Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 18146 | 22.11.2022 / In allegato Pubblicazione INAIL 2022
Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
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Attività uffici - la normativa applicabile
Per la progettazione di un’attività adibita ad uffici, con oltre 25 occupanti (1), è (ancora (2)) possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 22 febbraio 2006 (uffici con oltre 25 persone presenti);
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i. (uffici con oltre 300 occupanti).
Si segnala che, individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.
A valle di quanto illustrato finora, appare evidente quanto la scelta di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- costi di progettazione;
- costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.
L’attento progettista, pertanto, eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
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(1) Per affollamenti minori il d.m. 22 febbraio non è applicabile, occorrerà applicare il d.m. 10 marzo 1998, fino a quando non sarà abrogato e sostituito dal d.m. 3 settembre 2021 (il 28 ottobre 2022).
(2) Come detto, per queste tipologie di attività, fino all’abrogazione delle RTV tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario”
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Fonte: INAIL
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