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Decreto 26 febbraio 2008

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Decreto 26 febbraio 2008

Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute.

(GU n.102 del 05.05.2009)

Modificato da: Decreto 28 ottobre 2009
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Art. 5. Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute

1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto il territorio nazionale sulla scorta delle direttive del Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tenuto conto del sistema di coordinamento delle Forze di polizia e ferme restando le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia emanate dal Ministro dell’interno con il decreto del 28 aprile 2006 e le competenze ivi definite nello specifico settore per il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

2. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge accertamenti ed indagini su tutto il territorio nazionale in esecuzione dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti al Ministero della salute dagli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall’art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

3. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge indagini di settore in materia di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande,
anche in esecuzione dei poteri attribuiti al Ministro della salute con il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in relazione al decreto del Ministero della sanità 5 aprile 1989, richiamato in premessa.

4. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini della vigilanza sulle attività finalizzate al trattamento dei tossicodipendenti, su richiesta del Ministro della salute, può procedere, in qualunque momento, ad ispezioni e verifiche nelle aree e negli edifici dove sono svolte attività di recupero e trattamento dei tossicodipendenti.

5. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, su richiesta del Ministro della salute, può procedere in qualunque momento ad effettuare ispezioni e verifiche ispettive e ad impartire prescrizioni dirette all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro in relazione alle previsioni contenute nella legge 3 agosto 2007, n. 123.
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