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Convenzione ILO C4 del 29 ottobre 1919

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Convenzione ILO C4 del 29 ottobre 1919

ID 13928 | 06.07.2021

Convenzione ILO C4 Lavoro notturno (donne).

Washington, 29 ottobre 1919

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocato a Washington dal governo degli Stati Uniti d'America il 29 ottobre 1919, e avendo deciso l'adozione di alcune proposte in materia di occupazione femminile; durante la notte, che fa parte del terzo punto all'ordine del giorno della riunione di Washington della Conferenza, e avendo stabilito che tali proposte assumeranno la forma di una Convenzione internazionale, adotta la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione sul lavoro notturno (donne), 1919, per la ratifica da parte dei membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità con le disposizioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine impresa industriale comprende in particolare:
a) miniere, cave e altri lavori per l'estrazione di minerali dalla terra;
b) industrie in cui gli articoli sono fabbricati, alterati, puliti, riparati, decorati, rifiniti, adattati per la vendita, frantumati o demoliti, o in cui i materiali sono trasformati; compresa la costruzione navale e la generazione, trasformazione e trasmissione di elettricità o forza motrice di qualsiasi tipo;
c) costruzione, ricostruzione, manutenzione, riparazione, alterazione o demolizione di qualsiasi edificio, ferrovia, tramvia, porto, molo, molo, canale, via navigabile interna, strada, tunnel, ponte, viadotto, fogna, canale di scolo, pozzo, telegrafico o impianti telefonici, impianti elettrici, lavori del gas, acquedotti o altri lavori di costruzione, nonché la preparazione o la posa delle fondamenta di tali lavori o strutture.
2. L'autorità competente in ogni paese definirà la linea di divisione che separa l'industria dal commercio e dall'agricoltura.

Articolo 2
1. Ai fini della presente Convenzione, per notte si intende un periodo di almeno undici ore consecutive, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.
2. Nei paesi in cui non si applica ancora alcuna normativa governativa all'impiego notturno delle donne nelle imprese industriali, il termine notte può essere provvisoriamente, e per un periodo massimo di tre anni, essere dichiarato dal governo per significare un periodo di soli dieci ore, compreso l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.

Articolo 3
Le donne senza distinzione di età non possono essere impiegate durante la notte in alcuna impresa industriale pubblica o privata, o in qualsiasi suo ramo, che non sia un'impresa in cui siano impiegati solo membri della stessa famiglia.

Articolo 4
L'articolo 3 non si applica:
a) nei casi di "forza maggiore", quando in qualsiasi impresa si verifica un'interruzione del lavoro che era impossibile prevedere e che non ha carattere ricorrente;
b) nei casi in cui il lavoro ha a che fare con materie prime o in corso di trattamento soggette a rapido deterioramento, quando tale lavoro notturno è necessario per preservare detti materiali da perdite certe.

Articolo 5
In India e nel Siam, l'applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione può essere sospesa dal governo nei confronti di qualsiasi impresa industriale, ad eccezione delle fabbriche come definite dalla legislazione nazionale. La notifica di ciascuna di tali sospensioni deve essere presentata all'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 6
Nelle imprese industriali condizionate dalle stagioni e in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano, il periodo notturno può essere ridotto a dieci ore in sessanta giorni dell'anno.

Articolo 7
Nei paesi dove il clima rende il lavoro diurno particolarmente dannoso per la salute, il periodo notturno può essere più breve di quanto prescritto negli articoli precedenti, purché durante il giorno sia accordato un riposo compensativo.

Articolo 8
Le ratifiche formali di questa Convenzione, alle condizioni stabilite nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

Articolo 9
1. Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi:
a) salvo che a causa delle condizioni locali le sue disposizioni siano inapplicabili; o
b) fatte salve le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le sue disposizioni alle condizioni locali.
2. Ciascun Membro notificherà all'Ufficio Internazionale del Lavoro l'azione intrapresa nei confronti di ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non sono completamente autonomi.

Articolo 10
Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro sono state registrate presso l'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ne informa tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Articolo 11
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui tale notifica sarà emessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, ma sarà allora vincolante solo per quei Membri che avranno registrato le loro ratifiche presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per qualsiasi altro Membro alla data in cui la sua ratifica sarà registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 12
Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a rendere operative le sue disposizioni non oltre il 1° luglio 1922 e ad intraprendere le azioni necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 13
Un Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla decorsi dieci anni dalla data della prima entrata in vigore della Convenzione, con atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto prima di un anno dopo la data in cui è stata registrata presso l'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 14
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, l'organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale una relazione sul funzionamento della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione in intero o in parte.

Articolo 15
I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno entrambi fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1021
Entrata in vigore: 31 agosto 1923

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