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Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i “Contenitori distributori rimovibili” e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C, sono ricompresi, secondo l’utilizzo, al punto 12 o al punto 13 dell’allegato I al decreto.
Si possono distinguere 2 casi, facendo presente che l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle di seguito indicate non è consentito:
1) Macchine ed automezzi in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, e presso altre attività per il rifornimento di macchine operatrici non circolanti su strada (att. n. 12/a del DPR n. 151/2011)
2) Attività di autotrasporto (Att. n. 13.a/A del DPR n. 151/2011)
...segue in allegato
Contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt

Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.
(GU Serie Generale n.56 del 05-03-2020)
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Art. 1...
OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.
Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti i...
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di c...
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