Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i “Contenitori distributori rimovibili” e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C, sono ricompresi, secondo l’utilizzo, al punto 12 o al punto 13 dell’allegato I al decreto.
Si possono distinguere 2 casi, facendo presente che l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle di seguito indicate non è consentito:
1) Macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada (att. n. 12/a del DPR n. 151/2011)
2) Attività di autotrasporto (Att. n. 13.a/A del DPR n. 151/2011)
...segue in allegato
Contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt
Chiarimento n. 0003197-365/032101 01 4188 002 del 09 Marzo 2011
OGGETTO: Quesito di prevenzione incendi - Intestazione del Certificato di Prevenzione Incendi...
OGGETTO: Criteri, modalità e procedure per l’uso gratuito degli emblemi e dei simboli distintivi
Al fine di uniformare i criteri, le modalità e le procedure...
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
GU n. 51 del 02.03.2006
Att...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024