Convenzione ILO C2 del 28 novembre 1919
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Convenzione ILO C2 del 28 novembre 1919
ID 13918 | 05.07.2021
Convenzione ILO C2 Disoccupazione.
Washington, 28 novembre 1919
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d’America, il 29 ottobre 1919, dopo aver risolto d’adottare diverse proposte «relative ai provvedimenti per prevenire la disoccupazione e per rimediare alle sue conseguenze», questione che costituisce il secondo punto dell’ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington, e dopo d’aver stabilito che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale, adotta la seguente Convenzione che sarà denominata Convenzione sulla disoccupazione, 1919, da ratificarsi dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:
Articolo 1
Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione comunicherà all’Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli più brevi che sia possibile, e non saranno superiori a tre mesi, ogni informazione disponibile, statistica o d’altro carattere, concernente la disoccupazione, compresi tutti i ragguagli sulle misure prese o da prendere per combattere la disoccupazione. Ogni qualvolta sarà possibile, le informazioni dovranno essere raccolte in modo che ne possa essere data comunicazione entro i tre mesi che seguono la fine del periodo a cui si riferiscono.
Articolo 2
1. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà istituire un sistema di uffici pubblici di collocamento gratuito posto sotto il controllo di un’autorità centrale. Saranno nominati dei Comitati composti di rappresentanti dei padroni e degli operai e saranno consultati per tutto quanto concerne il funzionamento di questi uffici.
2. Coesistendo degli uffici gratuiti pubblici e privati, dovranno essere presi dei provvedimenti per coordinare le operazioni di questi uffici secondo un piano nazionale.
3. Il funzionamento dei diversi sistemi nazionali sarà coordinato dall’Ufficio internazionale del Lavoro, d’accordo con i paesi interessati.
Articolo 3
I Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Convenzione o che hanno istituito un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, dovranno, nelle condizioni stabilite di comune intesa tra i Membri interessati, stipulare degli accordi che permettano ai lavoratori sudditi di uno di questi Membri, lavoranti sul territorio d’un altro, di ricevere delle indennità d’assicurazione pari a quelle riscosse dai lavoratori sudditi di questo secondo Membro.
Articolo 4
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.
Articolo 5
1. Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla a quelle sue colonie o a quei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi, con le riserve seguenti:
a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;
b) che possano essere apportati alla Convenzione i mutamenti necessari per adattarla alle condizioni locali.
2. Ciascun Membro dovrà notificare all’Ufficio internazionale del Lavoro la sua decisione per quanto concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi.
Articolo 6
Non appena le ratificazioni di tre Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.
Articolo 7
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui questa notificazione sarà stata fatta dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro; essa vincolerà soltanto i Membri che avranno fatto registrare all’Ufficio internazionale del Lavoro la loro ratificazione. In seguito la presente Convenzione entrerà in vigore per quanto riguarda ogni altro Membro il giorno in cui la ratificazione sua sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Articolo 8
Ciascun Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarne le disposizioni al più tardi il 1° luglio 1921, ed a prendere le misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.
Articolo 9
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo spirare d’un periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo essere stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Articolo 10
«Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale».
Articolo 11
I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.
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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 29 marzo 1923, n. 1021
Entrata in vigore: 14 luglio 1921
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