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ID 24719 | 10.10.2025
Legge 8 ottobre 2025 n. 151
Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
(GU n.236 del 10.10.2025)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2026
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Art. 1. Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2. All’articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria; » è inserito il seguente capoverso:
«il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia;».
3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d’Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d’Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d’Italia è»;
b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d’Italia».
Art. 2. Celebrazioni istituzionali
1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l’organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i princìpi e gli insegnamenti di San Francesco d’Assisi.
2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell’inclusione sociale e della tutela dell’ambiente. 3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere,
nell’ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d’Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Disposizioni finanziarie e finali
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall’anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall’anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024