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Green Pass - Domande frequenti (FAQ)

ID 14308 | | Visite: 132433 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14308

Green pass FAQ   4 0 2021

Green Pass - Domande frequenti (FAQ) / Fonte GOV Rev. 5.0 del 26.12.2021

ID 14308 | 26.12.2021 / In allegato Documento Faq aggiornate al 26.12.2021

FAQ Governo su Green pass / Certificazione verde COVID-19, così articolate:

1. Bambini
2. Green pass rafforzato
3. Informazioni generali
4. Persone vaccinate
5. Vaccinati all'estero
6. Persone guarite
7. Viaggi
8. Lavoro pubblico e privato
9. Scuola e Università
10. Esenzioni
11. Privacy e sicurezza
12. Come fare per
13. VerificaC19 - Informazioni per gli operatori

Update 26.12.2021 Rev. 5.0 2021

Aggiornamento FAQ GOV

In calce all'articolo Documento PDF Green Pass - Domande frequenti (FAQ) Riservato Abbonati sicurezza

Green Pass   Domande e risposte

1. Bambini (Rev. 5.0)

I bambini dai 5 agli 11 anni che effettuano la vaccinazione ricevono la Certificazione verde COVID-19?

Sì, viene emessa una Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, come già avviene per guarigione e test antigenico rapido e molecolare. Tuttavia i bambini sotto i 12 anni sono esenti dall’obbligo di green pass per accedere ad attività e servizi in Italia, come indicato nel Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172.

La notifica di emissione della Certificazione verde Covid-19 viene inviata ai recapiti forniti dai genitori o tutori in sede di vaccinazione.

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento, prendere mezzi di traporto locale o a lunga percorrenza.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.

Il green pass da vaccinazione dei bambini al di sotto dei 12 anni è necessario per viaggiare?

No. Il green pass per vaccinazione è necessario solamente al fine di non sottoporsi all’isolamento fiduciario, qualora i bambini dai 6 ai 12 anni viaggino senza il/i genitore/i che fanno ingresso in Italia da un viaggio all’estero in uno dei Paesi di cui all’Elenco C o D, oppure per poter partire all’interno dei Corridoi turistici covid-free.

Tutti i bambini di età inferiore ai 6 anni che fanno ingresso in Italia sono esentati dalla presentazione del tampone.

I bambini dai sei anni in su, invece, sono tenuti ad effettuare il tampone antigenico o molecolare prima della partenza, in base agli adempimenti previsti per chi proviene dai Paesi degli Elenchi C, D ed E.

Qualora oltre al tampone abbiano un green pass da vaccinazione o da guarigione saranno esentati dall’isolamento all’arrivo in Italia, laddove previsto. Se non hanno il green pass da vaccinazione o guarigione sono esentati dall’isolamento, a condizione che si sottopongano a tampone, se il genitore che li accompagna è in possesso di green pass da vaccinazione o da guarigione e di un tampone pre-partenza negativo, sempre in accordo alle regole stabilite dalle Ordinanze del Ministro della Salute.

Il green pass ai minori di 12 anni non è richiesto per utilizzare il trasporto pubblico locale o altri mezzi di trasporto a lunga percorrenza sul territorio italiano.

Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologicaPrima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

2. Green pass rafforzato (Rev. 5.0)

Qual è la differenza tra green pass base e green pass rafforzato?

Il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.
Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

A cosa serve il green pass rafforzato?

Il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Ad esempio, in zona bianca e gialla, è richiesto per l’accesso a spettacoli, competizioni ed eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), discoteche e cerimonie pubbliche, e, in zona arancione, per l’accesso a palestre, sagre, fiere, convegni, congressi.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sul sito governo.it.

Attenzione

Il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 ha esteso l’uso del green pass rafforzato anche alla ristorazione al banco nei locali al chiuso e ad altre attività: al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Inoltre dal 30 dicembre i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Per avere il green pass rafforzato bisogna scaricare una nuova Certificazione verde COVID-19?

Per green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19, non è una nuova certificazione.

Pertanto, se ne sei già in possesso, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione in corso di validità.

