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DVR: Il Programma di miglioramento

ID 8559 | | Visite: 38041 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/8559

DVR Programma di miglioramento

DVR: Il Programma di miglioramento D.Lgs. 81/2008

ID 8559 | Rev. 1.0 del 20.06.2019

Con il Documento allegato e la nota a seguire si intende fornire un esempio di possibile metodologia per la strutturazione del Programma di miglioramento (programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D.Lgs. 81/2008 Art. 28 c 2 lett. c).

In particolare il Programma di miglioramento è così definito ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Art. 28 c. 2 lett. c:

"Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione...e contenere...c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;".

Il Programma di miglioramento è in effetti un "Documento dovuto" in un processo di "Valutazione dei Rischi" legato al concetto tipico dei Sistemi di gestione del miglioramento continuo.

Il Programma di adeguamento è invece il Programma delle misure di prevenzione e protezione da attuate (da attuare - ndr) per raggiungere la conformità legislativa/tecnica risultata mancante nella Valutazione dei Rischi. 

"Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della della valutazione...e contenere...b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);...,".

Vedasi nota a seguire.

Entrambi i Programmi dovranno avere dei Livelli di priorità definiti.

Un Programma di misure di prevenzione e protezione, a fronte della VR, può essere quindi distinto in:

- Programma adeguamento

- Programma miglioramento

Per attuare le misure di prevenzione e protezione sarà previsto un Programma di adeguamento con Livelli di priorità e Pianificazione temporale (tempi di attuazione), inoltre la stessa misura potrà (dovrà) avere un Programma di miglioramento (Piano si miglioramento + Livello di priorità / tempi) (*):

Programma misure prevenzione e protezione

Rischio

Programma adeguamento

Programma miglioramento

Pericolo

Livello di
rischio

Misura

Livello
priorità

Misura

Livello
priorità

Pericolo 1

Livello

Misura 1A

PAXX

Misura 1M

PMXX

Pericolo 2

LIvello

Misura 2A

PAXX

Misura 2M

PMXX

 

 


Allegati
Codifica
n. X/ZZZZ

 


Allegati 
Codifica
n. X/ZZZZ

 

(*) E’ possibile anche separare il programma di adeguamento da quello di miglioramento

Programma adeguamento:
Occorre definire Livelli di Priorità per l’adeguamento delle misure alla Conformità legislativa/tecnica eventualmente carente dalla Valutazione dei Rischi.

Programma miglioramento:
Occorre inoltre definire dei Livelli di Priorità delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Nella scheda si fa riferimento ad Allegati pertinenti, quali relazioni, documenti, dichiarazioni, ecc, per l’attuazione del Programma di adeguamento e del Programma di miglioramento.

Livelli Priorità | Esempio

Livelli Priorità Programma adeguamento

Codice

Tempi

PA1 Immediato
PA2 30 giorni
PA3 60 giorni
PA4 90 giorni
PA5 180 giorni

Livelli Priorità Programma miglioramento

Codice

Tempi

PM1 60 giorni
PM2 180 giorni
PM3 360 giorni

Misure di adeguamento e Misure di miglioramento

Misure di adeguamento

Con la Valutazione dei Rischi e la successiva elaborazione del DVR, il DL da indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.

Le misure di adeguamento sono quelle da attuare al momento in cui un rischio sia rilevato. Se esiste un rischio non accettabile, è necessario individuare un adeguamento immediato.

Per quanto riguarda il Programma di adeguamento, anche se la norma non parla in modo esplicito di "programmazione", è palese che sia possibile avere delle carenze di sicurezza nella Valutazione dei Rischi e che tali carenze non possano essere chiuse (adeguamento) con misure immediate. Chiaramente saranno quelle per il quale il livello di rischio individuato sia "basso" (dal metodo VR).

Sarà quindi possibile stabilire dei livelli di priorità sulle misure di sicurezza non immediate (da attuare) in quanto il rischio è valutato "basso". 

Si pensi, ad esempio, che nella Valutazione del Rischio incendio, si è individuata una manichetta antincendio non funzionante, ma con la presenza in prossimità di un'altra manichetta antincendio funzionante che garantisce comunque adeguata sicurezza di protezione antincendio (misura provvisoria/alternativa). In questo caso il livello di rischio potrà essere “basso” con priorità di adeguamento (riparazione Manichetta 05) non immediata (PA2):

Programma misure prevenzione e protezione

Rischio

Programma adeguamento

Programma miglioramento

Pericolo

Livello di rischio

Misura

Livello priorità

Misura

Livello priorità

Incendio

Basso

Riparazione manichetta 05

PA2

Prova periodica
mensile interna

PM1

 

 


Allegati
Report A. XX/YYYY
Registro antincendio

 


Allegati 
Report M. XX/YYYY
Registro antincendio

 

Il Programma di miglioramento potrà ad esempio consistere in una Prova periodica mensile interna attuata PM1 (dopo 60 giorni), oltre i termini previsti per la verifica periodica nella manutenzione antincendio (Registro).

