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Non è più consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. E' cessata, quindi, la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi) attribuita all’INAL.
La legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021, ha disposto, all’art. 11 del decreto legge, la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’allegato 2, nel quale è stato soppresso il riferimento all’art. 15, co. 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
E' cessata, pertanto, la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi) attribuita a Inail. Il servizio online “Art.15 Validazione DPI” non è più attivo per l’inoltro di nuove richieste e resta disponibile solo per la consultazione.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. (soppresso dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)
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