Convenzione ILO C164 del 24 settembre 1987
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Convenzione ILO C164 del 24 settembre 1987
ID 14669 | 02.10.2021
Convenzione ILO C164 Protezione della salute e cure mediche (marittimi), 1987.
Ginevra, 24 settembre 1987
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 24 settembre 1987, nella sua settantaquattresima sessione; Notando le disposizioni della convenzione sull’esame medico dei marittimi, 1946; della convenzione sull’alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949; della convenzione sull’alloggio degli equipaggi (disposizioni complementari), 1970; della raccomandazione sulle farmacie di bordo, 1958 ; della raccomandazione sulle consultazioni mediche in mare, 1958 ; e della convenzione e della raccomandazione sulla prevenzione degli infortuni (gente di mare), 1970; Notando i termini della convenzione internazionale del 1978 sulle norme di formazione dei marittimi, di rilascio dei brevetti e di vigilanza per quanto concerne la formazione relativa al soccorso medico in caso d’infortuni o di malattie che possano verificarsi a bordo; Notando che, per il successo dell’azione intrapresa nel campo della tutela della salute e delle cure mediche per i marittimi, occorre che sia mantenuta una stretta cooperazione, nei rispettivi settori, tra l’Organizzazione internazionale del Lavoro, l’Organizzazione marittima internazionale e l’Organizzazione mondiale della Sanità; Notando che le seguenti norme sono state di conseguenza elaborate in cooperazione con l’Organizzazione marittima internazionale e l’Organizzazione mondiale della sanità e che si prevede di proseguire la cooperazione con queste organizzazioni per quanto riguarda l’applicazione di tali norme; Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione della sanità ed alle cure mediche per i marittimi, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che tali proposte sarebbero formulate in una convenzione internazionale, adotta, oggi otto ottobre millenovecentottantasette, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla protezione della salute e le cure mediche (marittimi), 1987.
Articolo 1
1. La presente convenzione si applica ad ogni bastimento marittimo di proprietà pubblica o privata, immatricolato nel territorio di ogni Membro per il quale la convenzione è in vigore e che è di regola adibito alla navigazione marittima commerciale.
2. L’autorità competente deve applicare le disposizioni della presente convenzione alla pesca marittima commerciale nella misura in cui consideri che ciò si attuabile, dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative degli armatori nel settore della pesca e dei pescatori.
3. Qualora esistano dei dubbi sul fatto di sapere se una nave deve essere considerata adibita alla navigazione marittima commerciale o alla pesca marittima commerciale ai fini della presente convenzione, la questione deve essere regolata dall’autorità competente previa consultazione delle organizzazioni interessate di armatori, di marinai e di pescatori.
4. Ai fini della presente convenzione per «marittimi» o «marinaio» s’intendono le persone utilizzate a qualunque titolo a bordo di un bastimento marittimo cui si applica la convenzione.
Articolo 2
Sarà dato effetto alla presente convenzione mediante la legislazione nazionale, convenzioni collettive, regolamenti interni, lodi arbitrali o decisioni giudiziarie o con ogni altro mezzo che si adatti alle condizioni nazionali.
Articolo 3
Ogni Membro deve, tramite la legislazione nazionale, prevedere che gli armatori abbiano la responsabilità di vigilare affinché le navi siano tenute in condizioni sanitarie ed igieniche adeguate.
Articolo 4
Ogni Membro deve vigilare affinché siano adottate misure che assicurino ai marittimi a bordo la protezione della salute nonché cure mediche. Tali misure devono:
a) garantire l’applicazione ai marittimi di ogni disposizione generale relativa alla protezione della salute sul lavoro ed alle cure mediche concernenti i marittimi, nonché di ogni disposizione particolare relativa al lavoro a bordo;
b) mirare ad assicurare ai marittimi la tutela della salute e cure mediche paragonabili per quanto possibile a quelle di cui usufruiscono in genere i lavoratori della terraferma;
c) garantire ai marittimi il diritto a visite mediche senza ritardi nei porti di scalo, qualora ciò sia realizzabile;
d) assicurare che, in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale, le cure mediche e la tutela della salute dei marinai iscritti nel ruolo di equipaggio siano fornite gratuitamente;
e) non limitarsi al trattamento dei marittimi malati o feriti ma includere altresì misure di natura preventiva e rivolgere un’attenzione particolare all’elaborazione di programmi di promozione della salute e dell’istruzione sanitaria affinché i marittimi possano essi stessi contribuire attivamente a ridurre la frequenza delle malattie che possono colpirli.
Articolo 5
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione deve avere una farmacia di bordo.
2. Il contenuto della farmacia di bordo e del materiale medico da conservare a bordo devono essere prescritti dall’autorità competente, tenendo conto di fattori come il tipo di nave, il numero di persone a bordo, nonché la natura, la destinazione e la durata dei viaggi.
