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ID 22368 | 01.08.2024
Decreto interministeriale del 23 luglio 2024 - Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022 che disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale
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Articolo 1 (Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022)
1. All’articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il conseguimento di un corso di formazione post-universitaria, corrispondente almeno al corso di perfezionamento universitario, con verifica di apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti, della durata minima di 40 ore di didattica frontale e con la previsione di una parte pratica di 30 giorni lavorativi, erogato da Università, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni di categoria dei medici o da associazioni scientifico-professionali di categoria nell’ambito radioprotezionistico, ovvero il conseguimento di un corso di studio di specializzazione in medicina del lavoro”.
Articolo 2 (Modifiche all’articolo 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022)
1. All’articolo 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
a) “2. I crediti specifici in materia di radioprotezione medica devono rappresentare almeno il 30% dei crediti ECM previsti al comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti”.
b) “3. L’aggiornamento professionale, nell’ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, è assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati.
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Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
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