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Circolare CNI n. 303/XX Sess./2025 del 2 Luglio 2025 / Quesiti Prevenzione Incendi

Circolare CNI n. 303 XX Sess. 2025 del 2 Luglio 2025 / Quesiti Prevenzione Incendi

Circolare CNI n. 303 XX Sess. 2025 del 2 Luglio 2025 / Quesiti Prevenzione Incendi

ID 24485 | 26.08.2025 / In allegato

Quesiti in materia di prevenzione incendi - risposte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in tema di attività disciplinate dal DPR n.151/2011 e da altre normative antincendio - trasmissione.

1. Attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 01.08.2011 n. 151.
2. Separazione tra autorimessa e vano scala: RTV. 6. 
3. Carico d’incendio elevato. 
4. Stazione di pompaggio antincendio
5. Cadenza quinquennale dei rinnovi di conformità antincendio

1) ATTIVITA’ n.73 dell’Allegato I del DPR 1/08/2011 n.151
Il quesito è inerente alla natura amministrativa dell'Attività n.73 dell’Allegato I del DPR 151: “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità”.

Premessa
L’Attività n.73 di cui all’allegato I del DPR n.151/2011 trova come campo di applicazione tipicamente il "condominio" all'interno del quale vi possono essere anche attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, che devono effettuare la relativa SCIA. 

In questo caso si dovrà presentare sia la SCIA condominiale, sia la SCIA di ciascuna singola attività soggetta al controllo VVF.

Accade però che non sempre le pratiche relative, gestite da soggetti diversi e da professionisti diversi, riescono a concludere parallelamente l’iter procedurale, ed in molte realtà è frequente trovarsi in situazioni di stallo con il competente Comando VVF tra le quali, per esempio, si citano:

- Annullamento della scia della singola attività interna, in caso di mancanza della scia condominiale;
- Annullamento della SCIA condominiale, in caso di mancanza della scia di tutte le singole attività;
- Impossibilità di eseguire il rinnovo periodico antincendio di una singola attività,
- anche se attivo da tanti anni - in caso di mancanza della nuova scia condominiale;
- Annullamento dell’agibilità in Comune di tutte le singole unità immobiliari di un intero nuovo complesso edilizio, nel caso di mancato perfezionamento di scia condominiale per i motivi di cui sopra (con conseguenze assai pesanti e pregiudizievoli per i proprietari, spesso vincolati con leasing di istituti bancari).

Le dinamiche delle singole attività, specialmente nel settore artigianale, oggi si modificano molto frequentemente, per cui all’atto della presentazione della SCIA antincendio condominiale viene allegato un elenco con determinati soggetti ed attività, ma poi al momento del sopralluogo VVF per l’attività condominiale potrebbero essere presenti altri soggetti che non corrisponderanno a quelli del suddetto elenco, cosicché – nell’ipotesi descritta - il sopralluogo VVF per la scia condominiale avrà risultanze negative.

Alle condizioni sopra riportate, nella pratica, è molto difficile riuscire ad avere contemporaneamente la doppia scia antincendio, ovvero quella condominiale e quella della singola attività.

Queste criticità, a parere dello scrivente Consiglio, necessitano di una soluzione, mediante un percorso che non blocchi l’avvio delle attività che si vogliono regolarizzare dal punto di vista antincendio.

Quesito 1:
Fermo restando che nei complessi edilizi di superficie superiore a 5.000 m2 rimane comunque l’obbligo di avere la SCIA antincendio condominiale, oltre ad avere l’eventuale SCIA antincendio per le singole unità soggette al controllo VVF, si chiede di individuare una soluzione per consentire di regolarizzare l’avvio delle singole attività, in attesa della costituzione del condominio.

2) SEPARAZIONE TRA AUTORIMESSA E VANO SCALA: RTV. 6
Al paragrafo V.6.5.3, “compartimentazione”, vengono specificate in Tabella V.6-2 le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti.

Si osserva come per le autorimesse di tipo SA, AB, HB (quest’ultime per altezza antincendi dell’opera da costruzione di cui fa parte l’autorimessa non superiore a 24 m) è indicato che la comunicazione “verso compartimenti di altre attività in prevalenza non aperti al pubblico” necessiti del "filtro".

In particolare, si chiede conferma se tale requisito possa valere per le comunicazioni delle autorimesse con l'edificio di civile abitazione delle quali sono a servizio, ovvero si richiede se con il termine "attività" si intenda anche il Condominio per civile abitazione “proprietario” dell’autorimessa stessa. Se invece si intendessero solo le "attività soggette", o comunque edifici “estranei” rispetto alla proprietà dell’autorimessa, la necessità del filtro verrebbe meno.

Quesito 2:
Si chiede conferma che per “attività” si intenda sia “attività soggetta”, che “attività non soggetta”, con eventuale modifica della definizione G.1.5.1.

3) CARICO D’INCENDIO ELEVATO
Pervengono segnalazioni che alcuni Comandi avrebbero deciso di considerare qf=1500 MJ/m2 come limite oltre il quale classificare il compartimento in livello di prestazione IV del capitolo S.6 del Codice di Prestazione Incendi, con necessità di installazione dell'impianto di spegnimento automatico.