3. Per adottare o rivedere le disposizioni nazionali relative al contenuto della farmacia di bordo ed il materiale medico da conservare a bordo, l’autorità competente deve tener conto delle raccomandazioni internazionali in materia, come l’edizione più recente della Guida medica internazionale di bordo e la Lista dei farmaci essenziali pubblicati dall’Organizzazione mondiale della Sanità nonché dei progressi realizzati nelle cognizioni mediche e nei metodi di trattamento approvati.
4. La farmacia di bordo ed il suo contenuto, nonché il materiale medico da conservare a bordo, devono essere mantenuti in maniera adeguata, ed ispezionati ad intervalli regolari, che non superino dodici mesi, da persone responsabili designate dall’autorità competenti che vigileranno sul controllo delle date di perenzione e delle condizioni di conservazione di tutti i medicamenti.
5. L’autorità competente deve vigilare affinché il contenuto della farmacia di bordo sia oggetto di una lista e che abbia etichette riportanti le denominazioni generiche oltre alla denominazione di marca, le date di perenzione e le condizioni di conservazione e che corrisponda alla guida medica utilizzata a livello nazionale.
6. L’autorità competente deve accertarsi che, nel caso in cui un carico classificato come pericoloso non compaia nell’edizione più recente della Guida delle cure mediche di emergenza da somministrare in caso d’infortuni dovuti a merci pericolose, pubblicata dall’Organizzazione marittima internazionale, il capitano, i marittimi, e le altre persone interessate dispongano delle informazioni necessarie sulla natura delle sostanze, i rischi incorsi, le attrezzature necessarie di protezione individuale, le procedure mediche appropriate e gli antidoti specifici. Gli antidoti specifici e le attrezzature di protezione individuale devono trovarsi a bordo allorché merci pericolose sono trasportate.
7. In caso di emergenza, e se un farmaco che è stato prescritto ad un marinaio dal personale medico qualificato non è disponibile nella farmacia di bordo, l’armatore deve prendere tutte le misure necessarie per ottenerlo al più presto.
Articolo 6
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione deve essere provvista di una Guida medica di bordo adottata dall’autorità competente.
2. La Guida medica deve spiegare l’uso del contenuto della farmacia di bordo ed essere concepita in modo da permettere a persone diverse dai medici di fornire cure ai malati o ai feriti a bordo, con o senza consultazione medica via radio o via satellite.
3. Per adottare o rivedere la Guida medica di bordo in uso nel Paese, l’autorità competente deve tenere conto delle raccomandazioni internazionali in materia, compresa l’edizione più recente della Guida medica internazionale di bordo e della Guida delle cure mediche di emergenza da fornire in caso d’infortuni dovuti a merci pericolose.
Articolo 7
1. L’autorità competente deve assicurare, per mezzo d’intese preliminari, che consultazioni mediche via radio o via satellite, compresa la consulenza di specialisti, siano possibili per le navi in mare ad ogni ora del giorno o della notte.
2. Tali consultazioni mediche, compresa la trasmissione via radio o via satellite di messaggi medici fra una nave e le persone sulla terraferma che forniscono la consulenza, devono essere fornite gratuitamente a tutte le navi, a prescindere dal territorio nel quale sono immatricolate.
3. Al fine di assicurare un uso ottimale delle possibilità di consultazioni mediche via radio o via satellite:
a) tutte le navi cui si applica la presente convenzione e che sono equipaggiate con impianti radio, devono avere a bordo una lista completa delle stazioni radio tramite le quali si possono ottenere consultazioni mediche;
b) tutte le navi cui si applica la presente convenzione e che sono equipaggiate con un sistema di comunicazioni via satellite devono avere a bordo una lista completa delle stazioni costiere terrestri tramite le quali si possono ottenere consultazioni mediche;
c) tali liste devono essere tempestivamente aggiornate ed essere poste sotto la custodia della persona responsabile delle comunicazioni a bordo.
4. I marittimi a bordo che chiedono pareri medici via radio o via satellite devono essere preparati all’utilizzazione della Guida medica di bordo e della parte medica dell’edizione più recente del Codice internazionale dei segnali pubblicato dall’Organizzazione marittima internazionale per essere in grado di comprendere il tipo d’informazioni di cui il medico consultato può necessitare, nonché i consigli che ricevono da quest’ultimo.
5. L’autorità competente deve accertarsi che i medici che forniscono consulenza medica nell’ambito del presente articolo ricevano una formazione adeguata e che siano informati delle condizioni esistenti a bordo delle navi.
Articolo 8
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione, che imbarca cento marinai o più ed effettua normalmente viaggi internazionali di oltre tre giorni, deve avere, fra i membri dell’equipaggio un medico incaricato delle cure mediche.
