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Convenzione ILO C132 del 03 giugno 1970

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Convenzione ILO C132 del 03 giugno 1970

ID 14458 | 04.09.2021

Convenzione ILO C132 Congedi pagati (riveduta), 1970.

Ginevra, 03 giugno 1970

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1970 nella sua cinquantaquattresima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai congedi pagati, argomento che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventiquattro giugno millenovecentosettanta, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sui congedi pagati (riveduta), 1970.

Articolo 1
Finché le disposizioni non verranno applicate o mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, o mediante organismi ufficiali di determinazione dei salari, o in ogni altro modo conforme alla prassi interna e ritenuto opportuno, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese, le disposizioni della convenzione dovranno essere applicate mediante legislazione interna.

Articolo 2
1. La presente convenzione si applica a tutte le persone impiegate, esclusi i marittimi.
2. Ove risulti necessario, l’autorità competente o qualsiasi organismo appropriato in ciascun paese potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove ne esistano, adottare misure per escludere dall’applicazione della convenzione delle categorie limitate di persone impiegate, laddove tale applicazione solleverebbe problemi particolari di esecuzione o di ordine costituzionale o legislativo di una certa importanza.
3. Ciascun membro che ratifica la convenzione dovrà indicare, nel primo rapporto sull’applicazione di quest’ultima che è tenuto a presentare in base all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, motivandolo, le categorie che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo ed esporre, in successivi rapporti, lo stato della legislazione e delle consuetudini interne relative alle suddette categorie, precisando in che misura è stato dato effetto o ci si è proposti di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le categorie in questione.

Articolo 3
1. Tutte le persone cui si applica la convenzione avranno diritto a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima.
2. Ciascun Membro che ratifichi la convenzione dovrà specificare la durata del congedo in una dichiarazione annessa ana ratifica.
3. La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio.
4. Ciascun Membro che abbia ratificato la convenzione potrà informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, con una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della ratifica di essa.

Articolo 4
1. Chiunque abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalità del congedo prescritto all’articolo 3 di cui sopra, avrà diritto, per l’anno in questione, a un congedo pagato di durata proporzionalmente ridotta.
2. Ai fini del presente articolo, il termine «anno» indica un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata fissato dalla autorità competente o dall’organismo appropriato nel paese interessato.

Articolo 5
1. Un periodo di servizio minimo potrà essere richiesto per aver diritto ad un congedò annuale pagato.
2. Spetterà all’autorità competente o all’organismo appropriato, nel Paese interessato, di fissare la durata di tale periodo di servizio minimo, ma esso non dovrà in alcun caso superare i sei mesi.
3. Il criterio di calcolo del periodo di servizio, al fine di determinare il diritto al congedo, sarà fissato dall’autorità competente o dall’organismo appropriato in ciascun paese.
4. A condizioni da stabilirsi da parte dell’autorità competente o dell’organismo appropriato in ciascun paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà della persona impiegata interessata, come anche le assenze per malattia, incidente o congedo per maternità, saranno calcolate nel periodo di servizio.

Articolo 6
1. I giorni festivi ufficiali e consuetudinari che si situino o meno nel periodo di congedo annuale non saranno computati nel congedo pagato annuale minimo prescritto al paragrafo 3 dell’articolo 3 di cui sopra.
2. A condizioni da stabilirsi da parte dell’autorità competente o dall’organismo appropriato in ciascun Paese, i periodi di inabilità al lavoro derivanti da malattie o incidenti non possono essere calcolati nel congedo pagato minimo annuale prescritto al paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente convenzione.

Articolo 7
1. Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media remunerazione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l’interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell’autorità competente o dall’organismo appropriato in ciascun paese.
2. I compensi dovuti in base al paragrafo 1 sopracitato dovranno essere versati alla persona impiegata interessata prima del suo congedo, a meno che non sia diversamente stabilito mediante accordo tra il datore di lavoro e detta persona.

Articolo 8
1. Il frazionamento del congedo annuale pagato potrà essere autorizzato dall’autorità competente o dall’organismo appropriato in ciascun paese.
2. A meno che non sia diversamente stabilito da accordo tra il datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni di congedo dovrà corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.

