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Apparecchi sollevamento gru su autocarro prima verifica periodica

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Apparecchi sollevamento mobili
Apparecchi sollevamento gru su autocarro

Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi D.M. 11 aprile 2011

INAIL - Volume 2017

Il documento fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica. Nello specifico, il lavoro tratta delle gru su autocarro descrivendone le caratteristiche costruttive precipue e l’evoluzione dello stato dell’arte.

Fornisce inoltre indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.

L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’Inail è preposta alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica, nello specifico il presente elaborato descrive in dettaglio le gru su autocarro, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire all’utenza indicazioni e comportamenti coerenti.

Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:

- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (uot) Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;

- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; il sopradetto allegato per le attrezzature di sollevamento prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego.

In particolari settori, infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, la frequenza di verifica aumenta. nello specifico per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile si riporta di seguito l’indicazione delle periodicità prescritte:

Tabella 1 -  Apparecchi sollevamento mobili INAIL 2017

Tabella: Fonte INAIL

Gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, non azionati a mano con portata superiore a 200 kg, rientravano già nel precedente regime di verifica ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 5 del d.m. 12 settembre 1959 e dell’articolo 194 del d.p.r. 547/1955.

La circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che queste attrezzature di sollevamento, immesse sul mercato prive di marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo, di esclusiva competenza Inail, al termine del quale rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

In caso, quindi, di apparecchi di sollevamento di tipo mobile immessi sul mercato prima del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE ai sensi della direttiva macchine, non ancora omologati, il datore di lavoro dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile marcati CE, invece, il datore di lavoro, qualora non avesse già provveduto ai sensi del previgente regime di verifica periodica, dovrà inoltrare la comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio all’unità operativa territoriale Inail competente, che procederà all’assegnazione della matricola.

Gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, già sottoposti a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA prima del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’allora ISPESL, come indicato nelle procedure di cui alla Circolare M.I.C.A. n. 162054/97 e alla successiva Circolare M.L.P.S.3 n. 23/12 al punto 10.2, rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Per tali attrezzature, pertanto, non è prevista la compilazione della scheda tecnica di identificazione da parte di Inail, che s’impegna a provvedere nel più breve tempo possibile, qualora non fosse già stato fatto, all’assegnazione della matricola, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e il loro inserimento nella banca dati.

_________________

1. Introduzione
2. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un  apparecchio di sollevamento di tipo mobile
3. Richiesta di prima verifica periodica
4. Campo d’applicazione: gru su autocarro
4.1 Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo
4.2 Scheda tecnica gru su autocarro
4.3 Verbale di prima verifica periodica gru su autocarro
Appendice - Liste di controllo
Appendice - Documentazione.

Fonte: INAIL
Volume 2017 - pubblicato 22.01.2018

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