2. La legislazione nazionale deve determinare, tenuto conto in particolare di fattori come la durata, la natura e le condizioni di viaggio ed il numero dei marinai, quali altre navi devono avere un medico nel loro equipaggio.
Articolo 9
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione e che non ha medici a bordo, deve annoverare nel suo equipaggio una o più persone designate per svolgere, nell’ambito delle loro mansioni regolari, l’incarico delle cure mediche e della somministrazione dei farmaci.
2. Le persone incaricate di fornire cure mediche a bordo e che non sono medici, devono aver seguito con successo dei corsi abilitati dall’autorità competente, di formazione teorica e pratica in materia di cure mediche. Tali corsi devono consistere:
a) per le navi aventi una stazza lorda inferiore a 1 600 tonnellate, che possono di solito avere accesso entro otto ore a cure mediche qualificate e ad attrezzature mediche, in una formazione di base che consenta alle persone interessate di adottare immediatamente misure efficaci in caso d’ infortuni o di malattie suscettibili di verificarsi a bordo e di fare buon uso dei consigli medici via radio o via satellite;
b) per tutte le altri navi, in una formazione medica a più alto livello che comprenda una formazione pratica nel servizio di pronto soccorso o di infortuni di un ospedale qualora ciò sia realizzabile, nonché una formazione in tecniche di sopravvivenza, come la terapia endovenosa; tale formazione deve consentire alle persone interessate di partecipare effettivamente a programmi coordinati di assistenza medica alle navi in mare di assicurare ai malati ed ai feriti un livello di cure mediche soddisfacente durante il periodo nel quale sono suscettibili di rimanere a bordo. Ove possibile, questa formazione deve essere praticata sotto il controllo di un medico che possieda una conoscenza ed una comprensione approfondita dei problemi medici dei marittimi e della loro professione, compresa una conoscenza specializzata dei servizi medici via radio o via satellite.
3. I corsi di cui al presente articolo debbono essere basati sul contenuto dell’edizione più recente della Guida medica internazionale di bordo, della Guida delle cure mediche di emergenza da fornire in caso d’infortuni dovuti a merci pericolose, del Documento destinato a servire da guida. Guida internazionale di formazione marittima pubblicato dall’Organizzazione marittima internazionale, e della parte medica del Codice internazionale dei segnali, nonché di guide nazionali analoghe.
4. Le persone cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo e tutti gli altri marittimi designati dall’autorità competente debbono seguire corsi che consentano loro di mantenere ed accrescere le loro cognizioni e competenze e di essere aggiornati sulle novità, all’incirca ogni cinque anni.
5. Tutti i marittimi devono ricevere durante la loro formazione professionale marittima una preparazione vertente sui provvedimenti da adottare immediatamente in caso d’ infortuni o di altra emergenza medica che si verifichi a bordo.
6. Oltre alla persona o alle persone incaricate delle cure mediche a bordo, uno o più dei membri dell’equipaggio designati devono ricevere una formazione di base in cure mediche, che consenta loro di prendere immediatamente provvedimenti efficaci in caso d’infortuni o di malattie suscettibili di verificarsi a bordo.
Articolo 10
Ogni nave cui si applica la presente convenzione deve, qualora ciò sia attuabile, fornire tutta l’assistenza medica possibile ad altre navi che se del caso la sollecitano.
Articolo 11
1. Un’infermeria autonoma deve essere prevista a bordo di ogni nave che abbia 500 tonnellate o più di stazza lorda, che imbarchi quindici marinai o più ed il cui viaggio sia previsto per una durata superiore a tre giorni. L’autorità competente potrà concedere deroghe a tale disposizione per quanto concerne le navi adibite alla navigazione costiera.
2. Il presente articolo si applicherà, nella misura in cui ciò sarà ragionevole e praticabile, alle navi da 200 a 500 tonnellate di stazza lorda ed ai rimorchiatori.
3. Il presente articolo non si applica alle navi la cui vela è il principale mezzo di propulsione.
4. L’infermeria deve essere situata in modo tale che l’accesso ne sia agevole, che i suoi occupanti siano confortevolmente alloggiati e che possano ricevere in ogni momento, le cure necessarie.
5. L’infermeria deve essere progettata in modo tale da agevolare le consultazioni e le cure di emergenza.
6. L’ingresso, le cuccette, l’illuminazione, la ventilazione, il riscaldamento e l’impianto idraulico devono essere sistemati in modo da assicurare il conforto ed agevolare il trattamento degli occupanti.
7. Il numero di cuccette da installare nell’infermeria deve essere stabilito dall’autorità competente.
8. Gli occupanti dell’infermeria devono disporre, per loro uso esclusivo, di latrine che fanno parte dell’infermeria stessa o che siano situate nell’immediata prossimità di quest’ultima.
