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Regolamento (UE) 2026/1047

Regolamento (UE) 2026/1047 / Istituzione bacino di talenti dell'UE

Regolamento (UE) 2026/1047 / Istituzione bacino di talenti dell'UE

ID 26205 | 12.05.2026

Regolamento (UE) 2026/1047 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che istituisce un bacino di talenti dell'UE

GU L 2026/1047 del 12.5.2026

Entrata in vigore: 1° giugno 2026

__________

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre al fine di:

a) agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro che soggiornano al di fuori dell'Unione e dispongono delle competenze e del livello di qualifiche opportuni per esercitare le professioni caratterizzate da carenza di personale nell'Unione;
b) promuovere norme in materia di reclutamento equo;
c) rafforzare la capacità dell'Unione di attirare talenti dall'esterno dell'Unione.

2. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

a) le autorità responsabili della gestione e del funzionamento del bacino di talenti dell'UE e la cooperazione tra tali autorità;
b) il funzionamento della piattaforma informatica e la fornitura di informazioni;
c) le condizioni e le procedure per la partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro, dei datori di lavoro e di altri soggetti al bacino di talenti dell'UE;
d) l'agevolazione dell'assunzione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno beneficiato di un sostegno specifico nell'ambito di un partenariato volto ad attirare talenti, di un accordo bilaterale o di un quadro nazionale per lo sviluppo e la convalida delle competenze in un paese terzo;
e) la tutela dei diritti delle persone in cerca di lavoro, dei datori di lavoro partecipanti e degli altri soggetti partecipanti ai fini del presente regolamento.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che soggiornano al di fuori dell'Unione, nonché ai datori di lavoro partecipanti e agli altri soggetti partecipanti stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Articolo 3 Partecipazione e ritiro degli Stati membri

1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua intenzione al segretariato al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare e indica i tipi di soggetti autorizzati a mettere a disposizione offerte di lavoro sulla piattaforma informatica.

A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro di datori di lavoro e di altri soggetti stabiliti in tale Stato membro possono essere messe a disposizione sulla piattaforma informatica.

Il segretariato mette le informazioni relative agli Stati membri partecipanti a disposizione sulla piattaforma informatica.

2. Uno Stato membro partecipante può ritirarsi dal bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri partecipanti che intendono ritirarsi dal bacino di talenti dell'UE ne danno notifica al segretariato. Le notifiche dei ritiri sono presentate in giugno o in dicembre.

Il ritiro prende effetto nove mesi dopo la notifica.

A partire dalla data della notifica, non sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica nuove offerte di lavoro dei datori di lavoro partecipanti o degli altri soggetti partecipanti stabiliti nello Stato membro che ha notificato l’intenzione di ritirarsi dal bacino di talenti dell’UE. Le offerte di lavoro già disponibili sulla piattaforma informatica sono rimosse a decorrere dalla data in cui il ritiro prende effetto.

Il ritiro di uno Stato membro entro i primi due anni di partecipazione al bacino di talenti dell'UE comporta la cancellazione netta o il recupero di tutti i relativi finanziamenti dell'Unione erogati allo Stato membro fino alla data in cui il ritiro prende effetto. Il ritiro di uno Stato membro dopo il secondo anno di partecipazione comporta la cancellazione netta o il recupero degli eventuali finanziamenti dell'Unione erogati allo Stato membro per il periodo successivo alla data in cui il ritiro prende effetto.

Il segretariato, con il sostegno dei punti di contatto nazionali, mette a disposizione senza indugio sulla piattaforma informatica le informazioni relative agli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di ritirarsi dal bacino di talenti dell'UE.

[...]

ALLEGATO

ELENCO DELLE PROFESSIONI CARATTERIZZATE DA CARENZA DI PERSONALE A LIVELLO DELL'UNIONE

Codice ISCO-08

Professione

2142

Ingegneri civili

2151

Ingegneri elettrici

2211

Medici generici

2212

Medici specialisti

2221

Infermieri professionisti

2411

Contabili

2511

Analisti di sistema

2512

Sviluppatori di software

2513

Sviluppatori Web o multimediali

2514

Programmatori di applicazioni

2519

Sviluppatori e analisti di software e applicazioni non classificati altrove

3113

Elettrotecnici

3221

Infermieri (livello intermedio)

5120

Cuochi

5131

Camerieri

5321

Ausiliari sanitari

7112

Muratori in mattoni ed assimilati

7114

Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati

7115

Carpentieri e falegnami edili

7121

Copritetti

7123

Intonacatori

7126

Idraulici e posatori di tubazioni

7127

Installatori di impianti di aria condizionata e di raffreddamento

7212

Saldatori e tagliatori a fiamma

7213

Lattonieri e calderai

7214

Carpentieri e montatori di carpenteria metallica

7223

Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili

7231

Meccanici e riparatori di veicoli a motore

7233

Meccanici e riparatori di macchinari agricoli e industriali

7411

Elettricisti dell'edilizia ed assimilati

7412

Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici

7511

Macellai, pesciaioli ed assimilati

8331

Conducenti di autobus e tram

8332

Conducenti di mezzi pesanti e camion

9112

Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi

3119

Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove

2143

Ingegneri ambientali

2133

Specialisti in protezione ambientale

2145

Ingegneri chimici

2144

Ingegneri meccanici

3115

Tecnici meccanici

2141

Ingegneri industriali e gestionali

Allegati
Allegati
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Sicurezza L.

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Ambiente

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Normazione

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Marcat. CE

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P. Incendi

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Chemicals

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Impianti

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Macchine

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Merci P.

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Costruzioni

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Trasporti

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HACCP

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