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Direttiva (UE) 2022/993

ID 16939 | | Visite: 1488 | Legislazione Sicurezza UEPermalink: https://www.certifico.com/id/16939

Direttiva UE 2022 993

Direttiva (UE) 2022/993 / Requisiti minimi formazione gente di mare

ID 16939 | 27.06.2022

Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

(GU L 169/45 del 27.6.2022)

Entrata in vigore: 17.07.2022

Abrogazione

La direttiva 2008/106/CE, come modificata dalle direttive di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B.

________

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione di:
a) navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;
b) navi da pesca;
c) unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
2. L’articolo 6 si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità.

[...]

Articolo 3 Formazione e abilitazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all’articolo 1 riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all’articolo 2, punti 35 e 36, e/o di prove documentali quali definite all’articolo 2, punto 37.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.

Articolo 4 Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide

1. Gli Stati membri garantiscono che i certificati di competenza e i certificati di addestramento siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.

2. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come previsto dal presente articolo.

3. I certificati di competenza e i certificati di addestramento sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 3, di cui all’allegato della convenzione STCW.

4. I certificati di competenza sono rilasciati esclusivamente dagli Stati membri, previa verifica dell’autenticità e validità di qualsiasi prova documentale necessaria e in conformità del presente articolo.

5. Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:

a) includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell’esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio; oppure
b) rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.

6. A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all’articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW.

Le convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza e le convalide attestanti un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I sono rilasciate solo qualora siano soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e della presente direttiva.

7. Lo Stato membro che riconosce un certificato di competenza o un certificato di addestramento rilasciato a comandanti e ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW a norma della procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della presente direttiva convalida tale certificato per attestare il proprio riconoscimento solo dopo aver verificato l’autenticità e la validità dello stesso. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

8. Le convalide di cui ai paragrafi 6 e 7:

a) possono essere emesse in quanto documenti separati;
b) sono rilasciate esclusivamente dagli Stati membri;
c) ricevono ciascuna un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato di competenza, alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato di competenza in questione, purché si tratti di un numero unico;
d) decadono quando cessa la validità del certificato di competenza o del certificato di addestramento convalidati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato della convenzione STCW sul quale sono apposte, o quando gli stessi sono revocati, sospesi o annullati dallo Stato membro o dal paese terzo che li ha rilasciati e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.

9. La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.

10. Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.

11. Fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva è tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, in formato cartaceo o digitale, la cui autenticità e validità possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 13, lettera b), del presente articolo.

12. Per il rilascio dei certificati i candidati dimostrano:

a) la propria identità;
b) di avere un’età non inferiore a quella prevista per il certificato di competenza o per il certificato di addestramento richiesto dalle regole di cui all’allegato I;
c) di soddisfare le norme di idoneità medica, di cui alla sezione A-I/9 del codice STCW;
d) di aver completato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole di cui all’allegato I per il rilascio del certificato di competenza o del certificato di addestramento richiesto;
e) di possedere i livelli di competenza prescritti dalle regole dell’allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che devono essere indicati nella convalida del certificato di competenza.

Il presente paragrafo non si applica al riconoscimento delle convalide a norma della regola I/10 della convenzione STCW.

13. Gli Stati membri si impegnano a:

a) mantenere un registro o registri di tutti i certificati di competenza e certificati di addestramento e di tutte le convalide per comandanti, ufficiali e, se del caso, marinai che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;

b) comunicare le informazioni relative allo stato dei certificati di competenza, delle convalide e delle dispense agli altri Stati membri o alle altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati di competenza e/o dei certificati rilasciati ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento ai sensi della regola I/10 della convenzione STCW o l’assunzione a bordo di una nave.

14. Qualora entrino in vigore pertinenti modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW in relazione ai certificati digitali per gente di mare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 al fine di modificare la presente direttiva allineando tutte le pertinenti disposizioni a tali modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW per digitalizzare i certificati e le convalide della gente di mare.

[...]

Articolo 6 Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.

3. Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l’autorità di un altro Stato membro conformemente all’articolo 12.

4. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l’assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate.

5. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell’articolo 8, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell’allegato I, regola VII/1.

6. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi, a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato.

La prova documentale dell’avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile.

7. Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possegga una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.

Articolo 7 Requisiti della formazione

La formazione di cui all’articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell’allegato I, in particolare per quanto concerne l’uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuta dall’autorità o dall’organismo competente designato da ciascuno Stato membro.

[...]

Articolo 34 Abrogazione

La direttiva 2008/106/CE, come modificata dalle direttive di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 35 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 36 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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