Update Rev. 1.0 del 14.04.2026
Aggiornata intera check list al:-
Decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'
articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.259 del 29.10.2021).
Entrata in vigore: 29.10.2022. Il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 è abrogato dal 29.10.2022
Con la Lettera Circolare VVF prot. n. P880/4122 sott. 54/3C del 18 agosto 2006 “La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)”, è stata predisposta una check list antincendio di tutte le persone (ed in particolare di quelle con disabilità).
I riferimenti della Check list sono stati attualizzati al D.Lgs. 81/2008 e al Decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.259 del 29.10.2021). Entrata in vigore: 29.10.2022
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo: ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva: ≤1000 m2
- con piani situati a quota compresa tra -5m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.