Se hai fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

Controlla sempre la scadenza della tua Certificazione verde COVID-19 e assicurati che non sia scaduta o stia per scadere.

Quando è entrato in vigore il green pass rafforzato?

A decorrere dal 29 novembre 2021, il green pass rafforzato è richiesto in zona gialla e arancione. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, è richiesto anche in zona bianca.

Come avviene la verifica del green pass rafforzato?

I controlli possono essere effettuati utilizzando l’app VerificaC19, che è in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l’impostazione specifica per il green pass rafforzato.

Controlla sempre la scadenza della tua Certificazione verde COVID-19 e assicurati che non sia scaduta o stia per scadere.

3. Informazioni generali (Rev. 5.0)

Che cos’è la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (Gateway europeo) per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutti i Paesi dell’UE. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia cartaceo.

Chi può ottenere la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
- essere vaccinati, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia?

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

- test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021.

- test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo: apre una nuova finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.

I test molecolari su campione salivare sono considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze:

- per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico);

- nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico;

- per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio;

- per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.

- In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.

Quando e dove è obbligatoria la Certificazione verde COVID-19 in Italia?

In Italia, la Certificazione verde COVID-19, o green pass, consente di viaggiare e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive.

All’interno delle seguenti sezioni è possibile scoprire a chi, quando e dove è richiesta.

Lavoro pubblico e privato
Scuole e Università
Mezzi di trasporto
Strutture sanitarie
Attività e servizi

E' gratuita la Certificazione verde COVID-19?

Sì, la Certificazione verde COVID-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che puoi ricevere soltanto:

- via email da mittente "Ministero della Salute" (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. )
- via SMS da mittente MIN SALUTE

In quanto tempo viene generata e per quanto tempo è valida la Certificazione?

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

- per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;

- per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di vaccinazione.

Nei casi di guarigione da COVID-19:

- se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;

- se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;

- se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione, valida per 9 mesi dalla data del certificato di guarigione, verrà emessa a partire dal 28 dicembre 2021. Per scaricarla si riceverà un nuovo AUTHCODE via SMS o email ai recapiti comunicati in sede di vaccinazione.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:

- 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;

- 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.

Se hai fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

ATTENZIONE

- Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi. L'App di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Certificazione validità 12 mesi". Se desideri avere il green pass con l’indicazione della nuova scadenza, sarà necessario riscaricarlo utilizzando lo stesso AUTHCODE che hai ricevuto, quando hai completato il ciclo vaccinale, via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato.

- Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

In quali casi una Certificazione verde COVID-19 in corso di validità può essere revocata?

La Certificazione verde COVID-19 può essere revocata nei seguenti casi:

- test risultato positivo al SARS-CoV-2 di una persona in possesso di Certificazione verde COVID-19, in corso di validità;
- certificazione rilasciata od ottenuta in maniera fraudolenta;
- sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa.

Al verificarsi di uno di questi casi, la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate, inserendo i relativi identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica e comunicate al Gateway europeo affinché siano considerate non valide anche negli altri Stati membri.

La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all’interessato, attraverso i dati di contatto eventualmente disponibili, eccetto che per le certificazioni rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta

Nel caso di infezione al SARS-CoV-2, la revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della Certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata. In caso di erronea trasmissione del risultato di un tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, una funzione di annullamento della revoca indicandone la motivazione.

Per saperne di più:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021

4. Persone vaccinate (Rev. 5.0)

È cambiata la scadenza da 12 a 9 mesi della Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, cosa devo fare?

Dal 15 dicembre 2021, la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione, è passata da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione.
Controlla quando hai fatto l'ultima dose, se sono passati quasi 9 mesi sei tra coloro che si troverebbero a breve privi di Certificazione verde COVID-19 a seguito di questa variazione. Prenota subito la tua la dose di richiamo, riceverai così la nuova Certificazione entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino, che varrà per 9 mesi.

Attenzione
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi

Ho fatto la terza dose di vaccino, riceverò una Certificazione verde COVID-19?

Sì, per ogni dose viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

Le nuove Certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione e hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione.

