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Nota VVF Prot. n. 11665 del 24.05.2023

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Nota VVF Prot. n. 11665 del 24.05.2023 / Libretto individuale di formazione macchina (LIFM)

ID 23664 | 20.03.2025

Nota VVF Prot. n. 11665 del 24.05.2023

Oggetto: Libretto individuale di formazione macchina (LIFM) – Chiarimenti.

Com’è noto, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è abilitato alla condotta dei mezzi targati VF a seguito del conseguimento della specifica patente ministeriale di guida di 2^, 3^ e 4^ categoria con le relative estensioni ove previste (ad esempio: autoscala, autogru, ecc.), che attesta - tra l’altro – la capacità alla guida dei mezzi leggeri e/o pesanti anche trainanti rimorchi leggeri in servizio di soccorso e non, nonché dei mezzi 4x4 su terreno non preparato, tenuto conto della massa complessiva a pieno carico del mezzo da condurre (cfr. Testo Unico Patenti Terrestri e ss.mm.ii).

Successivamente, con la nota prot. n. 30715 del 26/10/2011 della Direzione Centrale per la Formazione è stato introdotto il libretto individuale di formazione macchina (LIFM) per tutti gli autisti aventi una patente ministeriale di guida di mezzi VF superiore alla 1^ categoria per l’utilizzo operativo di qualsiasi automezzo di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, previa annotazione sul proprio LIFM della certificazione a cura dell’Istruttore patenti, che ne attesta l’avvenuta formazione macchina ovvero che sia stato informato e formato alla conoscenza e all’utilizzo operativo di ogni singolo mezzo.

Si rammenta che il LIFM è stato introdotto per il rispetto, anche per il personale autista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di quanto previsto all’art. 73 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ove è stabilito (in sintesi) che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori adeguata informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici, in modo tale da consentire l’utilizzo delle attrezzature di lavoro in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone.

A ciò va aggiunto che il comma 5 dello stesso art. 73 prevede che l’utilizzo di determinate attrezzature, che sono state individuate in sede di accordo Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012, richieda una specifica abilitazione, mentre il successivo comma 5-bis stabilisce che la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature possono essere effettuate direttamente dallo stesso Corpo nazionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Infine, la definizione di attrezzatura di lavoro, di cui all’art. 69, comma 1, lettera a),del D.Lgs. n. 81/2008 recita testualmente […] qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. […].

Ciò premesso, appare del tutto evidente che l’annotazione sul LIFM è riferita all’esclusivo utilizzo della particolare apparecchiatura di lavoro presente a bordo del mezzo VF (ad esempio: gruppo pompa antincendio dei mezzi tipo APS, ABP, CA/PIK-UP/AIB e similari; volate/snorkel dei mezzi tipo AS; piattaforme elevabili dei mezzi tipoA/TRID; gru dei mezzi tipo AG; ecc.), che lo connota ai fini del suo specifico impiego nel servizio di soccorso tecnico urgente ovvero anche in altre attività non di soccorso tecnico urgente, come ad esempio l’utilizzo dell’AG per la movimentazione dei carichi all’interno delle sedi di servizio.

Per quanto sopra esposto, si è dell’avviso che la semplice guida dei mezzi VF non comporti l’obbligo per l’autista di possedere il relativo LIFM, bensì il solo possesso della idonea patente ministeriale di guida con le eventuali estensioni in funzione delle caratteristiche del mezzo VF da condurre. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune attività che gli autisti VF possono svolgere senza il possesso del LIFM specifico:

a) movimentazione del mezzo targato VF per/da le officine di riparazione qualora il “fuori servizio” interessi la specifica apparecchiatura che ne connota il relativo impiego oppure parti dell’allestimento (ad esempio: serrande dei vani di caricamento; torre fari; dispositivi di segnalazione ottico-acustici; ecc.), che non inficia la marcia dello stesso mezzo VF;
b) trasferimento in altra sede di servizio per sostituzione/integrazione mezzo VF;
c) ritiro di nuovi mezzi VF presso le ditte fornitrici. Resta inteso che i mezzi VF tipo movimento terra vanno movimentati su strada a bordo dei mezzi VF dotati di relativo pianale anche in rimorchio.

Tale chiarimento, condiviso anche con l’Ufficio per le Politiche di Tutela della Sicurezza sul Lavoro del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, si rende necessario a seguito dei quesiti pervenuti a riguardo dal territorio.

Infine, si fa presente che la Direzione Centrale per la Formazione sta provvedendo a definire una migliore disciplina per lo svolgimento della formazione macchina, di concerto con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, anche mediante l’introduzione di supporti audiovisivi prodotti dalle case costruttrici dei mezzi di soccorso ad integrazione dell’attività svolta dagli istruttori patenti.

La presente nota annulla e sostituisce quella avente prot. n. 20612 del 24/05/2023.
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Tags: Sicurezza lavoro Prevenzione Incendi

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