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Scheda personale dosimetrica

ID 11372 | | Visite: 8676 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/11372

Scheda personale dosimetrica

Scheda personale dosimetrica / Rev. 1.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 11372 | Rev. 1.0 del 06.01.2023

A seguito della pubblicazione nella GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si illustrano nel presente documento, il contenuto delle schede personali dosimetriche di cui all’art. 132 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, nelle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali.

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022  Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023

Update Rev. 1.0 del 06.01.2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023


La scheda personale dosimetrica è istituita dal responsabile di radioprotezione per ogni lavoratore esposto.

Art. 7 Definizioni del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 
79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un’esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l’esposizione degli individui della popolazione.

Art. 133 Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101  Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica
1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm 2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

In allegato modello di Scheda personale dosimetrica in formato .doc compilabile, riservato Abbonati

Art. 132. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione

1. L’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
[...]
d) le schede personali dosimetriche sulle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda;
e) le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all’articolo 124, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione;
f) i risultati della sorveglianza fisica dell’ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
2. Per i lavoratori di cui agli articoli 112 e 115 nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni professionali individuali, con le modalità stabilite nell’allegato di cui al comma 6.
3. Il datore di lavoro conserva:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell’attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell’attività dell’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f);
d) per almeno cinque anni i risultati della sorveglianza dosimetrica individuale e ambientale e delle analisi radio tossicologiche utilizzate dall’esperto di radioprotezione ai fini delle valutazioni di competenza.
4. Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività d’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d) , e) e f) è consegnata al medico autorizzato che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all’articolo 140, all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 140, comma 3.
5. In caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.
6. L’allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell’allegato XXIII.

_______

ALLEGATO XXIII Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

Modello Scheda personale dosimetrica (Allegato B) e modalità di tenuta

...

7. Scheda personale dosimetrica
7.1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art. 132, comma 1, lettera d) del presente decreto è compilata in conformità al modello allegato B.
7.2. La scheda di cui al punto 7.1 è costituita da fogli legati e numerati progressivamente.
7.3. È consentita l'adozione di schede dosimetriche personali diverse dal modello B di cui al punto 7.1 sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
7.4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 132, comma 4, del presente decreto, le relazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse.

[…]

11. Modalità di istituzione della documentazione inerente alla sorveglianza fisica e sanitaria
11.1. L'esperto di radioprotezione istituisce:
a) la scheda personale dosimetrica per ogni lavoratore esposto, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della scheda stessa, debitamente compilata con le informazioni previste nel modello B.

...

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