Dal 27 dicembre 2021, come da decisione europea, i green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste":

2 di 1 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);

2 di 1 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;

3 di 3 nel caso di richiamo dopo un ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA.

Gli iscritti all’AIRE, i dipendenti delle istituzioni dell’UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia possono acquisire la Certificazione verde COVID-19?

Sì, anche i dipendenti delle istituzioni dell’UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), possono acquisire la certificazione verde COVID-19 dal sito istituzionale.

Seleziona la funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, inserisci il codice fiscale o l'identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima vaccinazione, senza la necessità dell’AUTHCODE.

Attenzione: se sei in possesso della Tessera Sanitaria, devi ottenere la Certificazione selezionando su questo sito "Utente provvisto di Tessera sanitaria" o negli altri modi e canali disponibili.
Come ottenere la certificazione

5. Vaccinati all'estero (Rev. 5.0)

Sono un cittadino italiano vaccinato o guarito all’estero, attualmente in Italia, come posso ottenere la Certificazione verde Covid-19?

I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano , il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

ATTENZIONE. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, che viene inviato dal Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione alla Asl, l’utente potrà recuperare la Certificazione da questo sito accedendo alla sezione recupero con Tessera sanitaria ma selezionando la seconda opzione “Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” e quindi inserendo il codice AUTHCODE, il tipo e numero di documento presentato alla Asl.

Quali vaccini somministrati all’estero sono validi in Italia per ottenere la Certificazione verde COVID-19?

Sono validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson)

Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:

- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è consultabile nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021.
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.

Le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

I cittadini senza fissa dimora, vaccinati all'estero, possono accedere alle mense e ai servizi sociali?

Sì, i cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente), nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, possono accedere alle mense e ai servizi sociali. Per poter garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici, sono assegnati, ove possibile, una Certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale.

6. Persone guarite (Rev. 5.0)

Sono guarito dal Covid da meno di sei mesi, come faccio a ottenere la Certificazione verde Covid-19?

Per prima cosa è necessario che il tuo certificato di guarigione venga trasmesso a livello centrale. Il tuo medico curante o l'ASL che ha emesso la certificazione di fine isolamento dovranno infatti inserire i tuoi dati nel Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero della Salute potrà generare in automatico la tua Certificazione verde Covid-19 che, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.

Perché il mio certificato di guarigione dura solo 6 mesi?

La durata del certificato COVID digitale dell'UE (EU Digital COVID Certificate - EUDCC), rilasciato successivamente alla guarigione da un’infezione da SARS-CoV-2, è stata stabilita dal Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 in 180 giorni dalla data di effettuazione del primo test molecolare risultato positivo. Tale normativa deve essere applicata in tutti gli Stati Membri dell’UE. Tuttavia in Italia la durata di validità della Certificazione vede COVID-19 è maggiore, e varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione.

La data di fine validità indicata nella certificazione si riferisce alla scadenza nel resto dell’Unione europea, ma in Italia resterà valida fino allo scadere dei 6 mesi dalla guarigione.

Sono guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi, ma non ho ricevuto la Certificazione COVID-19. Che cosa posso fare?

Solo alcune Regioni hanno trasmesso alla Piattaforma nazionale-DGC i dati delle guarigioni per l'emissione automatica delle Certificazioni verdi per guarigione. Se non hai ricevuto un SMS o email con l'AUTHCODE e non la trovi nella sezione “Messaggi” dell’App IO o accedendo con SPID dal sito www.dgc.gov.it, è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al tuo certificato di guarigione. In questo caso devi rivolgerti al tuo medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per guarigione verrà rilasciata dopo qualche minuto.

Ho fatto la prima dose di vaccino e dopo ho preso il Covid-19, posso avere il green pass per vaccinazione completata?

Se hai contratto il Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino che ne prevede due, e l'infezione da Covid-19 è avvenuta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (fa fede la data del primo test molecolare positivo), riceverai la Certificazione verde Covid-19 insieme al green pass per guarigione.

Se hai contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, per ricevere il green pass di ciclo vaccinale primario completato è necessaria una seconda dose, da effettuare entro 180 giorni dall'infezione (fa fede la data del primo test molecolare positivo).

