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ID 22611 | 24.09.2024 / In allegato modello .docx
Con la Circolare INL n. 4 del 23 Settembre 2024, l'INL fornisce prime indicazioni riguardanti il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo, sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dal 1° ottobre 2024. L’accesso sarà possibile attraverso SPID personale o CIE.
Dal 23 settembre 2024 è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (di cui in allegato modello .doc) concernente il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, ove richiesti dalla normativa vigente.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
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2. Requisiti Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. infra). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.Circolare INL n. 4 del 23 Settembre 2024
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
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Fonte: INL
Vedi Note esplicative
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