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Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116
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Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116 / Elenco rifiuti dotati di un potenziale di recupero delle materie prime critiche
ID 26326 | 27 Maggio 2026 / Allegato
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116
della Commissione, del 26 maggio 2026, recante l’elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche a norma del regolamento (UE) 2024/1252
C/2026/3154
GU L 2026/1116 del 27.5.2026
Entrata in vigore: 16.06.2026
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, in particolare l’articolo 26, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi nazionali contenenti misure volte ad aumentare la circolarità delle materie prime critiche.
(2) A norma dell’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1252, la Commissione è tenuta a specificare un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche. Tale elenco dovrebbe fungere da riferimento per definire l’ambito di applicazione delle misure nazionali di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252. L’elenco non dovrebbe impedire agli Stati membri di prendere in considerazione ulteriori prodotti, componenti e flussi di rifiuti per il recupero delle materie prime critiche nel contesto delle proprie pratiche nazionali in materia di circolarità.
(3) L’elenco di cui all’allegato del presente regolamento contiene i prodotti, i componenti e i flussi di rifiuti che la Commissione ritiene dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/1252.
(4) L’elenco rispecchia lo stato attuale dello sviluppo tecnologico e delle condizioni di mercato pertinenti per il recupero delle materie prime critiche. Alla luce dei futuri sviluppi tecnologici e normativi, la Commissione potrà, se del caso, aggiornare il presente atto di esecuzione.
(5) I rifiuti di estrazione non sono inclusi nell’elenco in quanto le misure volte a promuovere il recupero delle materie prime critiche dai rifiuti di estrazione sono già contemplate dall’articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1252,
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’attuazione del regolamento sulle materie prime critiche, istituito dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prodotti, i componenti e i flussi di rifiuti che figurano nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/1252.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
ALLEGATO
Elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche:
1. Batterie, in particolare con i componenti seguenti:
- materiali catodici attivi*
- materiali anodici attivi*
- collettori di corrente catodici*
- collettori di corrente anodici*
- sistemi di gestione delle batterie
- cavi interni
2. Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare con i componenti seguenti:
- magneti permanenti
- dischi rigidi
- compressori
- display (tubo catodico, cristalli liquidi, pellicola sottile, plasma)
- circuiti stampati
- cavi
- celle fotovoltaiche
- telai fotovoltaici
- frazione rimanente dopo smantellamento specifico in pre-trattamento (1)
3. Turbine eoliche e relative infrastrutture, in particolare con i componenti seguenti:
- magneti permanenti
- generatori
- trasformatori
- convertitori e invertitori
- cavi
4. Veicoli a motore, in particolare con i componenti seguenti:
- motori di trazione a magneti permanenti
- motori di trazione a induzione
- motori elettrici non di trazione
- componenti elettrici ed elettronici soggetti a riutilizzo, riciclaggio o qualsiasi altra forma di recupero a norma di pertinenti atti dell’Unione nella versione vigente
- convertitori e invertitori
- cablaggi principali
- celle a combustibile
- convertitori catalitici
- componenti e/o parti di alluminio lavorato
- componenti e/o parti di alluminio fuso
- componenti e/o parti di magnesio
5. Mezzi di trasporto leggeri
6. Infrastrutture energetiche e infrastrutture di telecomunicazione
7. Pompe industriali
8. Catalizzatori industriali
9. Digestato e compost ottenuti da rifiuti organici raccolti separatamente
10. Fanghi e ceneri, in particolare:
- fango di depurazione ottenuto dal trattamento delle acque reflue urbane
- ceneri pesanti e ceneri leggere derivanti dal mono-incenerimento dei fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue urbane
- ceneri pesanti ottenute dall’incenerimento dei rifiuti solidi urbani
- ceneri pesanti ottenute dall’incenerimento dei rifiuti commerciali o industriali
11. Rifiuti da costruzione e demolizione, con particolare attenzione all’alluminio e alle sue leghe, al rame e alle sue leghe e ai cavi negli edifici
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