7. Viaggi (Rev. 5.0)

Ho il Green pass, devo sottopormi a isolamento al mio rientro in Italia da un Paese UE?

No, se sei in possesso di una Certificazione verde COVID-19, o altra certificazione equipollente, attestante il completamento del ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, o l’avvenuta guarigione da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo e del Passenger Locator Form.
Viceversa, se sei in possesso di una Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta effettuazione di un tampone, risultato negativo, si applica l’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.

Per saperne di più consulta:

Viaggiatori
FAQ Covid-19, viaggi

8. Lavoro pubblico e privato (Rev. 5.0)

Servirà un green pass rafforzato per recarsi al lavoro?

No, sarà valido qualsiasi green pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare.

Come viene effettuato il controllo della Certificazione verde COVID-19 dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM del 12 ottobre 2021.

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, la verifica dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Potrà essere generalizzata o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all’App “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Tutti i pubblici dipendenti devono possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro?

Sì, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021a tutto il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale in regime di diritto pubblico, per accedere ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. L’obbligo riguarda anche il personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa), la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), la Banca d’Italia, gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale. Inoltre, l’obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.

L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche con contratto esterno

L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.

Tutti i lavoratori del settore privato devono possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro?

Sì, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19.

L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno.

L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.

Chi è tenuto a possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere agli uffici giudiziari?

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, il personale, i magistrati, i componenti delle commissioni tributarie, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazione verde COVID-19.

Non sono soggetti all’obbligo gli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.

Come avviene l’accesso ai luoghi di lavoro nella PA di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica?

L’obbligo di possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 non si applica ai lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Nel settore pubblico, per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR Code. Nelle more del rilascio del predetto codice, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Avrei dovuto ricevere il codice per scaricare la Certificazione verde, ma non è arrivata la notifica, posso utilizzare un altro certificato?

Sì, i lavoratori possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose da 15 giorni (documento valido fino alla data prevista per la dose successiva);
- aver effettuato una dose di vaccino dopo una precedente infezione da COVID-19;
- aver effettuato le dosi di vaccino successive alla prima. Ad ogni dose si riceve una nuova certificazione verde COVID-19;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il lavoratore che effettua la prestazione in lavoro agile deve essere in possesso della Certificazione verde COVID-19?

No, perché il possesso del green pass è previsto per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso, nella pubblica amministrazione, il lavoratore che non possiede il green pass o non è in grado di esibirlo non può essere adibito per tale motivo a modalità di lavoro agile e risulta assente ingiustificato.

Il dipendente che non è in possesso della Certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro e ne entra in possesso successivamente, può rientrare al lavoro?

Sì, perché il soggetto che non risulta in possesso del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro deve essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, che ne abilita quindi il rientro in servizio.

Gli utenti che accedono a un ufficio pubblico devono possedere la Certificazione verde COVID-19?

No, gli utenti che accedono a un ufficio pubblico non devono possedere la Certificazione verde COVID-19, in quanto il relativo obbligo è previsto ai fini dell’accesso ai luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della Certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Quali sistemi automatici di verifica della Certificazione verde COVID-19 sono previsti per le aziende private?

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro delle aziende private, oltre all’app Verifica C19, sono previste due soluzione di sistemi automatizzati di verifica:

il pacchetto di sviluppo per applicazioni Software Development Kit - SDK rilasciato dal Ministero della salute con licenza open source;

il servizio Greenpass50+ messo a disposizione dall’INPS per le aziende con più di 50 dipendenti.

Quali sistemi automatici di verifica della Certificazione verde COVID-19 sono previsti per la Pubblica amministrazione?

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni, oltre all’app Verifica C19, sono previsti diversi sistemi automatizzati di verifica che rispondono a differenti esigenze e al numero di dipendenti.

9. Scuola e Università (Rev. 5.0)

Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all’interno degli istituti scolastici?

Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (Decreto-legge n.111/2021).

L'obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Inoltre, l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici (Decreto-legge n.111/2021).

