Slide background
Slide background
Slide background




Lettera Circolare prot. 805 del 09.06.2005

ID 13427 | | Visite: 1631 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/13427

Lettera Circolare Min  Interno prot  805 del 09 06 2005

Lettera Circolare Min. Interno prot. 805 del 09.06.2005

D.M. 18 settembre 2002 - Uso bombole di ossigeno per necessità terapeutiche.

Pervengono da più parti richieste di chiarimenti in ordine alla detenzione e all’impiego di bombole di ossigeno per uso terapeutico all’interno delle strutture sanitarie in relazione a quanto previsto al riguardo dalla specifica regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 18 settembre 2002, sia per le strutture sanitarie di nuova costruzione che per quelle esistenti.

La predetta normativa, infatti, nel prescrivere che la distribuzione dei gas medicali deve essere realizzata mediante impianto centralizzato, mantiene il silenzio sulla possibilità di utilizzo di detti gas in bombole per le nuove strutture, contemplandone invece la possibilità d’uso per le strutture esistenti, nel rispetto di alcune condizioni e limitazioni, e ciò in quanto il sistema di approvvigionamento e distribuzione mediante bombole è, in atto, il solo disponibile per gran parte delle vecchie strutture. La formulazione del testo normativo sembrerebbe pertanto indurre ad interpretarne il contenuto nel senso di un assoluto divieto a detenere ed utilizzare bombole di ossigeno presso le nuove strutture sanitarie.

Tale interpretazione starebbe ingenerando, presso responsabili ed operatori del settore sanitario, perplessità e preoccupazioni se si ha riguardo a comuni e ricorrenti contesti di intervento terapeutico che richiedono necessariamente il ricorso a contenitori mobili di ossigeno. Premesso quanto sopra, si chiarisce che la tipologia di impianto prevista dalla regola tecnica di prevenzione incendi attiene al primario sistema di distribuzione di gas medicali, con ciò significando che gli impianti di tipo centralizzato, così come prescritto dalla norma, per intrinseche caratteristiche di affidabilità confermate nel tempo dall’esperienza, conferiscono e garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di utilizzo di bombole di ossigeno per contingenti necessità terapeutiche connesse, per esempio, al trasferimento di degenti da un reparto all’altro della struttura sanitaria, o a particolari patologie che ne richiedono l’impiego (un caso tipico di riferimento potrebbe essere la patologia da insufficienza respiratoria di tipo cronico che, nella pratica medica, al fine di consentire autonomia motoria al paziente, viene affrontata mediante uso di una apparecchiatura trasportabile a tracolla denominata “stroller”).

Confermata, pertanto, la possibilità di utilizzo di contenitori mobili di ossigeno per le esigenze terapeutiche sopra descritte, sia presso le nuove che presso le strutture sanitarie esistenti, corre al riguardo l’obbligo di richiamare l’attenzione degli operatori sanitari sulla necessità che vengano comunque adottate le opportune misure cautelative in relazione alle specifiche circostanze di impiego delle bombole stesse.

Per quanto riguarda le apparecchiature denominate “stroller”, si soggiunge che oltre all’adozione di ogni utile misura cautelativa correlata ai momenti d’uso, le operazioni di ricarica devono essere effettuate da personale specializzato al di fuori della struttura ospedaliera o in appositi locali di quest’ultima purché compresi nelle sole aree tipo B, secondo la classificazione delle aree dettata dalla norma.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Lettera Circolare prot. 805 del 09.06.2005.pdf)Lettera Circolare prot. 805 del 09.06.2005
VVF 2005
IT40 kB309

Tags: Prevenzione Incendi

Articoli correlati

Più letti Prevenzione Incendi

Ott 15, 2022 104939

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151

Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 Disponibile, in allegato, il testo aggiornato con modifiche e note Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile aggiornato data articolo. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla… Leggi tutto
DPR 151 2011 small
Mar 15, 2023 77222

Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011

PDF | ebook Google Android | ebook Apple iOSElenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi DPR 151/2011 Testo consolidato ID 921 | Update 15.03.2023 Tabella di equiparazione DPR 151/2011 e DM 16.02.1982 Documento Tabella Attività e RTV (al link il Documento formato… Leggi tutto
Marcatura CE maniglioni antipanico
Ott 31, 2021 72975

Maniglioni antipanico: normativa

Maniglioni antipanico: marcatura CE Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre ai apertura pur non esssendo obbligatori, sono altamente consigliati per soddisfare il… Leggi tutto
Decreto 5 agosto 2011
Feb 03, 2023 64424

Decreto 5 agosto 2011

Decreto 5 agosto 2011: Professionisti antincendio Iscrizione elenchi MI Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. G.U. n.198 del 26 agosto 2011 Testo… Leggi tutto

Ultimi inseriti Prevenzione Incendi

Feb 24, 2023 91

Decreto 6 luglio 1983

Decreto 6 luglio 1983 Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere (G.U. n. 201 del 23.07.1983) Leggi tutto
Feb 06, 2023 192

Lettera circolare 28 luglio 1990 n. 13148/4188

Lettera circolare 28 luglio 1990 n. 13148/4188 ID 18917 | 06.02.2023 Gruppi di cogenerazione costituiti da motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice - Criteri per la concessione di deroghe. ... Collegati[box-note]Circolare n. 12 del 8 luglio… Leggi tutto