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Convenzione ILO C108 del 29 aprile 1958

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Convenzione ILO C108 del 29 aprile 1958

ID 14363 | 23.08.2021

Convenzione ILO C108 Documenti di identità dei marittimi, 1958.

Ginevra, 29 aprile 1958

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 29 aprile 1958, nella sua quarantunesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al riconoscimento reciproco o internazionale di un documento d’identità nazionale per i marittimi, problema che costituisce il settimo punto all’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale; adotta oggi, tredici maggio millenovecentocinquantotto, la seguente convenzione, che sarà chiamata Convenzione sui documenti d’identità dei marittimi, 1958.

Articolo 1
1. La presente convenzione si applica a ogni marittimo impiegato, a qualsiasi titolo, a bordo di ogni tipo di nave che non sia da guerra, immatricolata in un territorio per il quale la presente convenzione è in vigore, e che sia normalmente destinata alla navigazione marittima.
2. In caso di dubbio circa il problema di sapere se alcune categorie di persone debbano essere considerate marittimi ai fini della presente convenzione, questo problema sarà deciso, in ogni paese, dall’autorità competente, dopo aver consultato le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

Articolo 2
1. Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore rilascerà a ciascuno dei suoi cittadini che eserciti la professione di marittimo, dietro sua richiesta, un «documento di identità dei marittimi», conforme alle disposizioni del seguente articolo. Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile rilasciare tale documento a determinate categorie di marittimi, detto Stato membro potrà rilasciare, in luogo di esso, un passaporto che specifichi che il titolare è un marittimo e che abbia, ai fini della presente convenzione, i medesimi effetti del documento di identità dei marittimi.
2. Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore potrà rilasciare un documento d’identità dei marittimi a ogni altro marittimo impiegato a bordo di una nave immatricolata sul suo territorio o iscritto a un ufficio di collocamento del suo territorio, se l’interessato ne fa domanda.

Articolo 3
Il documento di identità dei marittimi sarà conservato in ogni momento dal marittimo.

Articolo 4
1. Il documento di identità dei marittimi sarà di un modello semplice, fatto in materiale resistente e compilato in modo tale che ogni modificazione sia facilmente riconoscibile.
2. Il documento di identità dei marittimi indicherà il nome e la qualifica dell’autorità che lo rilascia, la data e il luogo del rilascio e conterrà una dichiarazione che esso costituisce un documento di identità dei marittimi ai fini della presente convenzione.
3. Il documento di identità dei marittimi conterrà i seguenti dati riguardanti il titolare:
a) nome per intero (nome e cognome se possibile);
b) data e luogo di nascita;
c) nazionalità;
d) connotati;
e) fotografia;
f) firma del titolare o, se questi è incapace di firmare, impronta del pollice.
4. Se uno Stato membro rilascia un documento di identità dei marittimi a un marittimo straniero, non sarà tenuto a includere una dichiarazione relativa alla sua nazionalità; d’altra parte tale dichiarazione non costituirà una prova decisiva della sua nazionalità.
5. Ogni limitazione della durata della validità del documento di identità dei marittimi sarà chiaramente indicata sul documento stesso.
6. Ferme restando le disposizioni contenute ai paragrafi precedenti, la forma e il tenore del documento di identità dei marittimi saranno stabiliti dallo Stato membro che lo rilascia, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
7. La legislazione nazionale potrà prescrivere l’iscrizione di dati complementari sul documento d’identità della gente di mare.

Articolo 5
1. Ogni marittimo che possiede un documento di identità dei marittimi valido, rilasciato dall’autorità competente di un territorio per il quale la convenzione è in vigore, sarà riammesso in quel territorio. L’interessato dovrà parimenti essere riammesso nel territorio indicato al paragrafo precedente per il periodo di almeno un anno dopo la data di scadenza eventuale della validità del documento di identità dei marittimi di cui è titolare.

Articolo 6
1. Ogni Stato membro autorizzerà l’ingresso in un territorio per il quale la presente convenzione è in vigore a ogni marittimo in possesso di un documento di identità dei marittimi valido, quando tale entrata sia domandata per un permesso a terra di durata temporanea durante lo scalo della nave.
2. Se il documento di identità dei marittimi contiene spazi liberi per le annotazioni necessarie, ogni Stato membro dovrà parimenti permettere l’entrata in un territorio per il quale la presente convenzione è in vigore ad ogni marittimo in possesso di un documento di identità dei marittimi valido, quando l’ingresso sia richiesto dall’interessato:
a) per imbarcarsi a bordo della sua nave o per essere trasferito su un’altra nave;
b) per un passaggio di transito al fine di ricongiungersi alla sua nave in un altro paese o per essere rimpatriato;
c) per ogni altro fine consentito dalle autorità dello Stato membro interessato.
3. Prima di autorizzare l’entrata sul suo territorio per uno dei motivi elencati al paragrafo precedente, ogni Stato membro potrà esigere una prova soddisfacente, ivi compresa una dichiarazione scritta da parte del marittimo, dell’armatore, dell’agente interessato o del console interessato, sull’intenzione del marittimo e sulla sua possibilità di mettere in esecuzione il suo proposito. Lo Stato membro potrà anche limitare la durata del soggiorno del marittimo ad un periodo considerato ragionevole in rapporto allo scopo del soggiorno.
4. Il presente articolo non dovrà affatto essere interpretato come restrittivo del diritto di uno Stato membro di impedire a qualsiasi individuo di entrare o di soggiornare sul suo territorio.

Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Articolo 8
1. La presente convenzione sarà obbligatoria solo per gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Articolo 9
1. Ogni Stato membro, che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il periodo di un anno dopo la fine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e in seguito potrà denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni con le modalità previste nel presente articolo.

Articolo 10
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell’Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione degli Stati membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 11
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per la registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 12
Ogni qual volta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Articolo 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una convenzione che apporti una revisione totale o parziale alla presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione che apporta una revisione implicherà di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 9, la denuncia immediata della presente convenzione, salvo che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: DPR 23 Ottobre 1961, n. 1660
Entrata in vigore: 19 Febbraio 1961

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Tags: Sicurezza lavoro ILO