Sono esenti:

i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;

i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all’interno delle università?

Il personale universitario interno ed eterno, gli studenti universitari e chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Sono esenti:

i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari che non hanno ricevuto la Certificazione verde COVID-19 pur avendone i requisiti, possono accedere ai locali della scuola e dell’università con altro certificato?

Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata consegnata all'interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il green pass anche se attesta l'avvenuta guarigione o l'esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

10. Esenzioni (Rev. 5.0)

Quali categorie di persone sono esenti dall'obbligo di Certificazione verde COVID-19 per accedere ad attività e servizi per i quali è previsto il green pass?

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

- bambini sotto i 12 anni;

- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021;

- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 dicembre 2021. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.

- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111, il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

Le mie condizioni di salute non mi permettono di fare la vaccinazione, che cosa devo fare per accedere alle attività e ai servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19?

Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021) una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021. La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell’esenzione.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Sono un volontario che ha partecipato alla sperimentazione del vaccino ReiThera, come posso ottenere la Certificazione verde COVID-19?

Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione denominata Covitar, possono utilizzare un Certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19, in formato cartaceo o digitale, per l’accesso ai servizi e attività sul territorio nazionale per i quali è necessario il green pass.

La certificazione, con validità fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, è quella che è stata rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione, in attesa di definire indicazioni per la vaccinazione con un altro vaccino approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 5 agosto 2021.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dalla Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, sono idonee anche ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro?

Sì, l’obbligo del possesso di Certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso al luogo di lavoro non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 2021, con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, devono ritenersi idonee per l’esonero dall’obbligo del possesso del green pass per l’accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione.

I cittadini della Repubblica di San Marino possono spostarsi in Italia e accedere ad attività e servizi, scuole e università con il certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dal proprio Stato?

Sì, fino al 31 dicembre 2021 tutte le persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino possono viaggiare in Italia utilizzando i mezzi di trasporto (aerei, treni, navi, pullman, funivie) e accedere ad attività e servizi, scuole e università, luoghi di lavoro dove è previsto l’obbligo di green pass.

11. Privacy e sicurezza (Rev. 5.0)

È possibile falsificare o manomettere una Certificazione verde COVID-19?

No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa. Ogni Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall’ente che rilascia la Certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l’autenticità delle Certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia VerificaC19).

Questo sistema di crittografia a doppia chiave assicura che non sia possibile risalire dalla chiave pubblica alla chiave privata e quindi rende impossibile produrre certificazioni non autentiche.L'app non ha bisogno di essere collegata alla rete per verificare le informazioni sulle Certificazioni. VerificaC19, si collega alla rete unicamente una volta al giorno per aggiornare le chiavi pubbliche di tutti i paesi europei. Nessun dato personale contenuto nelle Certificazioni viene quindi veicolato all’esterno al momento della verifica, né memorizzato sul dispositivo del verificatore.

In fase di verifica della Certificazione, i miei dati personali sono tutelati?

Grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

12. Come fare per (Rev. 5.0)

Come si acquisisce la Certificazione?

Per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione, a prescindere dal livello di digitalizzazione, è possibile acquisire la Certificazione in diversi modi. Si può infatti scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità della Certificazione viene comunicata tramite email o SMS (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla.

- Canali digitali

- Via App

- - Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.

- - App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’App IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio. La Certificazione verde COVID-19 è visibile nella sezione “Messaggi”, dove resterà disponibile.

- Siti web

- - Sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN o che sono stati vaccinati all’estero e hanno registrato la vaccinazione presso una Asl italiana) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.

- Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione.

- Canali fisici

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

Come posso ottenere la Certificazione con Immuni?

Su Immuni per il recupero della Certificazione è stata attivata una apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP.

Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 devi inserire:

le ultime otto cifre del numero di identificazione della Tessera Sanitaria (lo trovi sul retro della tessera, l’ultimo codice in basso)

la data di scadenza della stessa

uno dei codici univoci ricevuti rispettivamente con:

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG)

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione.

