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ID 23908 | 30.04.2025 / In allegato Nota e Modello
Nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025
OGGETTO: L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” - art. 19 (norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro) - Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Aggiornamento modello di comunicazione.
Tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 e facendo seguito alla nota INL prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 ed alla nota INL prot. 579 del 22 gennaio 2025, si allega alla presente il modello aggiornato di comunicazione ex art. 26, comma 7- bis, d.lgs. n. 151/2015, introdotto dall’art. 19 della L. n. 203/2024.
Art. 19 Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
Fonte: INL
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