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Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita', ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(GU n.302 del 29.12.2017)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2018
E' abrogato il decreto 18 dicembre 2009, n. 206
Il 3 novembre 2023 il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha emesso una sentenza che solleva la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono la differenziazione delle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici e privati in caso di malattia. La Sentenza di fatto annulla l’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione che stabilisce che i dipendenti pubblici devono essere reperibili dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, inclusi i giorni non lavorativi, le domeniche e i festivi. Come noto invece per i dipendenti privati, la fascia di reperibilità va dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 7 giorni su 7 compresi festivi. A seguito della sentenza del TAR l’INPS con messaggio numero 4640 del 22/12/2023 ha fornito, le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari e le nuove fasce orarie per le visite fiscali dei dipendenti pubblici. Dal 22 dicembre 2023 le fasce orarie per i dipendenti pubblici (o statali) sono 10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00 7 giorni su 7 compresi festivi come per i dipendenti privati.Sentenza TAR Lazio n. 16305 del 3 novembre 2023
Art. 3 Fasce orarie di reperibilita'
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
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Art. 1. Richiesta della visita di controllo
Art. 2. Svolgimento delle visite fiscali
Art. 3. Fasce orarie di reperibilità
Art. 4. Esclusioni dall’obbligo di reperibilità
Art. 5. Verbale di visita fiscale
Art. 6. Variazione dell’indirizzo di reperibilità
Art. 7. Mancata effettuazione della visita fiscale
Art. 8. Mancata accettazione dell’esito della visita
Art. 9. Rientro anticipato al lavoro
Art. 10. Abrogazioni
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