Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.287
/ Documenti scaricati: 33.812.407
/ Documenti scaricati: 33.812.407

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i “Contenitori distributori rimovibili” e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C, sono ricompresi, secondo l’utilizzo, al punto 12 o al punto 13 dell’allegato I al decreto.
Si possono distinguere 2 casi, facendo presente che l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle di seguito indicate non è consentito:
1) Macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada (att. n. 12/a del DPR n. 151/2011)
2) Attività di autotrasporto (Att. n. 13.a/A del DPR n. 151/2011)
...segue in allegato
Contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt

ID 18003 | 06.11.2022
Schede necessarie ai progettisti per l’inserimento, nei progetti antincendio elaborati con...

Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai s...
Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito dell...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024