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Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo

ID 7374 | | Visite: 96840 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/7374

Il rischio biologico lavoro Rev  00 2019

Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo / Sett. 2022

ID 7374 | Rev. 1.0 del 18.09.2022 / Documento completo in allegato

In allegato Documento completo sul rischio biologico lavoro, quadro normativo IT, normativa legislativa e tecnica e documenti utili per conoscere, approfondire e gestire il rischio da esposizione ad agenti biologici negli ambienti di lavoro. (Si esclude il quadro normativo legato al Covid-19, trattato in altri documenti).

Aggiornamento Rev. 1.0 2022 (Nota importante)

L'aggiornamento Rev. 1.0 del 18 Settembre 2022 del Documento, tiene conto delle modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 dal Decreto 27 dicembre 2021 che ha recepito le Direttive ATP agenti biologici lavoro:

Direttiva n. 2019/1833/UE 
Direttiva n. 2020/739/UE 

e modificato gli allegati XLIVXLVI e XLVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Riferimenti legislativi

1. L 5 Marzo 1963, n. 292. Vaccinazione antitetanica obbligatoria
2. DPR 30 giugno 1965 n. 1164. Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. DPR 7 Settembre 1965, n. 1301. Regolamento di esecuzione della Legge 5 Marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
4. L 20 marzo 1968, n. 419. Modificazioni alla Legge 5 Marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.
5. DM Ministero della Sanità 22 Marzo 1975. Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori.
6. DM 16 Settembre 1975. Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ai marittimi ed ai lavori portuali.
7. DM 26 Aprile 1990. Offerta gratuita di vaccino antiepatite B alle categorie a rischio. (Rev. 1.0)
8. DM 4 Ottobre 1991. Offerta gratuita di vaccino antiepatite B alle categorie a rischio (Rev. 1.0)
9. DM 3 ottobre 1991 Protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B (Rev. 1.0)
10. DM 20 novembre 2000 Aggiornamento del protocollo per l'esecuzione della vaccinazione contro l'epatite virale B. (Rev. 1.0)
11. DLgs 4 Dicembre 1992, n. 475. e successive modifiche. Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
12. DLgs 12 aprile 2001, n. 206. Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
13. DPR 7 novembre 2001, n. 464. Regolamento recante le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
14. DPR 07 novembre 2001, n. 465. Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. DLgs 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della L 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i..
16. DPR 15 Luglio 2003, n. 254. Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179.
17. Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.
18. D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. (Rev. 1.0)
19. Decreto 15 dicembre 1990 Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive. (Rev. 1.0)
20. L 31 luglio 2017, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
21. Decreto 27 dicembre 2021. Recepisce la Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico. (Rev. 1.0)

Riferimenti normativi

UNI EN ISO 11731:2017 Qualità dell'acqua - Conteggio di Legionella
UNI EN 1500:2013 Disinfettanti chimici ed antisettici - Trattamento igienico delle mani per frizione - Metodo di prova e prescrizioni (fase 2/stadio 2) 
UNI 10912:2000 Dispositivi di protezione individuale. Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative
UNICHIM 1037:2002 Acque destinate al consumo umano. Ricerca e determinazione di Legionella pneumophila
UNI EN 556-1:2002 Sterilizzazione dei dispositivi medici - Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione "STERILE" - Requisiti per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente
UNI EN 1822-1:2010 Filtri per l'aria ad alta efficienza (EPA, HEPA e ULPA) - Parte 1: Classificazione, prove di prestazione, marcatura
UNI EN 13098:2002 Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Linee guida per la misurazione di microrganismi e di endotossine aerodispersi
UNI EN ISO 13843:2017 Qualità dell’acqua - Guida per la validazione di metodi microbiologici
UNI EN 14042:2005 Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici (ritirata senza sostituzione)
UNI EN 149:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi - Specifiche
UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali
UNI EN 374- 1:2018 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici
UNI EN 374- 2:2015 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione
UNI 11108:2004 Metodo di campionamento e di conteggio dei pollini e delle spore fungine aerodisperse
UNI EN 149:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

Prassi
Circolare n.15 del 27 giugno 2012
Accordo 7 febbraio 2013 
Decreto 13 gennaio 2016
DD Min Salute 06 marzo 2014
Decreto Min. Salute 15 maggio 2013

Premessa
1. Rifermenti legislativi/normativi
2. Microrganismi
3. Allergeni
4. Monitoraggio ambientale
4.1 Monitoraggio allergeni indoor
4.2 Monitoraggio microbiologico ambientale
5. Impianti aeraulici
6. Valutazione del rischio
7. Ambiente di lavoro
7.1 Aziende a rischio biologico
8. Dispositivi di protezione individuale da agenti biologici
8.1 Protezione delle vie respiratorie
9. Agenti biologici nel TUS
10. Altro
11. Casi specifici / vaccinazioni
Fonti

rischio biologico

Excursus

La prevenzione e la protezione dagli agenti biologici sono trattate, a livello normativo, nel D.Lgs. 81/08, Titolo X.

