, the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), is closely monitoring ...
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