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ID 24545 | 05.09.2025 / In allegato
La guida per operatori economici professionisti e diportisti
Fonti normative per la navigazione da diporto
La disciplina della navigazione da diporto è contenuta nel “Codice della nautica da diporto” e nel relativo Regolamento di attuazione 1. Per quanto non previsto, si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, il Codice della navigazione con le relative norme attuative, nonché la legislazione speciale ad esso connessa 2.
Ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri 3.
Dopo la riforma del D.lgs. 3.11.2017, n. 229, il Codice della nautica da diporto definisce la navigazione da diporto come quella “esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali”, mediante le unità indicate dallo stesso codice, o mediante le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche 4, fermo restando, per queste ultime, quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e dal Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Mezzi per la navigazione da diporto
La classificazione dei mezzi destinati alla navigazione da diporto va fatta sulla base delle seguenti definizioni contenute nel Codice della nautica da diporto 5
- “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht: si intende l’unità da diporto utilizzata a fini commerciali 6 nonché le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche 7;
- navi da diporto maggiore: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza superiore alle 500 GT 8 ovvero a 600 TSL 9;
- navi da diporto minore: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza fino a 500 GT ovvero fino a 600 TSL;
- navi da diporto minore storica: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruite in data anteriore al 1° gennaio 1967;
- imbarcazioni da diporto: sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri;
- natanti da diporto: sono le unità a remi o motorizzate con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri;
- moto d’acqua: sono le unità con scafo di lunghezza inferiore a 4 metri, che utilizzano un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinate a essere azionate da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- unità da diporto a controllo remoto: sono le unità a comando remoto prive, a bordo, di personale adibito al comando.
La modalità di misurazione della lunghezza delle unità da diporto è quella “standard armonizzata” secondo la norma UNI EN ISO 8666. Essa è indicata sui certificati di marcatura CE, sulle dichiarazioni di conformità e sui manuali del proprietario
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1 Il Codice della nautica da diporto è stato emanato con D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171, ed è entrato in vigore il 15 settembre 2005, poi modificato dal D.Lgs.3.Novembre 2017, n. 229, e dal D.Lgs.12 Novembre 2020, n. 160. Il regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto è stato emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 ed è in fase di revisione.
2 Codice della navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32, come richiamato dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171.
3 Art. 1, comma 3, del D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171.
4 Navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
5 Art. 3 del D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171.
6 Unità da diporto utilizzata a fini commerciali come previsto dall’art 2 del D.Lgs.18 luglio 2005, n. 171.
7 Art. 3 della Legge 172/2003 - Navi iscritte nel Registro Internazionale.
8 Gross Tonnage.
9 Tonnellate di Stazza Lorda.
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