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Legge Quadro Piscine

Legge Quadro Piscine

Legge Quadro Piscine / al 22 Luglio 2026 in dicussione Commisione Camera A.C. 2576

ID 26732 | 23 Luglio 2026 / Allegato A.C. 2576

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine (A.C. 2576)

Il disegno di legge in esame (A.C. n. 2576) detta la disciplina di regolamentazione e classificazione delle piscine a uso pubblico e a uso privato. Prevede, in specie, i requisiti minimi concernenti la sicurezza, gli aspetti igienico-sanitari, la dotazione di impianti tecnici e la relativa gestione. Predispone, inoltre, i controlli e le sanzioni per il caso di inottemperanza.

Il disegno di legge si compone di 36 articoli, suddivisi in VI Capi, e due allegati. Il primo allegato detta specifiche tecniche relative alle piscine approvvigionate con acqua di mare. Il secondo fissa i requisiti fisici e chimico-fisici delle diverse tipologie di acqua di vasca di piscina.
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La normativa concernente la disciplina della sicurezza delle piscine rientra nell’ambito della competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di “tutela della salute”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Costituzione. Pertanto, il legislatore statale interviene a determinare i principi fondamentali della disciplina, spettando alle Regioni la potestà legislativa per quanto attiene alla normativa di dettaglio.

Occorre precisare che la materia non è mai stata normata nel suo complesso con legge statale.

Prima della riforma costituzionale del 2001, non esistevano disposizioni che disciplinassero le piscine sotto il profilo igienico-sanitario. Gli unici riferimenti si rinvenivano nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 (Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265), che normavano aspetti peculiari della materia.

Per cercare di fornire specifiche indicazioni sull’igiene delle piscine, il Ministero della salute è in primo luogo intervenuto con un mero atto amministrativo, la circolare n. 128 del 16 luglio 1971.

Un primo tentativo organico di sistemazione della materia si è avuto con l’adozione dell’Atto di intesa tra Stato e regioni dell’11 luglio 1991 (G.U. 17.2.1992, n. 39 suppl.), relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Tuttavia, in ragione delle difficoltà applicative della disciplina ivi dettata, con nota del 21 luglio 1993 n. 400.4/12/1205, il Ministero ha ravvisato la necessità di modificare ed aggiornare la predetta intesa.

Dopo la riforma costituzionale del Titolo V, Parte II, della Costituzione, avvenuta con Legge costituzionale n. 3 del 2001, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto un Accordo il 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 3 marzo 2003) sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. 

Alcune regioni hanno recepito il predetto accordo nei propri ordinamenti. 

Si può ricordare che tale accordo, adottato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 281 del 1997, non ha forza di legge.

Inoltre, i principi enunciati nel citato accordo della Conferenza Stato-Regioni dell’anno precedente, sono poi stati sviluppati nell’Accordo interregionale tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2004 sulla disciplina interregionale delle piscine, sviluppato da un gruppo tecnico.

Quest’ultimo accordo, privo di forza di legge, individua una disciplina comune da recepire in ambito regionale con legge o altro atto, con particolare riferimento alla classificazione, alla definizione, alle responsabilità, ai controlli interni ed esterni, alle sanzioni, ai provvedimenti dell’autorità, alle procedure autorizzative e ai limiti temporali per la fase transitoria.

Poiché tali Accordi non hanno naturalmente forza di legge, in caso di inadempimento della disciplina in essi contenuta, non è possibile sanzionare i comportamenti illeciti.

Pertanto, molte regioni sono intervenute in materia con Legge. 

Tuttavia, in alcune regioni ci si è limitati a recepire l’Accordo con una delibera della Giunta regionale. 
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