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Linee guida per la compilazione della "Dichiarazione di Rispondenza" - DIRI

ID 804 | | Visite: 23343 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/804


Linee guida per la compilazione della "Dichiarazione di Rispondenza"

ID 804 | 18.07.2014

La dichiarazione di rispondenza, così come indicato dal DM 37/08, è un documento sostitutivo alla dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della Legge 46/90 e può essere prodotta in mancanza della stessa, per impianti installati fino al 28/03/2008.

La “dichiarazione di rispondenza “può essere rilasciata solo:

- per impianti sotto i limiti dimensionali di cui all’art. 5 comma 2; da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione;

- per impianti sopra i limiti dimensionali di cui all’art. 5 comma 2; da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. (Art. 7 comma 6 DM 37/08)

La redazione della documentazione della “dichiarazione di rispondenza” deve essere necessariamente preceduta da un sopralluogo di verifica degli impianti e dall’esame dell’eventuale documentazione presente.

Qualora fosse presente una documentazione anche parziale degli impianti, il professionista può utilizzarla previa verifica del suo contenuto e della sua correttezza.

Prima dell’inizio della verifica è necessario classificare gli ambienti in funzione dei rischi presenti e della eventuale legislazione specifica applicabile al contesto considerato.

La “dichiarazione di rispondenza” può essere riferita alla “regola dell’arte” vigente all’epoca di esecuzione dell’impianto in esame, fatta salva la valutazione dei rischi elettrici in relazione alla classificazione considerando altresì eventuali norme che hanno imposto successivamente un adeguamento obbligatorio; la “regola dell’arte” più recente è da considerare con grado di sicurezza equivalente o superiore rispetto alla precedente. Se non si conosce l’epoca di realizzazione dell’impianto, le analisi devono essere eseguite seguendo la regola tecnica attuale.

Non potrà essere rilasciata la “dichiarazione di rispondenza” per gli impianti privi dei requisiti essenziali di sicurezza.

(Delibera 738 Collegio dei Periti Milano e Lodi)
(Guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”)

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio impianti Impianti termici Impianti elettrici

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