Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Datore di Lavoro
ID 22454 | | Visite: 7097 | Documenti Sicurezza | Permalink: https://www.certifico.com/id/22454 |
Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Datore di Lavoro (Accordo 17 aprile 2025)
ID 22454 | Update 25.05.2025 / In allegato documento completo
Pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
Entrata in vigore: 24 Maggio 2025
Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 Maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 Maggio 2025.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo 17 aprile 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 Maggio 2027.
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 17 aprile 2025 sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Il nuovo accordo procede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Costituisce una novità assoluta, la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in materia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, difatti, ad oggi, unicamente il datore di lavoro che svolge:
- il compito di RSPP deve svolgere un corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda dei casi, come sancito dagli Accordi Stato Regioni 21/12/2011.
- il ruolo di Addetto alla Prevenzione Incendi deve svolgere ai sensi del DM 02/09/2021, un corso di formazione di 4, 8 o 16 ore a seconda dei casi, con relativo aggiornamento quinquennale.
- ruolo di Addetto Primo Soccorso deve svolgere un corso di formazione ai sensi del DM 388/2003, un corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda dei casi, con relativo aggiornamento triennale, e
che utilizza:
- attrezzature o mezzi che richiedono una specifica abilitazione (ad esempio carrelli elevatori), dovrà necessariamente seguire i relativi corsi di abilitazione, come stabiliti negli Accordi Stato Regioni 22/02/2012.
L’Accordo 17 aprile 2025 prevede un corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore (una parte di carattere normativo e l’altra in materia di organizzazione e gestione della SSL) a cui si aggiunge un modulo "cantieri" di 6 ore.
Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.
Art 37 comma 7 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.
L’omessa formazione comporta, a carico del datore di lavoratori n base dall’articolo 55, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96.
L’omessa formazione comporta, a carico del datore di lavoratori n base dall’articolo 55, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96.
Schema 1 - In sintesi Formazione Datore di Lavoro Nuovo Accordo CSR Sicurezza lavoro 2025
[...]
Corso per datore di lavoro
I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”.
Obiettivi
Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.
Durata minima 16 ore
[...]
Corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi invece, il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi (4) per particolari settori di riferimento.
Al modulo comune, della durata minima di 8 ore, si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.
Gli ulteriori quattro moduli tecnici integrativi devono rispettare, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura - Silvicoltura - Zootecnia; Costruzioni; Chimico - Petrolchimico) e 12 ore (Pesca).
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.
Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, come di seguito riportato.
Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.
Modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento: in presenza / Videoconferenza sincrona (no e-learning).
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 25.05.2025 | Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 | Certifico Srl |
0.0 | 22.08.2024 | -- | Certifico Srl |
Collegati
Mappa Accordi formazione sicurezza lavoro / Modalità di svolgimento
Legge n. 52/2022: Formazione sicurezza presenza/FAD fino emanazione Accordo formazione armonizzato
Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022 - Art. 37 TUS modificato dal D.L. n. 146/2021
Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146
Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24
Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011
Accordo n. 153/CSR del 25 luglio 2012
Accordi Formazione Stato-Regioni 21 Dicembre 2011
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nuovo Accordo CSR - Formazione Datore di Lavoro Rev. 1.0 2025.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2025 |
270 kB | 267 | |
![]() |
Nuovo Accordo CSR - Formazione Datore di Lavoro Rev. 0.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
201 kB | 366 |
Tags: Sicurezza lavoro Datore lavoro Formazione Informazione Abbonati Sicurezza