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ID 17762 | 04.10.2022 / Documento in allegato VVF 12.2020 - Ufficio politiche di tutela sicurezza sul lavoro del personale del Corpo
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede, all'articolo 3, comma 2, che la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applichi alle Forze di polizia e, quindi, per quel che interessa in questa sede, anche al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il D.M. del 21 agosto 2019, n. 127 “Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica” è volto a dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 e a garantire il perseguimento delle finalità ivi indicate, tenendo conto delle particolari e specifiche esigenze connesse all'impiego e alla formazione del personale, le quali trovano fondamento:
- nelle specifiche condizioni di impiego;
- nella peculiarità delle strutture ove si svolgono le attività prodromiche agli interventi di soccorso;
- nella specificità dell'addestramento e della formazione del personale; − nella manutenzione degli strumenti e dei mezzi operativi;
- nell'impossibilità di predeterminare le aree di intervento ove sono svolte le attività destinate a salvaguardare la tutela della pubblica incolumità e la preservazione dei beni.
Le predette particolari esigenze discendono, altresì, dalla necessità di assicurare la capacità e la prontezza di impiego del personale, la continuità dei servizi finalizzati al soccorso pubblico e la riservatezza del trattamento dei dati.
Il decreto conserva la distinzione fra aree e strutture di pertinenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco e articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale, operata dal legislatore all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 atteso che sia le strutture sia il personale dell’uno non sempre coincidono con quelli dell'altro. Ad esempio, mentre nel Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile operano soggetti appartenenti all'amministrazione civile dell'interno, alla carriera prefettizia e allo stesso Corpo nazionale, nelle articolazioni territoriali del Corpo operano solo soggetti appartenenti ai vigili del fuoco.
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PREMESSA
1. INTRODUZIONE
2. IL SISTEMA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI E LUOGHI DI LAVORO
4. I RIMANDI AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NEL CORPO DEL D.LGS. 81/08
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segue in allegato
I provvedimenti attuativi del D.Lgs. 81/2008
La manutenzione delle strutture e degli impianti degli edifici
Norme e Standard Covid-19
Redazione del Documento Valutazione dei Rischi
Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I)
Vademecum i dispositivi di protezione individuale
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