Si pensi inoltre ad una carenza in merito all'assenza del CPI ma previsto in quanto attività soggetta per il quale sono previsti sia tempi tecnici per l'adeguamento dell'attività che tempi amministrativi per il suo rilascio. E' chiaro che in questo frangente dovranno essere attuate "misure provvisorie/alternative" per la non conformità legislativa.

Controlli Organi di Vigilanza / Misura di adeguamento da attuare

Eventuali controlli degli Organi di Vigilanza volti ad accertare il rispetto delle misure di sicurezza del D.Lgs. 81/2008, in questa fase, potrebbero dar luogo, a seconda del livello di rischio individuato dall'Organo di Vigilanza, a provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione delle carenze, con eventuale prescrizione di adeguamento entro un determinato termine. Porre particolare attenzione. 

Infortuni / Misura di adeguamento da attuare

Eventuali Infortuni dovuti a carenza nelle misure di sicurezza saranno oggetto di sanzione.

Porre particolare attenzione. 

DVR D Lgs  81 2008  Il Programma di miglioramento

Misure di miglioramento
Le misure di miglioramento sono, altresì, quelle misure che devono essere individuate per garantire nel tempo il miglioramento dei  livelli di sicurezza.

Esempio 1 (Limite agente chimico):

Nel VR chimico (Art.223), effettuata con il “metodo α” si è individuato per l’uso di un solvente una esposizione professionale ad agente riportato XXXVIII Toluene (EINECS203-625-9) al di sopra dei limiti previsti (> 192 mg/m3 (8h)), le misure potrebbero essere: (tabella Programma misure prevenzione e protezione così strutturata)

Programma misure prevenzione e protezione

Rischio

Programma adeguamento

Programma miglioramento

Pericolo

Livello
di rischio

Misura

Livello priorità

Misura

Livello priorità

Chimico
(Toluene)

Alto

Sostituzione del Prodotto (non possibile)

---

Rivalutazione della sostituzione del Prodotto (se possibile)

PM1

Riduzione dell’esposizione

PA1

Monitoraggio sul livello di esposizione

PM2

DPI

PA1

Valutazione altri DPI

PM3

Sorveglianza sanitaria

PA1

Sorveglianza sanitaria (se di nuovo necessaria)

PM3

 

 

Rivalutazione per eventuali modifiche ai limiti di esposizione professionale

PM3


Allegati
Codifica n. X/ZZZZ

 


Allegati
Codifica n. X/ZZZZ

 

Miglioramento (in giallo)

In particolare se al momento non è possibile la sostituzione del Prodotto come misura prioritaria di adeguamento, nel Programma di miglioramento (con Priorità PM1 = 60 gg) si effettuerà una rivalutazione sulla possibile sostituzione.

E’ possibile che i limiti di esposizione professionale possano nel tempo essere ridotti, anche in questo caso si potrà inserire tale controllo nelle misure di miglioramento (PM3).

Esempio 2 (Obblighi conosciuti ma differiti)

In una azienda si effettuano lavorazioni di legno duro. Nel VR chimico agenti cancerogeni (Art. 236.), per l’esposizione all’agente Polveri da legno duro (Allegato XLIII) è previsto il limite di (2,0 mg/m3 (8h)), ma esiste un periodo transitorio fino al 17 Gennaio 2023 il cui il valore limite è (3,0 mg/m3 (8h)). Il Programma di adeguamento e il Programma di miglioramento potrebbero essere così strutturati:

Programma misure prevenzione e protezione

Rischio

Programma adeguamento

Programma miglioramento

Pericolo

Livello

Misura

Livello priorità

Misura

Livello priorità

Chimico
Polveri di legno duro

Alto

Sostituzione del Prodotto (non possibile)

PM4

Rivalutazione della sostituzione del Prodotto (se possibile)

PM1

Riduzione dell’esposizione alla soglia limite di 3,0 mg/m3 (8h)

PA1

Riduzione dell’esposizione alla soglia limite di 2,0 mg/m3 (8h) entro il 17 Gennaio 2023

>PM3

DPI

PA1

DPI

PM1

   

Sorveglianza sanitaria

PM1

Allegati
Codifica n. X/ZZZZ
 

Allegati 
Codifica n. X/ZZZZ

 

Programma di Miglioramento (in giallo)

Nel Programma di miglioramento (mantenimento delle misure nel tempo) si potrà indicare la scadenza del 17 Luglio 2023 prevista per il nuovo limite (> PM3)

Esempio 3 (Obblighi conosciuti ma differiti)

....

In Programma di miglioramento deve essere efficace nel garantire il mantenimento / miglioramento dei livelli di sicurezza.

D.Lgs. 81/2008

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione

e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
...

segue in allegato

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