La definizione di agente biologico di cui all’art. 267 del D.Lgs 81/08, è estesa a:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Il rischio biologico è spesso di tipo ambientale e, quindi, trasversale, presente sia in attività lavorative in cui è "tradizionalmente" riconosciuta la presenza di agenti biologici (ambienti sanitari, laboratori di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali, ecc.), sia in ambienti come gli uffici, le scuole, i mezzi di trasporto, i centri estetici e sportivi, ecc., non esiste, pertanto, un ambiente di lavoro in cui tale rischio possa essere ignorato.

Secondo la definizione del Decreto legislativo 81/2008 (articolo 267), per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

In un ambiente di lavoro però, possono essere presenti anche altri organismi potenzialmente responsabili di infezioni o allergie come alcuni artropodi (zanzare, zecche, pulci, blatte, acari, ecc.), alcuni mammiferi (per esempio ratti) o anche derivati vegetali e animali (pollini, peli e forfore).

Il decreto si applica alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato il pericolo di esposizione ad agenti biologici, sia che si tratti di “uso deliberato”, necessario per il ciclo produttivo, sia che sussista solo la possibilità di esposizione dei lavoratori.
...
Decreto legislativo 81/2008
...

Art. 268. Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

agente biologico

3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.


...

Microrganismi

Gli agenti biologici erano stati classificati in base alla loro pericolosità valutata in termini di:

- infettività,
- patogenicità,
- trasmissibilità
- neutralizzabilità.

Classificazione degli agenti biologici

Gli agenti biologici vengono classificati dal Titolo X in quattro categorie di crescente pericolosità, l'allegato XLVI elenca solo gli agenti dei gruppi 2, 3 e 4 suddivisi in batteri e organismi simili, virus, funghi e parassiti.

Classificazione

...

Monitoraggio ambientale

Il monitoraggio microbiologico ambientale ha lo scopo di stimare la contaminazione ambientale aerodispersa e delle superfici. La concentrazione microbica aerodispersa è un indice della qualità dell'aria nell'ambiente mentre la contaminazione delle superfici può essere indicativa dell'efficacia delle procedure di pulizia e sanificazione.

Il monitoraggio microbiologico ambientale può essere eseguito analizzando diversi substrati: aria, superfici di lavoro, acqua o altro (materiali, strumenti, indumenti, ecc.).

Il campionamento si differenzia in base al tipo di metodica adottata e di campionatore utilizzato. Per la valutazione dell'esposizione negli ambienti di lavoro, generalmente, si effettua un campionamento attivo e uno passivo dell'aria e un campionamento sulle superfici di lavoro.

Nel caso di attività lavorative che comportano uso deliberato di agenti biologici (ossia nelle quali gli agenti biologici fanno parte del ciclo produttivo, per esempio industrie farmaceutiche) si procederà al monitoraggio degli specifici agenti, mediante tecniche che ne consentano il rilevamento in aria e sulle superfici; tale monitoraggio consentirà la verifica dell'efficacia delle misure di contenimento adottate e la correttezza delle procedure operative messe in atto al fine di eliminare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori.

Per gli ambienti di lavoro indoor nei quali la presenza di agenti potenzialmente patogeni può essere considerata accidentale, la valutazione della carica microbica totale (funghi e batteri) è usualmente sufficiente, anche se dovrà essere valutato, per ciascun caso specifico, il tipo di monitoraggio da effettuare.

Per attività lavorative nelle quali il rischio connesso alla presenza di agenti biologici è di natura allergica oltre che infettiva, è consigliabile affiancare ai campionamenti microbiologici anche la caratterizzazione e la quantificazione degli allergeni eventualmente presenti.