La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR Code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Quest’azione non avrà nessun tipo di ripercussione a livello di privacy. Lo strumento è e rimarrà assolutamente privacy preserving, nel senso che in nessuno modo le informazioni dell’utente lasceranno il dispositivo mobile né verranno messe in relazione con le informazioni di contact tracing.

La Certificazione rimarrà soltanto sul cellulare dell’utente e non verrà veicolata in nessun altro luogo. Il flusso è quindi unidirezionale: dal database centrale che gestirà le Certificazioni, verso il cellulare dell’utente.

Le informazioni che si dovranno inserire su Immuni (Codice e Tessera Sanitaria) serviranno solamente per permettere il recupero della propria Certificazione, e non contribuiranno in nessun modo a una profilazione degli utenti. L’App quindi rimarrà anonima.

Come si ottiene la Certificazione su App IO?

Il recupero della Certificazione su App IO è automatico, senza doverne fare richiesta né inserire codici o altri dati. Gli utenti ricevono infatti una notifica sul proprio dispositivo mobile e, dopo aver visualizzato la Certificazione, è possibile salvarla nella memoria locale (es. come immagine nella galleria fotografica del cellulare). In questo modo sarà sempre disponibile anche in modalità offline e non dovrai inserire codici o altri dati, sarà sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.

La Certificazione resterà comunque disponibile nella sezione “Messaggi” dell’App IO.

Come posso ottenere la Certificazione con l’identità digitale (SPID/CIE)?

Grazie all’identità digitale (SPID/CIE) è possibile acquisire la Certificazione dal sito www.dgc.gov.it . È necessario accedere alla sezione dedicata e inserire le proprie credenziali. Non sarà necessario inserire nessun altro tipo di informazione.

Lo stesso può essere fatto utilizzando app IO, inserendo le proprie credenziali SPID o CIE.

Posso acquisire la Certificazione senza identità digitale (SPID/CIE)?

Sì, all’indirizzo email o numero di telefono fornito quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione viene inviato un codice (AUTHCODE). Andando sul sito www.dgc.gov.it o su App Immuni è sufficiente inserire il codice assieme al numero e data di scadenza della propria Tessera Sanitaria per ottenere la Certificazione. Se non sei iscritto al SSN e non hai la Tessera Sanitaria puoi inserire insieme all’AUTHCODE il numero del documento di identità registrato per il test o il certificato di guarigione.

In alternativa, è possibile recarsi dal proprio medico di base o andare in farmacia fornendo il proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria.

Posso acquisire la Certificazione se non ho un cellulare o computer?

Sì, è possibile rivolgersi al proprio medico di base o in farmacia e fornire il proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria. A quel punto l’intermediario (medico o farmacista) potrà o stampare la Certificazione con il QR Code o inviarlo ad un indirizzo email da te indicato.

Come ottengo il codice (AUTHCODE) per acquisire la Certificazione?

Al momento della generazione della Certificazione verde COVID-19, la piattaforma nazionale invia un messaggio con il codice AUTHCODE associato alla certificazione ai recapiti email o SMS se forniti quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione.

Questo codice, assieme ai dati della Tessera Sanitaria, permette di ottenere la Certificazione su www.dgc.gov.it o su app Immuni.

Segui le istruzioni contenute nel messaggio e fai attenzione che il mittente sia "Ministero della Salute" (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) per la email e Min Salute per gli SMS.

Posso recuperare il mio codice AUTHCODE da solo in caso di smarrimento o se non l’ho ricevuto?

Dal 30 luglio è possibile per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'SMS o l'email, recuperare l’AUTHCODE in autonomia.

Basta inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Una volta ottenuto l'AUTHCODE si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con App IMMUNI.

Ricorda che la certificazione dopo la prima dose della vaccinazione viene emessa solo dopo 12 giorni e ha validità dal 15esimo giorno dalla somministrazione.

Assicurati di aver fornito i tuoi contatti (numero di cellulare o l’indirizzo email) in occasione delle prestazioni sanitarie che danno diritto a ottenere la Certificazione verde COVID-19, in questo modo sarai sicuro di ricevere tempestivamente la notifica con l’AUTHCODE.