9. Deve essere vietata l’utilizzazione dell’infermeria per scopi diversi da quelli medici.
Articolo 12
1. L’autorità competente deve adottare un modello di rapporto medico per i marittimi, ad uso dei medici di bordo, del capitano o delle persone incaricate delle cure mediche a bordo, nonché degli ospedali o dei medici di terraferma.
2. Il modello di rapporto deve essere specificamente elaborato al fine di agevolare lo scambio di informazioni mediche e di informazioni attinenti, relative ai marittimi, fra la nave e la terra, in caso di malattia o d’infortunio.
3. Le informazioni contenute nei rapporti medici devono rimanere riservate e devono essere utilizzate unicamente per agevolare il trattamento dei marittimi.
Articolo 13
1. I Membri per i quali la convenzione è in vigore debbono cooperare gli uni con gli altri al fine di promuovere la tutela della salute dei marittimi e le cure mediche a bordo delle navi.
2. Tale cooperazione potrebbe avere come fine, quello di:
a) sviluppare e coordinare gli sforzi di ricerca e di salvataggio ed organizzare una rapida assistenza ed evacuazione in mare, in caso di malattie o di infortunio grave a bordo di una nave, in particolare mediante la trasmissione di segnalazioni periodiche sulla posizione delle navi ai centri di coordinamento delle operazioni di salvataggio ed ai servizi di emergenza via elicottero, in conformità alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio dei marittimi, nonché con il Manuale di ricerca e di salvataggio ad uso delle navi di commercio e con il Manuale di ricerca e di salvataggio dell’OMI, elaborati dall’Organizzazione marittima internazionale;
b) utilizzare in maniera ottimale le navi da pesca che dispongono di un medico, nonché le navi stazionate in mare, che possono fornire servizi ospedalieri e mezzi di salvataggio;
c) elaborare ed aggiornare tempestivamente una lista internazionale di medici e di istituti medici disponibili in tutto il mondo per assicurare cure mediche di emergenza ai marittimi;
d) sbarcare i marittimi in un porto in vista di un trattamento d’emergenza;
e) rimpatriare i marittimi ricoverati all’estero non appena ciò sia possibile, in conformità con il parere dei medici che trattano il caso, e tenendo conto dei desideri e delle necessità del marinaio;
f) adottare disposizioni volte a fornire un’assistenza personale ai marittimi durante il loro rimpatrio, in conformità con il parere medico dei medici che trattano il caso e tenendo conto dei desideri e delle necessità del marinaio;
g) fare il possibile per istituire centri sanitari per i marittimi. Tali centri sarebbero incaricati di:
i) svolgere ricerche sulla salute, il trattamento medico e le cure sanitarie preventive per i marittimi
ii) prevedere per il personale medico e per il personale sanitario una formazione in materia di medicina marittima.
h) radunare e valutare statistiche relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ai decessi dei marittimi ed integrarle nel sistema nazionale di statistiche sugli infortuni sul lavoro, sulle malattie professionali e sui decessi, relative ad altre categorie di lavoratori, armonizzandole con tale sistema.
i) organizzare scambi internazionali di informazioni tecniche e di materiale pedagogico e di personale insegnante, nonché corsi di formazione, seminari e gruppi di lavoro internazionali;
j) assicurare a tutti i marittimi i servizi sanitari ed i servizi medici, curativi e preventivi che siano loro specificamente destinati nei porti, oppure mettere a loro disposizione servizi generali medici sanitari e di rieducazione;
k) prendere disposizioni al fine di rimpatriare al più presto il corpo o le ceneri dei marittimi deceduti, in conformità con i desideri dei loro parenti più vicini.
3. La cooperazione internazionale nel settore della tutela della salute e delle cure mediche dei marittimi deve essere basata su accordi bilaterali o multilaterali o su consultazioni fra i Membri.
Articolo 14
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e saranno registrate da quest’ultimo.
Articolo 15
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, ad opera del Direttore generale, delle ratifiche di due Stati membri.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 16
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale, mediante un atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La denuncia avrà effetto non prima di un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione e che, entro l’anno successivo alla scadenza del decennio di cui al paragrafo precedente, non ha esercitato il diritto di denuncia previsto nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni, e successivamente a questo periodo, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, alle condizioni previste nel presente articolo.
Articolo 17
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicatagli dai Membri dell’Organizzazione.
2. Al momento della notifica ai Membri dell’Organizzazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 18
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati conformemente alle disposizioni dei precedenti articoli, ai fini della relativa registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Articolo 19
Ogni qualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’attuazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 20
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione comportante modifiche totali o parziali della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterà ipso iure, nonostante l’articolo 16 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’abbiano ratificata, e che non ratifichino la Convenzione riveduta.
Articolo 21
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: ---
Entrata in vigore: 11 Gennaio 1991
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Tags: Sicurezza lavoro ILO