Slide background
Slide background
Slide background




D.M. 1 luglio 2014

ID 7866 | | Visite: 6604 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/7866

D M  1 luglio 2014

D.M. 1 luglio 2014

Autodemolitori - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2.

Att. n. 55 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2

 

 

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

55

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2

 

 

Fino a 5.000 m2

 

Oltre 5.000 m2

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

--

Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione 1

1 Vedasi, in merito a quali attività potrebbero essere configurarsi in un’attività di “demolizione auto”, prima che essa stessa divenisse soggetta ai controlli di prevenzione incendi, il chiarimento prot. n° P178/4108 sott. 22/24 del 27/03/2001.N.d.R.

...

Art. 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.

Art. 2 Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all’art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, localio2 aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3 Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto. 

[...segue in allegato]

Fonte: VVF

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato D.M. 1 luglio 2014.pdf
VVF 2019 - Testo coordinato
504 kB 136

Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 168712

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto
DPR 151 2011 small
Lug 28, 2024 158393

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

PDF | ebook Google Android | ebook Apple iOSElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 Testo consolidato ID 921 | Update Rev. 31.0 del 18.05.2024 / Download Preview Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982 Documento Tabella Attività e… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Set 18, 2024 407

Decreto 14 marzo 2012

Decreto 14 marzo 2012 ID 22575 | 18.09.2024 / In allegato Decreto 14 marzo 2012 Tariffe per l’attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n. 75 del 30 marzo 2012) Collegati[box-note]D.Lgs.… Leggi tutto
Ago 26, 2024 1191

Decreto 13 agosto 2024

Decreto 13 agosto 2024 / Modifiche DM 18 marzo 1996 ID 22471 | 26.08.2024 Decreto 13 agosto 2024 Modifiche ed integrazioni al decreto 18 marzo 1996, recante: «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi». (GU n.199 del 26.08.2024) Entrata in vigore: 27.08.2024… Leggi tutto