Ho ricevuto il codice AUTHCODE via mail o sms ma utilizzandolo sul sito o app IMMUNI risulta che la Certificazione non è disponibile, come mai?

La Piattaforma nazionale invia il codice AUTHCODE ai contatti mail o SMS comunicati in fase di prestazione sanitaria (per esempio la vaccinazione). Se hai lasciato i tuoi contatti per un parente (per esempio un genitore anziano), potresti ricevere il codice AUTHCODE di una Certificazione che non è intestata a te. Nei messaggi di contatto vengono specificate le prime due lettere del nome e la prima lettera del cognome dell'intestatario della Certificazione, intervallate da un asterisco. Verifica che siano le tue. Anche la Tessera sanitaria da abbinare all'AUTHCODE deve essere della persona a cui sono riferite le iniziali riportate nel messaggio.

Posso ricevere il codice (AUTHCODE) per i miei familiari?

La piattaforma nazionale invia, ai recapiti comunicati per la vaccinazione, il test o il certificato di guarigione, il codice AUTHCODE per acquisire la Certificazione. Pertanto se, per esempio, i genitori hanno lasciato i propri recapiti per i figli, avranno la possibilità di acquisire la Certificazione a nome loro. Una volta ricevuto il codice basta seguire i canali a disposizione e le istruzioni nel messaggio.

Non ho la Tessera Sanitaria in quanto non iscritto al Sistema sanitario nazionale, è un problema?

Non è un problema, dal sito www.dgc.gov.it è comunque possibile recuperare la propria Certificazione. È sufficiente inserire il codice (AUTHCODE) ricevuto via SMS o email insieme al numero del documento, che hai comunicato quando hai fatto il tampone o è stato emesso il certificato di guarigione.

Quale numero posso chiamare per informazioni e assistenza telefonica?

Per informazioni e assistenza sulla Certificazione verde COVID-19 chiama il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni, 24 ore su 24).

Per recuperare il tuo codice AUTHCODE (se lo hai smarrito o non lo hai ricevuto anche se hai fatto il vaccino o il tampone o sei guarito dal COVID-19) dal 30 luglio 2021 è disponibile una nuova applicazione che ti permette di ottenere l’AUTHCODE in autonomia.

Se hai comunque bisogno di aiuto per recuperare l'AUTHCODE, chiama il numero di pubblica utilità 1500 (il servizio di recupero AUTHCODE è attivo dal 12 luglio 2021).

(Dal 1° ottobre 2021 il numero verde 800.91.24.91 risponderà soltanto per assistenza App Immuni e non saranno più attive le caselle di posta elettronica)

13. VerificaC19 – Informazioni per gli operatori (Rev. 5.0)

Come posso verificare un green pass rafforzato?

Prima di scansionare il QR code, seleziona sul tuo dispositivo con il quale procedi manualmente al controllo del green pass, la tipologia di verifica:

- “base” per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare;

- “rafforzata” per certificazione da vaccinazione o guarigione.

Assicurati di utilizzare sempre la tipologia di verifica più appropriata in base alla normativa e al contesto in cui effettui la scansione.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sul sito governo.it.

Cos’è VerificaC19?

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.

L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei.

L’App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore, Playstore e AppGallery.

Per facilitare le operazioni di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all’app Verifica C19, sono previsti diversi sistemi automatizzati che rispondono a differenti esigenze.

A che cosa serve l’App?

La Certificazione verde COVID-19 (in Europa EU Digital Covid Certificate) è lo strumento ideato per permettere di viaggiare in maniera più sicura nei Paesi dell'Unione europea.

L’App VerificaC19 ha due funzioni:

- validare l’autenticità della Certificazione

- verificare che l'intestatario della Certificazione abbia i requisiti necessari per entrare in Italia o nel Paese di destinazione, nel caso di un viaggio all’estero, o per compiere una specifica attività sul territorio italiano.

Come si usa l’App?

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:

- il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

- il verificatore, in base alla normativa e al contesto in cui effettua la scansione, seleziona la tipologia di verifica da utilizzare (base o rafforzata);

- l’App VerificaC19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.

