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Linee di Indirizzo rischio alcol e stupefacenti lavoro

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Linee di Indirizzo rischio alcol e stupefacenti lavoro / In attesa di sancita intesa CSR

ID 3303 | Update 21.08.2023 / Attesa sancita intesa CSR

L'Accordo CSR del 13/07/2017 non ha sancita intesa CSR alla data del 21.08.2023.

Accordo CSR del 13.07.2017

II Ministero della salute, con nota del 7 luglio 2017, ha trasmesso il testo definitivo delle Linee di indirizzo (Accordo CSR del 13.07.2017) "lndirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Al riguardo, si chiede di acquisire dalla Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute, l'assenso tecnico. Detto documento sarà reso disponibile sul sito: www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2015/84.

...

Disponibile il testo definitivo (vedi la Bozza precedentemente pubblicata) delle Linee di indirizzo per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza" in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Allegato il testo definitivo delle linee inviato dal Ministero della salute con nota del 4 ottobre 2016, in attesa del formale assenso tecnico da parte del Coordinamento della Commissione salute per la sottoposizione definitiva alla CSR.

Aggiornamenti in attesa.
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Individuazione delle attività lavorative che comportano, in caso di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi.

L'allegato I all'intesa del 16 marzo 2006 e l'allegato l dell'intesa del 30 ottobre 2007 sono sostituiti dall'allegato A) facente parte integrante del presente atto, che riporta un unico elenco le attività ad elevato pericolo di infortunio, comportante gravi conseguenze per l'incolumità e la salute del lavoratore, degli altri lavoratori e dei terzi nello svolgimento delle mansioni specifiche. L'elenco sarà oggetto di revisione periodica a cura del Ministero della Salute sulla base dell'aggiornamento dei dati su andamento e cause degli infortuni sul lavoro e della letteratura scientifica.

Misure da adottare da parte del datore di lavoro

Per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di stupefacenti nelle attività ad elevato pericolo di infortuni con gravi conseguenze per l'incolumità e la salute del lavoratore e dei terzi di cui all'allegato A, per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ,ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, il datore di lavoro deve:

- Disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti o psicotrope durante l'orario di lavoro.
- Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che ,all'inizio o alla ripresa o durante il turno lavorativo ,venga giudicato temporaneamente non idoneo all'effettuazione del turno lavorativo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ,con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia uguale o superiore a 0,3 g/l, accertata dal medico competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica , fatte salve le disposizioni contenute in norme specifiche di settore.
- Disporre l'attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione ai rischi specifici della mansione, attraverso una idonea informazione su effetti acuti dell'alcol e delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulle capacità psicofisiche e sugli effetti cronici, anche rispetto alle possibili interazioni negative con sostanze presenti nel ciclo lavorativo, avvalendosi della collaborazione del medico competente.
- Valutare l'opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l'autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.
- Attivare attraverso il medico competente l'effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori.

Se, nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell'allegato A, dalla valutazione dei rischi emerga la presenza, di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l'effettuazione di controlli dell'idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L. 300/70, costituita presso le ASL territorialmente competenti.

Criteri e procedure per i controlli sanitari effettuati dal medico competente:

Il medico competente, nell'effettuare le valutazioni sanitarie per accertare l'idoneità alla mansione specifica e il perdurare nel tempo di tale idoneità, in relazione al rischio di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti/psicotrope e per accertare l'assenza di condizioni di dipendenza, ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento ai principi del codice ICOH di tutela della salute dei lavoratori ivi compreso il recupero per il reinserimento lavorativo e contestualmente di tenere in considerazione le situazioni in cui le condizioni di salute dei lavoratori possono comportare un danno a terzi.

Le visite mediche di sorveglianza sanitaria che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08, sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti", riguardano tutti i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A, con periodicità e frequenza stabilita dal medico competente in funzione degli esiti della valutazione del rischio di assunzione  di alcol o di sostanze stupefacenti e comunque con periodicità almeno triennale. Tali visite comprendono una anamnesi ed un esame obiettivo.
...

Allegato A

Le attività lavorative che comportano a causa di infortunio nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza,l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi sono individuate nel seguente elenco:

Punto 1: Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori:
a) Impiego di gas tossici;
b) Fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;

Punto 2: Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori , polveri infiammabili od esplosivi;

Punto 3: Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08.

Punto 4: Attività comportanti l'obbligo della dotazione di armi.

Punto 5: Attività di trasporto:

a) Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario:
-Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
-Personale navigante delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
-personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari;
-conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

c) personale marittimo di l categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi;
d) controllori di volo;
e) personale aeronautico di volo;
f) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
g) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
h) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del Dlgs 81/08

Punto 6: Attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi.

Punto 7: Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri.

Punto 8: Attività nel settore idrocarburi: Operatori con sostanze esplosive ed infiammabili.

Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere.

Alcol e stupefacenti: la bozza di Linee di indirizzo salute e sicurezza sul lavoro

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio alcol e sostanze stupefacenti

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