Sicurezza sul lavoro nelle Forze Armate
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Sicurezza sul lavoro nelle Forze Armate / Estratto DPR n. 90/2010 Testo Unico dell’Ordinamento Militare (TUOM)
ID 20739 | 08.11.2023 / Documento completo allegato
Il presente Documento, nella prima di 2 parti previste, illustra gli articoli sulla salute e sicurezza sul lavoro per le forze armate estratti dalla norma di riferimento D.P.R 15 marzo 2010 n. 90 Testo Unico dell’Ordinamento Militare (TUOM) combinata con il D.Lgs. 81/2008.
La seconda parte, in elaborazione, affronterà, anche con dettagli grafici e schemi e note, gli elementi specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro nel contesto della normativa / altro di riferimento per le Forze Armate.
Massima attenzione è posta dalle Forze Armate alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro in quanto la stessa "è intrinseca" nell'ambito della tutela dell’integrità psicofisica delle proprie risorse umane, elemento imprescindibile a garanzia della propria efficienza ed efficacia operativa.
Il D.P.R 15 marzo 2010 n. 90 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare - TUOM), tratta nel Capo I Artt. 244 al 264, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito del Ministero della difesa, tali articoli disciplinano l’organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attività dell’Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all’estero (art. 244, comma 1). Tali norme si applicano alle attività lavorative svolte dal personale di tutte le Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza (art. 244, comma 2). All’Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 155 del codice militare, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento militare, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (art. 264).
Art. 244 Applicazione della normativa in materia di sicurezza
Art. 245 Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate
Art. 246 Individuazione del datore di lavoro
Art. 247 Individuazione dei dirigenti e preposti
Art. 248 Comunicazioni, denunce e segnalazioni
Art. 249 Servizio di prevenzione e protezione
Art. 250 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 251 Formazione, informazione e addestramento
Art. 252 Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa
Art. 253 Attivita' e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari
Art. 254 Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni
Art. 255 Valutazione dei rischi
Art. 256 Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Art. 257 Funzioni di medico competente
Art. 258 Comunicazioni, segnalazioni e documenti
Art. 259 Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze
Art. 260 Istituzione dei servizi di vigilanza
Art. 261 Organizzazione dei servizi di vigilanza
Art. 262 Funzioni dei servizi di vigilanza
Art. 263 Personale addetto ai servizi di vigilanza
Art. 264 Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri
…
Art. 3 - Campo di applicazione
...
“2. Nei riguardi delle Forze armate...le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri…individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” ...
(il Decreto previsto nel presente periodo è ricompreso, per la parte di salute e sicurezza sul lavoro, nel D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 / ndr).
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Art. 244 Applicazione della normativa in materia di sicurezza
Art. 246 Individuazione del datore di lavoro
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Art. 247 Individuazione dei dirigenti e preposti
Art. 248 Comunicazioni, denunce e segnalazioni
Art. 250 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione.
2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.
3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871, libro IV, titolo IX, capo I, sezione I). Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.
4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non è in possesso dei previsti requisiti.
5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX , capo I.
6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attività connesse al mandato sono svolte per servizio.
L'incarico è trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.
8. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalità dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa.
10. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarità organizzative istituzionali che prevedono l'unicità di comando e controllo, l'autorità cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorità gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.
Art. 251 Formazione, informazione e addestramento
1. Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unità organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione della difesa.
3. L'attività formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa e da questa individuati, comprendera' seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.
4. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 43, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l'immissione nei ruoli del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresì rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative delle Forze armate.
5. Le attività formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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Art. 255 Valutazione dei rischi
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