Monitoraggio ambientale

Per gli agenti biologici, la difficoltà di valutare l’entità dell’esposizione rende la misura della contaminazione ambientale un elemento determinante nella valutazione dell’esistenza del rischio biologico.

Nelle indagini ambientali finalizzate alla valutazione dell’esposizione per via inalatoria o per contatto, il monitoraggio della contaminazione microbiologica aerodispersa e/o depositata sulle superfici rappresenta un percorso obbligato per controllare lo stato igienico generale e verificare la salubrità ambientale. Infatti, l’aria e le superfici di attrezzature, piani, apparecchiature e indumenti di lavoro, così come delle mani dei lavoratori possono rappresentare importanti veicoli di contaminazione microbiologica e potenziali fonti di trasmissione di agenti infettivi.

Inoltre, a differenza di quanto avviene per le sostanze chimiche, nel caso degli agenti biologici, non sono stati definiti limiti di contaminazione utilizzabili come valori soglia; non ci sono, quindi, riferimenti oggettivi in base ai quali gestire i risultati ottenuti dal monitoraggio ambientale.

Ambiente di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro. Il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od occasionale. Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l'esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.

Nella prima fase della valutazione del rischio biologico è necessario identificare le fonti di pericolo, gli agenti biologici pericolosi anche potenzialmente presenti e stimare l'entità dell'esposizione. A tal fine, prima di definire eventuali campagne di monitoraggio, il datore di lavoro è tenuto a utilizzare tutte le fonti scientifiche e informative disponibili, con particolare riguardo a quelle che si riferiscono al comparto e agli agenti biologici di specifico interesse.

Il rischio biologico può essere considerato senza dubbio trasversale ai diversi luoghi di lavoro. Infatti, sebbene ambiti lavorativi come quello sanitario, veterinario, zootecnico o dei rifiuti siano particolarmente interessati dalla presenza di agenti biologici per il tipo di attività svolta, non va trascurata la presenza di agenti biologici che talvolta può anche essere anche significativa per particolari situazioni di epidemie o focolai, in luoghi quali uffici, scuole, caserme, alberghi, mezzi di trasporto pubblici.

Alcune attività lavorative sono state analizzate nel dettaglio allo scopo di definire i rischi biologici presenti. I dati raccolti, diffusi tramite opuscoli, articoli scientifici e linee guida offrono a chi opera nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, un valido ausilio per la strutturazione gli interventi necessari alla corretta valutazione dei rischi biologici e alla loro gestione.

Molto è stato prodotto sugli ambienti indoor, intesi come ambienti confinati di vita e di lavoro non industriali (abitazioni, uffici pubblici e privati, ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche, cinema, mezzi di trasporto pubblici e/o privati ecc.), ma anche su molte attività produttive: falegnamerie, produzione di vino e olio, allevamento di animali, lavorazione delle carni e altri derivati animali ecc..

Nella Valutazione del rischio da agenti biologici, quali indicati nell’Allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili sugli agenti biologici del Gruppo 2/3/4 il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
La Buona Pratica di Laboratorio (BPL) è un approccio di tipo gestionale alla attività di laboratorio che coinvolge i processi organizzativi e le condizioni con cui gli studi di laboratorio sono programmati, condotti, controllati, registrati e riportati
...

ALLEGATO D.Lgs 81/08 XLIV

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

Laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 271 del presente decreto riveli un'esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione.

1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività in impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Misure specifiche di contenimento devono essere attuate nelle strutture sanitarie, veterinarie, laboratori e stabulari secondo l'allegato XLVII.

utilizzo azienda

...

ALLEGATO D.Lgs 81/08 XLV

Segnale rischio biologico

rischiobiologico

...

ALLEGATO D.Lgs 81/08 XLVIII

Contenimento dei processi industriali

Agenti biologici del gruppo 1.

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso

allegato

...
segue in allegato
_______

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 18.09.2022 - Decreto del 27 dicembre 2021
- Interpello 14/2013
- DM 16 Settembre 1975
- DM 26 Aprile 1990
- DM 4 Ottobre 1991
- DM 3 ottobre 1991
- DM 20 novembre 2000
D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 191
- Decreto 15 dicembre 1990
- nuovo Cap. 11. Casi specifici / vaccinazioni
-
 La malaria infortunio sul lavoro
- Link e collegamenti
- Correzioni
Certifico Srl
0.0 13.12.2018 --- Certifico Srl

Fonti: GU
INAIL

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