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ID 20754 | 13.11.2023 / Download scheda
UNI/PdR 152, elaborata con gli esperti di Sportello Amianto Nazionale, la prassi di riferimento affronta separatamente due aspetti significativi di una materia indubbiamente delicata:
- UNI/PdR 152.1:2023 “Materiali contenenti amianto - Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia”
- UNI/PdR 152.2:2023 “Materiali contenenti amianto - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto”
Da oltre trent’anni - dalla legge 257 del 1992 - l’amianto non può più essere impiegato e, per i manufatti che lo contengono, il legislatore ha previsto che sia effettuata la valutazione dello stato di degrado, la bonifica e la sua progressiva e definitiva rimozione. Un’attenzione doverosa in un’ottica di salute pubblica, tanto più che la presenza di amianto negli edifici - dato anche l’indice di vetustà del costruito nel nostro Paese - rappresenta tuttora una minaccia concreta, da gestire accuratamente. Sono infatti ancora numerosi i tamponamenti e le coperture realizzati con lastre di cemento-amianto (conosciuto anche come fibrocemento) continuamente esposte agli agenti atmosferici e quindi sottoposte a un inevitabile e rapido processo di degrado, con conseguente pericolo di dispersione nell’aria delle fibre di amianto e della loro inalazione da parte delle persone.
Le due parti della prassi di riferimento UNI/PdR 152 rispondono dunque a questa sfida importante, affrontando il tema - come sopra accennato - da due versanti cruciali: la valutazione dello stato di degrado dei materiali e la qualificazione professionale del Responsabile del rischio amianto.
La UNI/PdR 152.1:2023, dedicata al primo aspetto, definisce i parametri che descrivono il potenziale degrado delle coperture e dei tamponamenti in lastre di cemento amianto: parametri che sono necessari per effettuare una corretta valutazione dello stato di conservazione del patrimonio immobiliare.
La UNI/PdR 152.2:2023 definisce invece i requisiti relativi all’attività professionale del Responsabile del Rischio Amianto (RRA). In coerenza con i documenti normativi dedicati alle attività professionali non regolamentate e al contesto del Mercato Unico europeo, questi requisiti sono identificati, a partire dai compiti e dalle attività specifiche, in termini di conoscenze e abilità anche con l’obiettivo di tracciare un perimetro chiaro di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
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Fonte: UNI
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