Slide background




Luoghi di lavoro e barriere architettoniche

ID 10078 | | Visite: 41152 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/10078

Luoghi di lavoro e barriere architettoniche

Luoghi di lavoro e barriere architettoniche / Update 02.2022

ID 10078 | Rev. 1.0 2022 del 06.02.2022 / Documento allegato

Documento e riferimenti normativi sui luoghi di lavoro e lavoratori disabili, Inserirti testi consolidati con immagini di:

D.P.R. 24 luglio1996 n. 503

DM LLPP 14 giugno 1989 n. 236
_______

Ferma restando la competenza comunale in materia di barriere architettoniche, in merito ai soggetti disabili l’art. 63 del D.Lgs 81/08 stabilisce che:

D.Lgs 81/08
...
Titolo II Luoghi di lavoro

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili;

3. l’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili;

4. la disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 01.01.1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
...

La Circolare del Ministero, del Lavoro (n. 102 del 07.08.1995) precisa che, ferma restando l’applicazione delle disposizioni concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 503/96, L. 13/89, D.M. 236/89L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni), esse devono essere attuate solo nel caso in cui siano effettivamente presenti detti lavoratori.

Per gli edifici di nuova costruzione, dovranno essere rispettate le disposizioni concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I requisiti edilizi richiesti per favorire la mobilità dei lavoratori con difficoltà motorie sono quelli riportati nella legge sul superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati; per gli edifici aperti al pubblico, in particolare, deve essere garantito il requisito dell’accessibilità.

In base a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, D.Lgs. 81/08, per i posti di lavoro riguardanti sia le attività pubbliche che private, si avrà una doppia possibilità:

- per i posti di lavoro utilizzati prima del 01.01.1993: accessibilità parziale, riguardante cioè un’area limitata all’interno della quale si svolge l’attività del disabile, per consentirne la mobilità, nonché l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale, a meno che le norme legislative e regolamentari esistenti non prevedono disposizioni più restrittive (Circ. 22/06/1989 n. 1669/UL);

- per i posti di lavoro utilizzati dopo il 01/01/1993: accessibilità completa.
Quindi si ritiene opportuno che tutti i nuovi ambienti di lavoro siano realizzati garantendo in partenza l’adattabilità degli stessi in tempi successivi.

Se la struttura è aperta al pubblico, deve anche rispondere al requisito di visitabilità, intesa come un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Deve garantire l’accesso ad almeno un servizio igienico per ogni unità immobiliare (D.M. 236/89 art. 2, 3, 5.5).

Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli prescritti per la nuova edificazione, salvo il caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, mentre per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia. (D.M. 236/89 art. 2).

L’accessibilità consente pertanto la totale fruizione nell’immediato, mentre la adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è pertanto una accessibilità differita.

Ne consegue che, qualora sia necessario effettuare lavori di modifica gravosi o costosi (es. abbattimento di pareti, rifacimenti di impianti, ecc.), l'edificio o il singolo posto di lavoro potrebbero non configurarsi come adattabili. Devono inoltre essere accessibili gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5. (D.M. 236/89 art. 3.3 lettera c)

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a mq. 250, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se gli spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, sono accessibili. (D.M. 236/89 art. 3.4 lettera e)

Nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito della adattabilità. (D.M. 236/89 art. 3.4 lettera f)

Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio il requisito della accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi ed almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto.

Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza. (D.M. 236/89 art. 4.5).

D.Lgs 81/08
...
Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

..

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. (GU n. 145 del 23 giugno 1989 S.O. n. 47)

DM LL PP 14 giugno 1989 n  236   Tipo di prescrizioni
...

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
(GU n.227 del 27-9-1996 - S.O. n. 160)
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.02.2022 D.P.R. 24 luglio1996 n. 503
DM LLPP 14 giugno 1989 n. 236
Certifico Srl
0.0 09.02.2020 --- Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Luoghi di lavoro e barriere architettoniche Rev. 1.0 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 1.0 2022
1231 kB 162
Allegato riservato Luoghi di lavoro e barriere architettoniche Rev. 0.0 2020.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
361 kB 970

Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Rischio ambienti di lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Cassazione  Penale Sez  4  14 marzo 2024 n  10665
Mar 18, 2024 50

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024 Posizioni di garanzia: fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e utilizzatore/datore di lavoro Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 Anno 2024Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore Dott.… Leggi tutto
La qualit  del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol
Mar 16, 2024 87

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol ID 21519 | 16.03.2024 / INAIL 2011 Il prodotto presenta gli esiti innovativi di un'attività sperimentale condotta, nell'arco di cinque anni, dalla CONTARP in collaborazione con la CSA e con l'ARPA Liguria (Dipartimento di… Leggi tutto
Procedure to certify CFPA E Fire Safety Specialists in Building Design
Mar 13, 2024 77

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design ID 21503 | 13.03.2024 / CFPA-E Guideline No 40:2023 F 1 Introduction The field of fire protection in building design has developed t throughout the world, including Europe. Due to its basis in science, the areas in which fire… Leggi tutto
Nuovi spettri per la visione
Mar 13, 2024 78

Nuovi spettri per la visione

Nuovi spettri per la visione / INAIL 2024 ID 21500 | 13.03.2024 / In allegato Gli spettri di emissione dei “nuovi” sistemi a LED (lampade di illuminazione, monitor, display dei tablet e degli smartphone) sono diversi dagli spettri emessi dai dispositivi “tradizionali” come le lampade ad… Leggi tutto
Mar 13, 2024 208

Decreto interministeriale 11 marzo 2024

Decreto interministeriale 11 marzo 2024 ID 21495 | 13.03.2024 Decreto interministeriale dell'11 marzo 2024 - Ricostituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici agli agenti chimici, ai sensi… Leggi tutto

Più letti Sicurezza