Articolo 9
1. La parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell’articolo 8 della presente convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell’anno che dà diritto al congedo.
2. Ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito potrà, con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il minimo di congedo che non potrà essere soggetto a tale rinvio e il periodo limitato suscettibile di rinvio saranno stabiliti dalle autorità competenti, previa consultazione delle organizzazioni interessate degli imprenditori e dei lavoratori, sia mediante trattative collettive, sia con qualsiasi altra modalità conforme alla pratica nazionale e che appaia adeguata, tenuto conto delle condizioni specifiche di ciascun paese.

Articolo 10
1. L’epoca in cui sarà preso il congedo sarà stabilita dal datore di lavoro dopo aver consultato la persona interessata o i suoi rappresentanti, a meno che non sia stabilita per via regolamentare, mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale.
2. Per stabilire l’epoca in cui il congedo sarà preso, si terrà conto delle esigenze del lavoro e della possibilità di riposo e di svago che sono offerte alla persona interessata.

Articolo 11
Ogni persona impiegata, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio corrispondente a quello che può essere richiesto in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 5 della presente convenzione, deve godere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o di un congedo pagato proporzionale alla durata del periodo di servizio per cui non ha ancora usufruito di congedo, o di una indennità compensatoria, oppure di un credito di congedo equivalente.

Articolo 12
Qualsiasi accordo relativo alla rinuncia al diritto al congedo minimo annuale pagato previsto al paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente convenzione, o relativo alla rinuncia a detto congedo mediante una indennità, o in qualsiasi altro modo, deve, secondo le condizioni nazionali, essere nullo di pieno diritto, o vietato.

Articolo 13
L’autorità competente o l’organismo appropriato in ciascun paese può adottare regole particolari che prevedano il caso in cui una persona impiegata eserciti durante il suo congedo una attività remunerata incompatibile con l’oggetto di questo congedo.

Articolo 14
Per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle regole o disposizioni relative ai congedi pagati, devono essere adottate misure effettive mediante le quali viene dato effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 15
1. Ciascun Membro può accettare gli obblighi della presente convenzione separatamente:
a) per le persone impiegate nei settori economici diversi dall’agricoltura;
b) per le persone impiegate nell’agricoltura.
2. Ciascun Membro deve precisare, nella propria ratifica, se accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1 sopracitato, o per le persone di cui al sottoparagrafo b) dello stesso paragrafo, oppure per le une è le altre.
3. Ciascun Membro che, al momento della ratifica, non ha accettato gli obblighi della presente convenzione altro che per le persone di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 sopracitato, può ulteriormente notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della convenzione per tutte le persone cui si applica la presente convenzione.

Articolo 16
La presente convenzione rivede la convenzione sui congedi pagati, 1936, e la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, nelle condizioni qui di seguito indicate:
a) l’accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nei settori economici diversi dall’agricoltura, da parte di un Membro che sia parte della convenzione sui congedi pagati, 1936, implica a pieno diritto la denuncia immediata di questa ultima convenzione;
b) l’accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nell’agricoltura, da parte di un Membro che sia parte della convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, implica a pieno diritto la denuncia immediata di quest’ultima convenzione;
c) l’entrata in vigore della presente convenzione non chiude ad ulteriore ratifica la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952.

Articolo 17
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 18
1. La presente convenzione non vincolerà che i membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la propria ratifica.

Articolo 19
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione la può denunciare alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che dopo un anno dalla registrazione della stessa.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione, che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni citato al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 20
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli saranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 21
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, notizie complete in merito a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, in conformità con i precedenti articoli.

Articolo 22
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione parziale o totale di essa.

Articolo 23
Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione che modifichi totalmente o in parte la presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione comportante revisione determinerebbe di diritto, nonostante il sopracitato articolo 19, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i membri che l’hanno ratificata e che non ratificheranno la nuova convenzione comportante revisione.

Articolo 24
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 30 Giugno 1973

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