Slide background




Nota INL prot. n. 453 dell'8 marzo 2023

ID 19173 | | Visite: 1037 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/19173

Nota INL prot. n. 453 dell'8 marzo 2023 / Tirocinio fraudolento e ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro

ID 19173 | 08.03.2023 / In allegato nota INL

Nota INL prot. n. 453 dell'8 marzo 2023: tirocinio fraudolento e ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 al Comitato per i rapporti di lavoro - chiarimenti.

Sono pervenute alla scrivente Direzione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.

Come già chiarito con nota prot. n. 530/2022, la L. n. 234/2021, con l’art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini.

In particolare, il comma 723, dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevede la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.

Con la citata nota prot. n. 530/2022 è stato chiarito che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.

Diversamente, il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al solo tirocinante, in quanto l’ultimo periodo del comma 723 fa salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Successivamente, con nota prot. n. 1451/2022, è stato ulteriormente precisato, con riferimento ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Tanto premesso, se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che tale fattispecie, in ragione delle novità introdotte con la L. n. 234/2021, sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro.

Come noto, tale strumento rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.

Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.

Peraltro, già con la citata nota prot. n. 1551/2021, era stata esclusa la possibilità di presentare ricorso ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, nel cui contesto non si realizza alcun effetto costitutivo di un rapporto di lavoro atteso che, anche in questo caso, la scelta di agire giudizialmente per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 29 e 4-bis dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, è sempre devoluta al lavoratore interessato.

...

Fonte: INL

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Nota INL prot. n. 453 08 marzo 2023.pdf)Nota INL prot. n. 453 08 marzo 2023
Nota INL prot. n. 453 08 marzo 2023
IT235 kB203

Tags: Sicurezza lavoro Organi controllo

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Set 19, 2024 21

Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968 n. 680

Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968 n. 680 ID 22583 | 19.09.2024 / In allegato Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968 n. 680 - Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria… Leggi tutto
Set 19, 2024 21

Legge 31 gennaio 1983 n. 25

Legge 31 gennaio 1983 n. 25 ID 22582 | 19.09.2024 / In allegato Legge 31 gennaio 1983 n. 25Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attività di tecnico… Leggi tutto
Set 19, 2024 22

Legge 4 agosto 1965 n. 1103

Legge 4 agosto 1965 n. 1103 Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica. (GU n.247 del 01.10.1965)______ Aggiornamenti all'atto 09/02/1983 LEGGE 31 gennaio 1983, n. 25 (in G.U. 09/02/1983, n.38) Collegati[box-note]Decreto del Presidente… Leggi tutto
Set 19, 2024 27

Circolare Inail n. 27 del 16 settembre 2024

Circolare Inail n. 27 del 16 settembre 2024 ID 22580 | 19.09.2024 Circolare Inail n. 27 del 16 settembre 2024 - Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e… Leggi tutto
Set 18, 2024 96

Decreto 14 marzo 2012

Decreto 14 marzo 2012 ID 22575 | 18.09.2024 / In allegato Decreto 14 marzo 2012 Tariffe per l’attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 75 del 30 marzo 2012) Collegati[box-note]D.Lgs.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza