Il provvedimento fornisce inoltre, a titolo esemplificativo, alcune indicazioni di misure integrative che possono essere prescritte alternativamente o congiuntamente, nelle situazioni sopra descritta:
a) Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
b) Il datore di lavoro deve provvedere all’attuazione dell’informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
c) Tutti i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992;
e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d’illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme.
L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.