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ID 20496 | Rev. 1.0 del 05.11.2023 / In allegato documento completo e foglio di calcolo
Tabella riepilogativa e foglio di calcolo .xls degli importi delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oggetto di rivalutazione e maggiorazione dal 2013 al 2023.
Il comma 4 bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dispone che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge debbano essere rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Prima applicazione rivalutazione (9,6%) dal 1° luglio 2013
Il Decreto-Legge 28 giugno 2013 n. 76 (GU n.150 del 28.06.2013) / convertito Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22.08.2013), ha sostituito completamente l'articolo 306 c- 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e rivalutato per la prima volta le sanzioni SSL.
In base all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in sede di prima applicazione la rivalutazione è avvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% ed è stata applicata esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2013.
Seconda applicazione rivalutazione (1,9%) dal 1° luglio 2018
Con Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (in GU n. 140 del 19 giugno 2018) la rivalutazione è avvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura del 1,9% ed è stata applicata esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.
A tale proposito è stata pubblicata la Lettera Circolare INL n. 314 del 22.06.2018 contenente le indicazioni operative per il personale ispettivo in merito alla rivalutazione di cui al Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018.
Maggiorazione 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dal 1° gennaio 2019
L’art. 1, comma 445 lett. d) L. n. 145/2018, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che gli importi gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale sono aumentati del 10%.
A riguardo è stata pubblicata dal INL la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019.
Terza applicazione rivalutazione (15,9%) dal 06 Ottobre2023
Con il Decreto direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 è stabilito che le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, vengano rivalutate, a decorrere dal 06 Ottobre 2023 (modifica data efficacia - Nota INL n. 724 del 30 Ottobre 2023) nella misura del 15,9%.
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Tabella - Rivalutazioni e maggiorazioni ammende e sanzioni violazioni SSL Dlgs 81/2008 (2013-2023)
[...] Segue in allegato
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