La Tabella S.6-2 del Codice di Prevenzione Incendi prevede l’attribuzione del livello di prestazione IV in relazione alle risultanze della valutazione del rischio […] es. elevato carico d’incendio specifico qf […].

Non viene appositamente specificato un valore numerico che possa indicare quale sia la soglia oltre la quale si possa considerare la presenza di un “elevato carico di incendio specifico” e sembra corretto interpretare che tale mancanza di indicazione sia voluta, proprio per non correlare direttamente un valore numerico alla necessità di un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio, senza un più ampio ragionamento che porti ad una oggettiva ed accurata valutazione del rischio.

Quesito 3:
Si chiede un chiarimento in merito all’opportunità o meno di individuare una soglia di carico d’incendio qf come indicativa per il ricorso all’impianto di spegnimento automatico, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione.

4) STAZIONI DI POMPAGGIO ANTINCENDIO
Al punto A.1.4 della norma UNI 10779 viene richiesta l’assicurazione della continuità dei servizi forniti dagli Enti erogatori, sia idrici che elettrici.

La norma UNI EN 12845 esprime un differente concetto di “continuità”, prescrivendo sostanzialmente che l’alimentazione idrica non sia soggetta a possibili condizioni di congelamento, siccità o allagamento, nonché qualsiasi altra condizione che potrebbe ridurre il flusso o l’effettiva portata oppure rendere non operativa l’alimentazione, specificando altresì che l’alimentazione idrica dovrebbe essere preferibilmente sotto il controllo dell’utente chiedendo in caso contrario che l’organizzazione che ne possiede il controllo garantisca affidabilità e diritto di utilizzo.

Seguendo le indicazioni della UNI 10779 alcuni Comandi VVF chiedono al professionista antincendio di asseverare la continuità dei servizi forniti dagli enti Erogatori del servizio idrico ed elettrico, indipendentemente dalla presenza di vasche di accumulo oppure dalla presenza aggiuntiva di pompe ad alimentazione differente da quella elettrica.

È spesso difficile ottenere dagli Enti erogatori dichiarazioni in merito alle discontinuità del servizio degli anni precedenti. Ne deriva l’impossibilità da parte del professionista di poter rendere proprio l’onere di tale asseverazione e la relativa assunzione di una responsabilità che non gli compete.

A parere del CNI, si tratta di un’interpretazione non corretta e sostanzialmente distorta della norma UNI 10779, che non chiede alcuna asseverazione o dichiarazione al professionista antincendio, ma solo di acquisire (presso l’Ente erogatore del servizio acquedottistico o elettrico) la “attestabilità mediante dati statistici relativi agli anni precedenti” della continuità del servizio.

Quesito 4:
Si chiede un parere in merito alla prospettata interpretazione normativa, nella direzione di confermare che i Comandi VVF non potranno pretendere da progettisti ed asseveratori alcuna attestazione/dichiarazione sulla continuità di un servizio reso da terzi, salvo riportare in progetto i dati di affidabilità del servizio pubblicati dagli Enti gestori

5) CADENZA QUINQUENNALE DEI RINNOVI DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO
Come noto, la procedura di attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA) è regolata dall’art.5 del Decreto Ministero dell’Interno 7/08/2012, che al comma 2 afferma: “La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione”.

Sull’attestazione tardiva di rinnovo periodico si è espressa la nota DCPREV n.5555 del 18/04/2012.

La recente circolare VVF del 1/02/2024 (prot. n. 1640), oltre a chiarire il profilo sanzionatorio, precisa che: “Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico (…) la validità dell’attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (…) della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.”

Anche la nota del Comando VVF di Genova (prot. 6409 del 10/03/2023) precisa che: “A seguito di rinnovo tardivo, il nuovo periodo di validità della conformità antincendio decorre comunque dalla precedente scadenza.”

Quanto sopra fa intuire che l’eventuale tardività nella presentazione del rinnovo non dovrebbe spostare la cadenza quinquennale fissa dell’ARPCA, che va comunque sempre presentata.

La frequente prassi di presentazione delle ‘SCIA parziali’ (intese come SCIA in cui si dichiara solo una parte delle attività soggette, per autorizzare delle varianti limitate a porzioni di azienda) sta creando ulteriori dubbi e differenze interpretative.

Allo scopo di poter trasmettere ai titolari di attività soggette al controllo da parte dei VVF precise informazioni sulle date di scadenza ed una procedura univoca in caso di rinnovo tardivo, si formulano i seguenti, ulteriori quesiti.

Quesiti 5:
a) Si chiede conferma che le ARPCA hanno cadenza quinquennale fissa, a partire dalla prima SCIA/CPI e che tale cadenza non può essere modificata né da una ARPCA tardiva, né da una SCIA parziale.
b) Si chiede conferma che una SCIA (parziale o contenente tutte le attività soggette) non sostituisce mai l’ARPCA; si evidenzia la notevole differenza delle declaratorie delle due asseverazioni, ovvero:
c) In quali casi una SCIA possa sostituire una ARPCA, determinando una nuova data da cui far decorrere il nuovo quinquennio agli effetti del rinnovo.
d) Quale sia il ritardo massimo accettabile (rispetto alla scadenza naturale) per la presentazione di un’ARPCA tardiva, presumendo la continuità di esercizio della ditta titolare della SCIA.

...
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024