- l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo due possibili risultati:

- - schermata verde: la Certificazione è valida;

- - schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

Ho bisogno di accesso ad internet per verificare le Certificazioni?

Per utilizzare correttamente l’App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet. Successivamente l’applicazione funziona correttamente offline. Il collegamento serve per due motivi:

- aggiornare l’elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l’autenticità delle Certificazioni;

- aggiornare l’App con nuove ed eventuali funzionalità operative.

Quali dati vengono letti?

La lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione?

Di seguito è riportato l’elenco degli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19.

I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli.

Il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché delle scuole paritarie e non paritarie o loro delegati sono tenuti a controllare la certificazione verde attraverso una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute. Su richiesta del verificatore il personale in servizio a scuola o presente nei locali scolastici è tenuto a mostrare, in formato digitale oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.

I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

Nel caso in cui l’accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la verifica sul rispetto del possesso del green pass deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.

I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di appello, anche avvalendosi di delegati.

Il Prefetto territorialmente competente adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica limitata al possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti soltanto ai soggetti muniti delle suddette certificazioni.

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Certificazione non valida”, cosa vuol dire?

Una Certificazione può essere non valida per due motivi.

- Certificazione scaduta, tutte le Certificazioni hanno durata limitata a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata: 48 ore per i tamponi antigenici, 72 ore per i tamponi molecolari, 6 mesi per i certificati di guarigione e, a partire dal 15 dicembre 2021, 9 mesi per ogni dose di vaccino successiva alla prima. La Certificazione generata con la prima dose di vaccino scadrà con la generazione della Certificazione per seconda dose.

- Certificazione verde COVID-19 non autentica.

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19”, cosa vuol dire?

Quando compare la schermata rossa con la scritta “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19” le cause sono due:

- Errore di lettura QR Code: c’è stato un errore di lettura da parte dell’app VerificaC19. Puoi riprovare cercando condizioni di luce migliori, e assicurandoti che l’inquadratura della fotocamera sia allineata al QR Code da scansionare.

- VerificaC19 riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell’EU Digital Covid Certificate. Nessun’altra tipologia di QR Code potrà quindi essere scansionata con successo dall’App.

Quali altri Certificazioni extra-Ue vengono riconosciute come valide in Italia per spostamenti e attività?

Con l’ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova finestra, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle dell’Unione Europea emesse dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19.

Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova finestra per quanto riguarda vaccinazione e guarigione. Le Certificazioni permettono di accedere ad attività e servizi in Italia al pari della Certificazione verde COVID-19.

In caso di viaggio (ingresso o ritorno in Italia), l'utilizzo della Certificazione dipende dal Paese di provenienza o transito. Per approfondire consulta le pagine dedicate ai viaggiatori https://www.salute.gov.it/viaggiatori 
nel sito del ministero della salute.

A cosa serve la "modalità automatica" dell'App VerificaC19?

Per facilitare e rendere più veloce la scansione di un alto numero di Certificazioni, nell'App VerificaC19 è stata introdotta la "modalità automatica". Il verificatore, selezionandola sul proprio dispositivo con il quale procede manualmente alle verifiche dei green pass, potrà effettuare le scansioni in maniera continuativa.

Sto riscontrando dei problemi tecnici nel funzionamento di VerificaC19, cosa posso fare? A chi mi posso rivolgere?

In caso di malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19 è consigliabile disinstallare e riscaricare l'applicazione. Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500 che risponde tutti i giorni, 24 ore su 24.

Fonte: Governo

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
5.0 26.12.2021 Aggiornamento FAQ GOV Certifico Srl
4.0 02.12.2021 Aggiornamento FAQ GOV Certifico Srl
3.0 13.10.2021 Aggiornamento FAQ GOV Certifico Srl
2.0 27.09.2021 Aggiornamento FAQ GOV
- Decreto-Legge 10 Settembre 2021 n. 122
- Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127
Certifico Srl
1.0 16.08.2021 Inserite le FAQ relative alle
“misure in area bianca” riguardanti il green pass
Certifico Srl
0.0 15.08.2021 -- Certifico Srl

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Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Coronavirus

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