Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili: 44.324
/ Documenti scaricati: 31.960.976
Featured

Ordinanza Ministero della Salute 18 Giugno 2021 | Ingresso in Italia

Ordinanza Ministero della Salute 18 Giugno 2021 Ingresso in Italia

Ordinanza Ministero della Salute 18 Giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU n.145 del 19.06.2021)

Art. 1.

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 e per le finalità di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali ( European Medicines Agency - EMA) , dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, ovvero dell’effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui al precedente comma 1, lettere a) , b) e c) .
3. Le certificazioni verdi di cui al comma 1 devono riportare i dati indicati dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, citato in premessa. Le certificazioni di cui al comma 2 devono essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.
4. La verifica delle certificazioni di cui al presente articolo è effettuata da tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
5. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall’art. 3 dell’ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all’art. 51, comma 7, lettere a) , b) , c) , f) , g) , l) , m) , n) , o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Art. 2.

1. La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
2. La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
[...]

Collegati

Allegati
Allegati
Descrizione Lingua Dimensioni Downloads
Scarica il file (Ordinanza Ministero della Salute 18 Giugno 2021 ) IT 145 kB 627
Image

Sicurezza L.

Image

Ambiente

Image

Normazione

Image

Marcat. CE

Image

P. Incendi

Image

Chemicals

Image

Impianti

Image

Macchine

Image

Merci P.

Image

Costruzioni

Image

Trasporti

Image

HACCP

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
Sede: Via Madonna Alta 138/A - 06128 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024